Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

vorrei sottoporvi una questione: noi vendiamo piatti pronti da gastronomia in confezioni da 2 kg che i nostri clienti (la GDO) vendono al banco, porzionandoli. Noi li etichettiamo comunque ai sensi del Reg. 1169 del 2011 perchè in alcuni casi vengono venduti anche direttamente al consumatore finale. Chi li porziona naturalmente deve esporre la lista ingredienti.

La mia domanda è la seguente: dal punto di vista legislativo, io sono tenuto a fornire la scheda tecnica aggiornata ad ogni singola modifica? E nel caso in cui non lo faccia, il cliente è esente da responsabilità? Mi pongo questa domanda perchè nessuno dei miei fornitori mi fornisce spontaneamente la scheda tecnica e sono io annualmente a richiedere la documentazione aggiornata, mentre oggi un nostro cliente è stato sanzionato perchè la scheda tecnica che lui aveva, a causa di una dimenticanza del nostro ufficio, era la versione più vecchia e quindi non combaciava con l'etichetta (che invece era aggiornata all'ultima versione).

Quindi, al di là dell'esempio che ho portato, sono io fornitore a dover fornire sempre le schede tecniche aggiornate e mai il cliente a chiedere un aggiornamento nel momento in cui non riceva nulla da tempo?

Grazie per i pareri


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Oggetto: Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Mi trovo anch'io nella tua situazione. Nel momento in cui ho necessità di avere aggiornamenti documentali dai fornitori sembra di dover chiedere la carità... A mio parere, ma questa è solamente la mia opinione, la responsabilità è di entrambi, sia il fornitore che deve aggiornare la documentazione che emette, sia il cliente che deve mantenere aggiornati i documenti inerenti i prodotti acquistati; però attendo delucidazioni in merito.

Per quanto riguarda la richiesta periodica della documentazione aggiornata io seguo questa regola: ogni tre anni, o comunque ogni volta che mi accorgo di una difformità tra prodotto fornito ed informazioni in mio possesso, invio a tutti i fornitori documentata richiesta di aggiornamento della documentazione, archivio tale comunicazione in cui compare la data, che sia mail oppure semplice lettera, e se durante un'ispezione o un controllo risulta che non sono in possesso dell'ultima revisione del documento in oggetto, ho la prova che io il mio dovere l'ho svolto.

Tale metodo ho visto che funziona, ti faccio un esempio in concreto: durante lo svolgimento di un audit da parte di un cliente la documentazione da me archiviata inerente l'idoneità alimentare degli imballaggi non era aggiornata con le ultime normative. Con le mie comunicazioni archiviate e datate sono riuscita a dimostrare al cliente che è stata una mancanza del mio fornitore il quale mi ha inviato dei documenti non aggiornati.

Spero di esserti stata di aiuto, ma attendo insieme a te altri pareri.

ps


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Oggetto:

1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto... (1169/11, art. 8)

Da qui non si scappa: la responsabilità è di chi ci mette la faccia.

Si tratta, quindi, di essere in grado di dimostrare, in caso di necessità, di aver applicato un ragionevole grado di diligenza nel mantenere aggiornate le proprie informazioni (l'esempio di pi.esse mi sembra, appunto, ragionevole).

Teniamo presente che i problemi non nascono solo da audit: ad esempio, un allergene non segnalato può creare danni molto più seri di una RAC (Richiesta di Azione Correttiva; non so se si chiamano ancora così, è un po' che non me ne occupo).

Tornando al caso di alemar78: se l'incidente capitasse ad un cliente della GDO, il primo chiamato in causa è senz'altro il punto vendita, il quale si troverà a dover rispondere a questa domanda: come potete assicurare che le vostre informazioni sono corrette e complete? A questo punto i casi sono due: o la GDO ha ricevuto in tempo le necessarie informazioni e non le ha messe in atto (e allora sono cavoli loro...) oppure dette informazioni non sono arrivate e allora il problema ricadrà sull'OSA del suddetto comma 1.

In aiuto di alemar78 arriva, però, il comma 8 del citato 1169/11:

8. Gli operatori del settore alimentare [i fornitori di alemar78] che forniscono ad altri operatori del settore alimentare [alemar78] alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

In altre parole, per il fornitore mantenere informato il cliente non è una cortesia, ma un obbligo di legge: il cliente, peraltro, in sede di stipula di contratto, ha la possibilità di cautelarsi in tal senso.

Spero di essere stato utile.

ciao

alf


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Oggetto:

Ciao alf,

molto utile e chiaro!

Sei riuscito a spiegare tutto con le proverbiali quattro (...o poche più) righe.

Grazie,

cordialmente,

trentino


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Oggetto:

Grazie per le risposte innanzitutto.

Mi riallaccio al concetto di diligenza: se è vero che io, fornitore, devo poter garantire al mio cliente la possibilità di fornire informazioni corrette al consumatore finale (fornendo quindi tempestivamente le schede tecniche alla GDO), non è anche vero che il cliente, avendo lui l'obbligo e la responsabilità verso il cliente finale applichi il concetto di diligenza e richieda lui stesso informazioni al fornitore? Ovvero: se il mio fornitore mi ha mandato l'ultima scheda tecnica nel 2008 (esempio) trovo naturale e lo faccio quotidianamente, assicurarmi di avere davvero l'ultima revisione della scheda, senza aspettare passivamente che sia il mio fornitore a mandarla...


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Oggetto:

Come ho accennato, per il fornitore è obbligo di legge, per il cliente normale diligenza, in mancanza della quale, qualunque sia il comportamento del fornitore, in caso di verifiche (o di incidenti), anche il cliente sarà chiamato a rispondere.

 


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Oggetto:

Buonasera,

la discussione è molto interessante. Probabilmente ho capito male ma alemar 78 nel primo post dice che il prodotto da lui fornito è dotato di idonea etichettatura.

Ora mi chiedo, tale etichettatura non è sufficiente a fornire sufficienti informazioni al cliente? Da quanto mi risulta la scheda tecnica non dovrebbe essere obbligatoria se è presente idonea etichettatura.

Ancor più strano mi giunge il caso della sanzione per schede tecniche non aggiornate nonostante il prodotto fosse regolarmente etichettato.

Cosa sbaglio?

Ciao

Marco


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Oggetto:

Il mio prodotto era regolarmente e correttamente etichettato, ma il banco di gastronomia lo vende porzionato. Pertanto in effetti in quel caso deve far fede la lista ingredienti che dovrebbe essere esposta al banco. Probabilmente tale lista ingredienti era stata redatta sulla base della scheda tecnica e non sulla base dell'etichetta. La mia perplessità nasce dal fatto che ok, è mio dovere inviare le schede tecniche aggiornate; ma nel mio lavoro quotidiano in cui ho centinaia di referenze composte a loro volta spesso da decine di ingredienti diversi, non ho mai avuto il piacere una volta che sia una di ricevere spontaneamente da parte dei miei fornitori una scheda tecnica aggiornata. Le ho sempre dovute richiedere io. Per questo io accetto che il mio cliente giri tale responsabilità su di me, per carità. Dico solo che, come io cerco diligentemente di avere tutti i dati aggiornati per fornire un'etichettatura il più corretta possibile, altrettanto potrebbero fare i miei clienti. Alla fine io vendo qualcosa è ho tutto l'interesse ad avere dati aggiornati per etichettare correttamente e nel dubbio che quelli in mio possesso non lo siano, li chiedo. Mi sembra un comportamento normale. E con questo, ripeto, non intendo negare che la responsabilità sia stata mia.

 

 


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Oggetto:

L'etichettatura è sufficiente? Dipende.

Se io fossi il cliente non mi accontenterei di quello che risulta in etichetta, ma pretenderei anche le schede tecniche (ovviamente aggiornate) di tutti gli ingredienti: ciò mi consentirebbe di verificare se le etichette sono corrette e complete (fidarsi è bene...): ma questa è solo la mia opinione.

Venendo alla seconda osservazione, mi aiuto con un esempio (se ho ben capito cosa intende cidrolin).

Il cliente riceve un controllo nel corso del quale si riscontra che le sue etichette corrispondono a quelle del suo fornitore; al contrario le schede tecniche in possesso del cliente non giustificano l'etichetta (cioè, utilizzandole si otterrebbe un etichetta differente).

I casi sono due: a) l'etichetta è corretta, sono le schede a non essere aggiornate; b)le schede sono aggiornate, ma chi ha redatto l'etichetta (il fornitore) ha sbagliato.

Il caso b) è senz'altro più grave (il cliente, a fronte delle schede in suo possesso, non ha verificato l'etichetta del fornitore e, fidandosi, ha dato al consumatore finale informazioni errate).

Ecco perché sostengo che le etichette vanno redatte sempre a fronte di schede tecniche aggiornate (e, come detto, il fatto che arrivino aggiornate dipende dal rapporto cliente/fornitore).

Quali eventuali sanzioni possano scattare in un caso o nell'altro è difficile stabilirlo a priori: ogni caso è differente (senza contare, poi, l'importanza che ha l'umore del controllore...).

saluti

alf


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Oggetto:

Una precisazione: l'etichetta del prodotto così come le schede tecniche sono redatte da noi in azienda. Ciò che viene redatto dal punto vendita è la lista ingredienti. Io non so se tale lista ingredienti venga redatta dal punto vendita sulla base della scheda tecnica da me fornita o sulla base dell'etichettatura sulla vaschetta. Dico che nel dubbio, io, cliente, cerco di cautelarmi e chiedo le schede, non aspetto che me le mandino. Mi sembra che la legge (almeno per come l'ho compresa io) sia un po' squilibrata in questo senso...


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