Rivendita prodotti al dettaglio con etichettatura straniera

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Rivendita prodotti al dettaglio con etichettatura straniera

Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Rivendita prodotti al dettaglio con etichettatura straniera, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.

Pagine: 1 2

Oggetto:

Salve, vorrei aprire un negozio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari internazionali, dato che questi prodotti hanno l'etichettatura in inglese e la legge parla chiaro che qualsiasi prodotto alimentare se commercializzato in Italia deve avere le diciture in italiano, come posso risolvere?

Ho contattato i fornitori presenti nella Comunità Europea chiedendo se fornivano i prodotti con etichetta adesiva in lingua italiana ma mi hanno risposto di no.

Se e' possibile da chi posso far tradurre le etichette?

Grazie.


replyemailprintdownloadaward

Oggetto: Rivendita prodotti al dettaglio con etichettatura straniera
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

L'argomento è già stato, almeno in parte, dibattuto in un'altra discussione intitolata Traduzione etichette per vendita al dettaglio di prodotti stranieri.

Come puoi vedere, il punto riguarda la figura dell'importatore. Nel tuo caso chi è?

Facci sapere qualche ulteriore dettaglio, ad esempio: la merce è tutta di provenienza UE?

ciao

alf


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Intanto grazie per aver risposto, i prodotti in questione sono tutti acquistati nella comunita' europea e sono tutti confezionati all' origine, io dovrei semplicemente acquistare e rivendere.


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Ciao Lestat,

ti consiglio:

- intesa con i fornitori

- esame/stesura della traduzione da parte di un tecnico alimentare

- attenzione alla conformità di claims o diciture composizionali/nutrizionali/salutistici

- coprire integralmente claims o diciture nelle altre lingue, se non conformi

Inoltre, ti segnalo:

- obbligo di notifica a MinSalute per Alimenti destinati ad una alimentazione particolare/Addizionati di vitamine e/o minerali/Integratori/Energy-drinks/…

Altro, al momento, non mi viene in mente.

Cordialmente,

trentino


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Ma scusate, non so se ho capito male io, ma se il nostro Lestat vuole aprire un negozio al dettaglio e gli forniscono prodotti già confezionati ed etichettati, l'OSA responsabile non è lui, ma i fornitori il cui nome immagino compaia in etichetta. Saranno loro, nel momento in cui vendono in Italia a predisporre le etichette in modo conforme, no?


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Tento di riassumere (per semplificare supponiamo che si tratti di un solo prodotto):

a) mister X (produttore comunitario, mettiamo, francese) fabbrica il prodotto e lo rivende in Francia; sull'etichetta, redatta in lingua francese, figura la sua ragione sociale: essendo lui che commercializza, è lui l'OSA responsabile (ex art. 8, 1169/11);

b) tu “acquisti” (assumo che sia tu “l'importatore”: se così non fosse diccelo) e devi rivendere in Italia, quindi devi necessariamente tradurre l'etichetta in italiano: o lo fai tu o te lo fai fare, non è questo il problema (salvo che non te lo faccia mister X, ma è alquanto improbabile e, comunque, io non mi fiderei);

c) rimane da definire chi è, per l'Italia, l'OSA responsabile: dato che sei tu a commercializzare in Italia, per me l'OSA responsabile sei tu;

d) tornando al punto relativo alla traduzione, oltre alle raccomandazioni di trentino ti segnalo questa ponderosa discussione, così riassumibile: basta tradurre letteralmente le diciture in italiano o è più opportuno richiedere documentazione integrativa? (come potrai leggere, io propendo fortemente per quest'ultima possibilità).

Se serve altro, facci sapere.

ciao


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Porta pazienza alfclerici, se dico fesserie, ma l'articolo 8 del Reg 1169 2011 dice, al comma 1 che l'operatore responsabile è l'operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto o, l'importatore, nel caso di un produttore extra UE.

Ora, se Lestat dice che il produttore è nell'UE, la figura dell'importatore non sussiste. Se poi Lestat dice che i prodotti che acquista sono già etichettati per il consumatore finale, allora, significa che il nome o la ragione sociale che compaiono sul prodotto siano quelli del produttore. Questo vuol dire, sempre che io abbia ben compreso il primo comma dell'articolo 8 che il responsabile è il produttore.

A questo punto, se il produttore è intenzionato a vendere in Italia, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni in italiano e sarà il produttore a doversi adoperare di conseguenza.

Se poi invece Lestat vuole apporre il suo nome sulle confezioni (es: "prodotto e confezionato per....") ok, in quel caso le cose cambiano...

Dove sto sbagliando?


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Ciao alemar 78,

il problema sta nel fatto che il produttore non si prende l’onere dell’etichetta in italiano (probabilmente finché non vedrà un volume d’affari conveniente).

A questo punto ci deve pensare il venditore italiano.

Chi rietichetta il prodotto è il nuovo OSA responsabile perlomeno delle informazioni e deve comparire in etichetta (es. distribuito/venduto in Italia da …)

A meno che non si stipuli un accordo scritto dove il produttore approva l’etichetta aggiuntiva in italiano con il prorio nome o mantenendo visibile il proprio nome sulla confezione.

Cordiali saluti,

trentino


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Ok, non voglio monopolizzare la discussione visto che probabilmente la questione è stata risolta, dato che Lestat non ha più postato.

Però, se nell'articolo 8 si identifica il responsabile delle informazioni e nell'articolo 15 si parla dei requisiti linguistici di tali informazioni, l'unica interpretazione che ne ottengo è che il responsabile della conformità dei requisiti linguistici sia "l'operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto", quindi il nome che compare in etichetta...

Se il produttore rispetta tale obbligo bene, se non lo rispetta ne pagherà le conseguenze con il ritiro del prodotto e le eventuali sanzioni, non so come funziona la cosa.

Se ad esempio io da domani etichettassi in modo non corretto il mio prodotto, visto che su tale prodotto etichettato da me, compare il mio nome, ne sarei io il responsabile, non i punti vendita della GDO dove il prodotto viene venduto, sbaglio?

Non riesco a cogliere la differenza tra il mio caso ipotetico e il caso di Lestat...


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:

Chiaramente il mio discorso è valido se il prodotto NON viene rietichettato da Lestat


replyemailprintdownloadaward

Pagine: 1 2



Parole chiave (versione beta)

prodotto, etichetta, operatore settore alimentare, fornitore, prodotto alimentare, confezionamento, conforme, alimenti, confezione, legge, controllo, requisiti, gdo, claim, regolamento ue n 1169 2011, alimentazione, interpretazione, vitamina, il te, non conforme, distributore, sanzioni, lavoro, consumatore, qualita, integratore, volume, tecnico alimentare, nutrizionale, esame, scienze tecnologie alimentari, origine

Discussioni correlate