Pubblicità dei Prodotti Alimentari

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Oggetto:

Seguo con particolare attenzione l'argomento relativo all'Etichettatura, alla Presentazione ed alla Pubblicità dei Prodotti Alimentari. Segnalo alcuni articoli, sperando di fornire spunti di discussione:


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Oggetto: Pubblicità dei Prodotti Alimentari
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao alfclerici e benvenuto,

ti ringrazio per le segnalzioni, sicuramente molto interessanti ed attinenti con quanto discusso in questo forum. Tuttavia, ti esorto a non abusare dello strumento "hyperlink". Specialmente, visto che tutti i collegamenti suggeriti (ne ho contati 9 in pochi minuti...) conducono allo stesso sito.

Non me ne volere, ma il tuo gesto, senz'ombra di dubbio mosso da un fine assai nobile (la condivisione incondizionata delle proprie conoscenze), posto in questo modo, corre il rischio di essere mal interpretato.

Chiarito ciò, spero di rivederti presto qui su taff.biz per contribuire a questo nostro grande sogno.

Saluti!
Giulio

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Oggetto:

Ciao alfclerici e benvenuto,

ti ringrazio per le segnalzioni, sicuramente molto interessanti ed attinenti con quanto discusso in questo forum. Tuttavia, ti esorto a non abusare dello strumento hyperlink . Specialmente, visto che tutti i collegamenti suggeriti (ne ho contati 9 in pochi minuti...) conducono allo stesso sito.

Non me ne volere, ma il tuo gesto, senz ombra di dubbio mosso da un fine assai nobile (la condivisione incondizionata delle proprie conoscenze), posto in questo modo, corre il rischio di essere mal interpretato.

Chiarito ciò, spero di rivederti presto qui su taff.biz per contribuire a questo nostro grande sogno.

Saluti!
Giulio

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Oggetto:

Ciao,

negli ultimi tempi molte sono state le polemiche sulla problematica non irrilevante del rapporto tra televisione inteso come mezzo televisivo e messaggi pubblicitari trasmessi.

Faccio  riferimento  alla cosiddetta "falsa informazione" che può pervenire da certi slogan spesso ingannevoli o al limite della verità con l'intento di invogliare ad acquistare un prodotto alimentare piuttosto che un altro; vi sarete certamente imbattuti o avrete sentito le parole rassicuranti riferite a grassi, calorie, alto contenuto in proteine, etc.

Viene spontaneo chiedersi che opinioni,  idee , aspettative possa suscitare ciò nella mente di persone meno esperte (come bambini ed anziani) e che influenza possa avere sui loro comportamenti e sulla loro salute.

Intendiamoci non voglio polemizzare sulla pubblicità, né tanto meno su quella alimentare, ci mancherebbe ritengo sia un ottimo strumento; semplicemente dovrebbe essere un po'più monitorata e filtrata in quanto spesso possono pervenire informazioni distorte o errate.

Avevo letto casi di studi sui "comportamenti alimentari" e su come alcune pubblicità di alimenti ipercalorici possano in qualche modo aver influenzato l'obesità, in particolare di bambini e persone già con un comportamento alimentare non adeguato; ci sono pubblicità che inducono a diete che ben si discostano dalla dieta in realtà consigliata dagli esperti.

Non voglio dilungarmi troppo, concludo dicendo che certi spot e non tutti per fortuna hanno una doppia funzione consentendo un consumo di  alimenti con caratteristiche che non spesso corrispondono a quanto descritto ed è nella realtà nella composizione del cibo e dall'altra cercano soltanto di "sedurre il consumatore".

 


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Oggetto:
 

Grassi insaturi ed omega-3: ecco i nuovi claims nutrizionali

 Nell'allegato al regolamento (CE) 1924/06, meglio noto come “regolamento claims”, sono elencate le uniche informazioni nutrizionali che è consentito utilizzare nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Tale elenco è stato recentemente aggiornato (regolamento (UE) N. 116/2010)con l'inserimento di alcuni claims relativi agli acidi grassi, e precisamente:

a)FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 L'indicazione che un alimento è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

b)RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 L'indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

c)RICCO DI GRASSI MONOINSATURI  L'indicazione che un alimento è ricco di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto.

d)RICCO DI GRASSI POLINSATURI  L'indicazione che un alimento è ricco di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto.

e)RICCO DI GRASSI INSATURI  L'indicazione che un alimento è ricco di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 70 % degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20 % del valore energetico del prodotto.

La ragione di tale aggiornamento è ampiamente illustrata nel Parere EFSA del luglio 2005. In tale Parere, l'Autorità conclude che gli acidi grassi omega-3, i grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi e i grassi insaturi hanno un ruolo importante nella dieta. Poiché alcuni grassi insaturi, quali gli acidi grassi omega-3, sono talvolta consumati a livelli inferiori a quelli raccomandati, le indicazioni nutrizionali che identificano gli alimenti fonte o ricchi di questi nutrienti possono aiutare i consumatori a fare scelte più sane.

Con l'occasione ricordo che:

# Secondo le definizioni inserite nel decreto legislativo n. 77/92 (etichettatura nutrizionale) si intende per:

- acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

- acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;

- acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici;

# L'impiego di una informazione nutrizionale rende obbligatoria la presenza dell'etichetta nutrizionale, la quale, nei casi che stiamo esaminando, dovrà essere:

- nel caso dei claims di cui alle lettere a), b), d):

valore energetico

proteine

carboidrati, di cui:

zuccheri

grassi, di cui:

acidi grassi saturi

acidi grassi polinsaturi

fibre alimentari

sodio

- nel caso del claim di cui alla lettera c):

valore energetico

proteine

carboidrati, di cui:

zuccheri

grassi, di cui:

acidi grassi saturi

acidi grassi monoinsaturi

fibre alimentari

sodio

- nel caso del claim di cui alla lettera e):

valore energetico

proteine

carboidrati, di cui:

zuccheri

grassi, di cui:

acidi grassi saturi

acidi grassi monoinsaturi

acidi grassi polinsaturi

fibre alimentari

sodio

# Infine, è opportuno prestare particolare attenzione alla quantità di prodotto cui i valori dell'etichetta nutrizionale fanno riferimento.

Tali valori devono essere sempre riferiti a 100 g o a 100 ml di prodotto; è, inoltre, possibile  esprimerli anche (ma non solo) per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o per porzione, a condizione che sia indicato il numero di porzioni contenute nella confezione.

Questo aspetto è spesso oggetto di manipolazione da parte dei soliti furbetti: tanto per essere chiari, ecco il testo di una segnalazione che ho recentemente inviato alla rivista ALIMENTA:

Gentile direttore, seguo con interesse le pubblicità dei prodotti alimentari, prestando particolare attenzione alle acrobazie poste in essere per cercare di aggirare le pur chiare disposizioni del regolamento CE 1924/2006. Tra le altre, mi pare particolarmente scorretto ed ingannevole il tentativo di attribuire leggerezza a prodotti che in realtà non lo sono.

Caso emblematico è quello relativo al settore della biscotteria, laddove si vanta il contenuto calorico, riferendolo non già a 100 g bensì al singolo "pezzo". Ad esempio, la frase "Solo 400 calorie in 100 grammi!" non avrebbe alcun effetto, non solo perchè poco attraente, ma anche e soprattutto perchè le condizioni di impiego del claim "solo...calorie" sono le stesse previste per l'analogo "a basso contenuto calorico" (max 40 kcal/100 g). Ma se si scrive (o meglio si strilla negli spot televisivi) "Leggerissimi! Solo 8 calorie per biscotto!" l'effetto è assicurato. Senza contare che fare riferimento non ai 100 g, ma al biscotto, risulta doppiamente ingannevole per il consumatore, in quanto lo induce a raffronti tra quantità non confrontabili tra loro (biscotti di peso diverso).

A mio avviso, però, la cosa più grave di simili astuzie non è tanto il mancato rispetto della normativa, quanto piuttosto l'insulto all'intelligenza del consumatore, unito alla certezza di farla franca. E le Autorità di controllo? Beh, quanto alle sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" meglio lasciar perdere...



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Oggetto:
 

Profili nutrizionali inutili? Tutt'altro!

 In questi giorni se ne parla molto e, come spesso accade (per ignoranza o peggio), i commenti, praticamente tutti in una sola direzione, non forniscono l'esatto quadro della situazione. Ma cominciamo dall'inizio.

Il regolamento (CE) n. 1924/06 (regolamento claims) prevedeva (art. 4) che, entro il 19 gennaio 2009, la Commissione stabilisse “profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, nonché le condizioni concernenti l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali.”

Per “indicazione nutrizionale” si intende “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: a) all'energia (valore calorico) che i) apporta, ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o iii) non apporta, e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene”.

Per “indicazione sulla salute “si intende “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”.

Quale lo scopo di questi profili?

L'applicazione di profili nutrizionali come criterio è intesa ad evitare situazioni in cui le indicazioni nutrizionali o sulla salute occultano il valore nutrizionale complessivo di un dato prodotto alimentare e possono quindi fuorviare il consumatore che cerca di compiere scelte sane nel quadro di una dieta equilibrata. Scopo unico dei profili nutrizionali previsti dal presente regolamento dovrebbe essere quello di regolare le circostanze in cui sono possibili le indicazioni.”

Questi i termini della questione, e non mi pare che ci possano essere fraintendimenti (a meno di crearli ad arte).

Per dirla in modo ancora più chiaro: poiché l'utilizzo di informazioni (claims) costituisce un potente strumento pubblicitario, utile ad attirare il consumatore, è bene che tale strumento non venga impiegato in maniera indiscriminata, poiché ciò potrebbe “occultare” (magari volutamente) un valore nutrizionale complessivo non proprio ideale.

Tanto per fare un esempio: oggi, per poter vantare che un prodotto è “fonte di fibre”, è sufficiente che ci siano almeno 3 grammi di fibre per 100 grammi di prodotto, indipendentemente dalla natura degli altri componenti, alcuni dei quali (sale, grassi saturi, ...) potrebbero, però, essere presenti in quantità tali da rendere il prodotto stesso, complessivamente, ben lontano dall'immagine positiva che il consumatore, spesso in maniera acritica, tende ad associare alla presenza di fibre.

Banalizzare il tutto parlando di alimenti “buoni” e “cattivi” è chiaramente improprio, se non strumentale, così come è strumentale affermare che i profili nutrizionali ostacolerebbero le scelte consapevoli dei consumatori: in realtà è proprio il contrario. E non è un caso che a compiacersi della, per ora, bocciatura dei profili nutrizionali (l'emendamento soppressivo passerà all'esame del Parlamento Europeo in Plenaria tra maggio e giugno) siano proprio le industrie alimentari, le quali, in caso contrario, non potrebbero più (o, almeno, avrebbero qualche difficoltà aggiuntiva) ad impiegare a loro insindacabile giudizio, come attualmente fanno, i claims nutrizionali e sulla salute, infischiandosene non solo dei “valori nutrizionali complessivi”, ma anche del rispetto delle norme cogenti .

Né poteva mancare il grido di dolore per le “buone, vecchie tradizioni”: “...a rischiare di subire gli effetti delle nuove regole sarebbero stati anche formaggi come il gorgonzola, il pane nero tedesco, alcuni tipi di biscotti, le gallette. Per non parlare degli snack e di molti alimenti tipici delle varie culture europee. Prodotti ideati secoli fa ed entrati nella cultura alimentare delle popolazione del vecchio continente, come il nostro panettone, che pur essendo preparati nel rispetto della tradizione, sforano i limiti fissati dai profili nutrizionali.(www.il giornale.it)”.

Certo, concetti come “tradizionale”, “di una volta”, “della nonna”, “del contadino”, “della fattoria” e simili, sono ottimi strumenti pubblicitari e qualcuno potrebbe, forse, essere influenzato sfavorevolmente nello scoprire (ma sarebbe poi una sorpresa?) che ci sono prodotti che “sforano”: è chiaro che la cosa può dare fastidio ai creativi uomini di marketing, i quali vogliono essere i soli a decidere cosa sia opportuno (non) dire ai consumatori.

Spiace notare come, ancora una volta, la “tutela del consumatore” venga tirata in ballo per giustificare interessi di altra natura. Sarà il caso che, parafrasando Goebbels (“Quando sento parlare di cultura metto mano alla pistola”) ci si abitui, quando si sente parlare di “interessi del consumatore”, a mettere mano ad un salutare scetticismo ( e a documentarsi un po').



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Oggetto:

Cari colleghi,

riprendo questa discussione per segnalarvi un recente provvedimento dell'AGCM, che bene illustra le acrobazie di tante aziende le quali, oltretutto, una volta chiamate a rispondere delle loro malefatte, non sanno neppure opporre argomentazioni sostenibili. Purtroppo, il limite di tali seppur lodevoli iniziative è la loro scarsa diffusione, talché il povero consumatore continua ad essere esposto a simili brutture. Tra i compiti del tecnologo alimentare, quindi, vigilare e segnalare ogni comportamento scorretto.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile nel Bollettino AGCM 28/2011 (è possibile richiederne l'invio free!), alla voce PS5582 - PERLA ALIMENTARE-PROVENIENZA MIELE Provvedimento n. 22585.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

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Oggetto:

Molto interessante Alf,

avevi visto anche le decisioni riguradanti Colussi e Galbusera per il colesterolo?

Ciao!

Alfredo


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Oggetto:

Rieccomi a segnalare un'altra perla: PS6892 - PASTA COLAVITA CON BETAGLUCANI RIDUCE IL COLESTEROLO Provvedimento n. 22834

Il testo completo (la cui lettura raccomando a tutti) è disponibile nel bollettino AGCM

Tenuto conto che non è la prima volta che vengono sanzionate pubblicità riguardanti i betaglucani, qualcuno potrebbe chiedersi per quale ragione le Aziende corrano il rischio di incorrere nelle ire dell'AGCM. La ragione è molto semplice:

- AGCM irroga all'Azienda una sanzione di 40.000 euro e vieta la diffusione e la continuazione della campagna pubblicitaria, MA: dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a far tempo dal mese di ottobre 2009 e perdura a tutt’oggi


Chiaro no? Ecco perchè, ancora una volta, invito tutti alla vigilanza.

Saluti

alf


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