Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici

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Oggetto:

Ciao a tutti!

Con quale criterio si dovrebbe indicare in etichetta la presenza di un coadiuvante o additivo presente nell'elenco "E"? (Es: E251).

Si fa riferimento ad un elenco specifico che discrimina tra quelli da indicare e quelli da non indicare, si fa riferimento alla sua quantità o che altro?

Grazie!

 


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Oggetto: Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:
Caio, non sono sicuro di aver capito la tua domanda:dacci una lettura e fammi sapere se sono ho ripsoto o meno al tuo quesito:

Peradditivo normalmente si intende qualsiasi sostanza che non viene consumata come alimento in quanto tale; che non fa parte dell’ingrediente    dell’alimento     non correlata al valore nutrizionale dell’alimento stesso.

 

 -L’additivo èaggiunto consapevolmente all’alimento stesso durante le fasi di preparazione dell’alimento o imballaggio,trasporto e stoccaggio dell’alimento.

L’additivo i suoi derivati devono in qualche modo diventare parte integrante degli ingredienti dell’alimento.

Gli additivinecessari nell’industria alimentare hanno lo scopo di:

           -conservare le qualità nutritive

           -migliorare conservabilità e le caratteristiche organolettiche

           -favorire la tecnologia produttiv

Alcuni additivi erano noti fin dall’antichità:

          -salnitro nelle carni, solfitazione nei vini

-Percontaminati chimici vedere Regolamento CEE 315 dello 08/02/1999.

Icoadiuvanti tecnologici invece non vengono consumati come ingredienti alimentari in sé; ma come dice la parola stessa vengono impiegati nella trasformazione di prodotti alimentari con un determinato scopo all’interno del processo produttivo con problemi eventuali di tracce di residui nel prodotto finito a condizioni che questo non presenti un rischio per la salute del consumatore finale né ripercussioni negative sul prodotto finito.

I coadiuvanti non devono; se utilizzate correttamente né cedere sostanze rilevanti all’alimento , né alterarne le caratteristiche organolettiche:alcuni  esempi (enzimi; solventi organici; chiarificanti; demetilizzanti; coadiuvanti di filtrazione (cellulosa,farine fossili…); detergenti, disinfettanti (ipoclorito,tensioattivi).

Come riportato nell’Articolo 7 D.lgs. Governo n°109 del 27/01/1992:

“Gli additivi la cui presenza è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcune funzioni nel prodotto finale"

E poi ancora D.M 14/01/1981

"L’indicazione(…) può essere omessa nel caso di alimenti composti nella cui composizione entrino sostanze alimentari composti nella cui composizione entrino sostanze alimentari contenenti additivi chimici purché la quantità di additivo non superi 5% della dose massima consentita per l’alimento apportatore.

 15% nel caso di esaltatore di sapidità, agente di rivestimento , acidificante,antiagglomerante, polvere lievitante,antischiumogeno,Sali di fusione, agente di trattamento nella farina, nonché al titolo XIII vari. "

Eccezione:acido ascorbico nello yogurt da frutta (Circolare n°2 del 04/01/1972)

-non è consentito yogurt intero magro

-è consentita l’aggiunta di conserve, marmellate,succhi e polpa di frutta (2000 mg/Kg di acido sorbico)

-nel prodotto finito non deve superare 200 mg/Kg  (10% alimento apportatore)

NB: La Normativa sugli Additivi (D.M.209/96 NON SI APPLICA) per:

-Coadiuvanti tecnologici (prec descritti)

-aromi (D.lgs 25 Gennaio 1992, n°107)

-alle aggiunte nutritive (oligoelementi,minerali,vitamine)

-agli enzimi diversi da quelli previsti

In etichetta bisogna riportare:

1)Il nome e numero CE

2)elenco degli altri componenti

3)l’iscrizione ad “uso alimentare”o in relazione alla destinazione d’uso

4)il numero di lotto; il fabbricante ed il peso netto

5)indicazione della percentuale di ciascun componente soggetto a limitazioni quantitative (per gli alimentari non è necessario se il prodotto è destinato al consumatore finale)

6) il TMC (tempo massimo di conservabilità) solo sei il prodotto è direttamente devoluto al consumatore finale


-Per i prodotti alimentari non lavorati sono i prodotti che non sono stati sottoposti ad un trattamento di cambiamento del prodotto; ma possono aver subito operazioni di tritatura,disossa mento,separazione….)

"non viene indicata una dose massima, però gli additivi devono essere utilizzati secondo le norme di buona prassi igienica e in dose non superiore a quella necessaria;non devono inoltre trarre in inganno il consumatore"

Occorre però fare un po' di distinzione:

Coloranti: sostanze come dice la parola stessa che "conferiscono un colore ad un alimento"; utilizzati per prodotti provenienti da componenti di origine vegetale mediante procedimento estrattivo chimico-fisico con rilascio di pigmenti

Per i coloranti alimentari la lista positiva è di 43 composti

-ulteriori specifiche nel (D,M, n°684 del 27/11/1996)

-Non sono considerati sostanze coloranti i prodotti alimentari con effetto colorante secondario come la paprica,zafferano…

-le sostanze coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti alimentari, come rivestimenti non commestibili di formaggi o involucro non commestibile degli insaccati

Educoloranti:-sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce all’alimento; possono essere  “senza aggiunta di zuccheri” ovvero senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi "aridotto contenuto calorico” ridotto di almeno il 30% rispetto all’alimento originario o analogo.

Tra gli -edulcoranti naturali annoveriamo i classici monosaccaridi:lattosio,glucosio,fruttosio

-Derivanti naturali(sorbitolo,maltitolo che in genere hanno potere dolcificante minore o simile agli zuccheri corrispondenti )

-Sinettici:saccarina,aspartame,ciclammati

Per gli edulcoranti14 sono i componenti autorizzati; in etichettatura:

-         I prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10% devono riportare in etichetta la dicitura:”un consumo eccessivo può avere effetti lassativi

-         I prodotti alimentari contenenti aspartame devono riportare in etichetta “contiene una fonte di fenilalanina”

In base all’art. 15 comme 3 non è consentito aggungere additivi ai prodotti alimentari non lavorati quali:

oli e grassi di origine animale non emulsionati,(burro);  acqua minerale; latte (intero,scremato,parzialmente scremato), pastorizzato,sterilizzato (compreso UHT));panna intera pastorizzata, caffè (con esclusione del caffè istantaneo aromatizzato) tè in foglie non aromatizzato; pasta alimentare secca esclusa pasta esente da glutine; alimenti per lattanti o prodotti prima infanzia

Additivi ad Azione fisica: utilizzati per conferire consistenza, ritenzione idrica; di solito non begono digeriti e sono innocui:

-stabilizzanti:in quanto mantengono la dispersione di fasi non miscibili

-addensanti e gelificanti (aumentano la viscosità e consistenza dei gel)

Dosi massime di sostanze indesiderabili negli alimentiD.Lgs 107/1992:

-metalli pesanti

-acido cianidrico

allora vediamo:

Aromatizzanti naturali (non esiste una lista positiva)

Aromatizzanti naturali (identici, ma di sintesi) esistono 7 sostanze, ma con limitazione di impiego

Aromatizzanti Artificiali: lista positiva con 14 sostanze con limitazione di impiego

 

“Reg CEE n°217 del 23/02/1999 Repertorio sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari”

“Reg CEE 1935/2004) Materiale e dispositivi di packaging in grado di emettere per attivazione o rilasciare per migrazione controllata; in particolare Requisiti art 4”


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Oggetto:

Grazie Marco986.

La tua risposta è molto articolata, anche perchè sono stato forse un pò vago...

Esempio concreto, così ci capiamo meglio:

Formaggio contenente E239. Il formaggio è utilizzato quale materia prima per ottenere un prodotto semilavorato che non va direttamente all'utilizzatore finale.

Ora, essendo contenuto nella M.P., questo conservante va dichiarato o no nel semilavorato prodotto? Quale criterio si dovrbbe adottare per discriminare cosa indicare in etichetta e cosa invece no? Lo stesso vale per altri "E" che potrei trovare nelle M.P.: in quale modo capire se e quando vanno indicate nel semilavorato ottenuto?

Grazie! :)


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Oggetto:

Ciao Dexter,

abbiamo parlato di indicazioni obbligatorie in etichetta per prodotti semilavorati in una discussione dal titolo Etichettatura prodotti NON destinati consumatore.

In tale discussione veniva posto in evidenza come, secondo il Decreto Legislativo 109 del 1992,  per gli alimenti non destinati al consumetore non sia necessario indicare alcune menzioni, obbligatorie invece per i prodotti venduti direttamente al consumatore.

Come si evince dall'art. 17 del suddetto decreto, i prodotti non destinati al consumatore non devono necessariamente riportare gli ingredienti (e di conseguenza anche gli additivi.. i coadiuvanti tecnologici sono invece un'altra cosa), ma esclusivamente: denominazione di vendita, quantità netta (o quantità nominale, per i prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti), il nome e la ragione sociale del fabbricante, il lotto. Nulla di più.

A presto!
Giulio


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Oggetto:

Grazie Giuliosurf!

Ora la cosa è un pò "selvaggia"....chi chiede etichette dettagliate, e chi non vuole quasi niente. Però devo fare ordine nella questione, per cui ti ringrazio delle informazioni.

Che ci fosse un nesso con il fatto che si tratta di semilavorati lo intuivo, però ero convinto che almeno alcuni additivi fossero da indicare comunque, altrimenti chi lo riceve come fa a sapere cosa c'è dentro? Solo tramite scheda tecnica?

Se si, allora la domanda che pongo passa sulla scheda tecnica...cosa va indicato e cosa no in merito agli additivi? C'è un discriminante?

Saluti! :)


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Oggetto:

^__^

Hai perfettamente ragione, Dexter, quando parli di "caos" che regna in materia.. Anche perchè, spesso, ci troviamo come interlocutori persone che provengono da percorsi di studi molto differenti (generalmente negli uffici acquisti di aziende medio-piccole si trovano laureati in materie economiche/umanistiche), che magari non hanno una formazione tecnico-scientifica e dimestichezza con etichettatura di alimenti.

Da non sottovalutare è poi il fattore emotivo che spinge il cliente a richiedere al fornitore più del necessario; con la speranza/illusione di cautelarsi maggiormente da eventuali possibili problemi.

Per quanto riguarda la seconda parte della tua dichiarazione, un conto è la legislazione in materia di etichettatura, altra cosa sono i capitolati d'acquisto, le schede tecniche, etc.

Una scheda tecnica dovrebbe riportare, oltre alla denominazione di vendita ed alla descrizione del prodotto, tutti gli ingredienti (ivi compresi gli additivi), il termine minimo di conservazione (oppure la data di scadenza), il range di parametri chimico-fisici e di contaminazione microbica (logicamente entro i limiti di legge), la modalità di conservazione, la pezzatura, le caratteristiche degli imballi, i parametri metrologici vari, etc.

Una traccia molto sommaria di capitolato d'acquisto è invece quella di cui discutevamo la scorsa settimana con Andrea08 qui.

Saluti!!
Giulio


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Oggetto:

Ah...verissimo! Spesso è un caos lasciato alla forza delle parti, cosa che non mi va per nulla :(

Al che penso al caso di una lavorazione conto terzi: etichettatura, scheda tecnica, capitolati...sono tutti vincolati logicamente  a quel che il fornitore-cliente porta per essere lavorato.

La domanda è: in quale modo ci si può quindi tutelare in quanto terzisti qualora alcune M.P. contenessero additivi? Voglio dire: il fornitore-cliente sa bene quel che manda in lavorazione. E' da ritenere bastante questo o no?

Il dubbio c'è quando le M.P. diventano eterogenee e non so se basta comunicare al fornitore-cliente che si è utilizzata la tale M.P. e lasciare a lui l'incombenza di andarsi a vedere se e cosa ci può essere contenuto che poi LUI dovrà dichiarare nelle sue etichette.

Che ne pensi?

:)


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Oggetto:

Tornando alla domanda iniziale, il criterio da utilizzare per valutare la dichiarabilita' o meno di un additivo piuttosto complesso (e lascia adito ad interpretazioni soggettive). Ho tentato di chiarire la situazione in:

Spero possa essere utile.

Fammi sapere.

 


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Oggetto:

Riprendo discussione un po' datata ma sempre meglio che iniziare un nuovo argomento no?

Additivi presenti nella materia prima cruda, assenti nel semilavorato cotto. Cosa dichiaro in etichetta del prodotto finito?

Poi vi dico che ingredienti sono, lascio un po' di suspense. :)


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Oggetto:

Ciao, che piacere sentirti...

sul sito della "Food Safety Authority of Ireland" si chiarisce come gli additivi alimentari possano essere "gestiti" all'interno di prodotti finiti quando provengono da ingredienti che li contengono.

La presenza di un additivo alimentare in un prodotto finito "può derivare dall'utilizzo di ingredienti che lo contengono", a condizione che, il livello di tale additivo, non superi il limite massimo consentito (la quantità di quell'additivo presente nel prodotto finito deve rimanere entro i limiti legislativi previsti per tale uso) e che, quest'ultimo, non svolga una significativa funzione tecnologica nell'alimento finale. 

Se l'additivo continua a svolgere una funzione nel prodotto finito, dovrà essere dichiarato sull'etichetta, indipendentemente dalla sua origine.

Questo è conosciuto come il principio del "carry-over"..

Esempio: L'uso di sorbati in una purea di frutta che viene poi aggiunta a uno yogurt. Se il livello di sorbati nella purea di frutta "non supera il massimo consentito per la purea e per lo yogurt" e, tali sorbat,i non svolgono una funzione tecnologica significativa nello yogurt , allora si applica il principio di "carry-over" e, non  sarà pertanto, necessario elencare i sorbati come additivi sull'etichetta dello yogurt.

Questo principio asscura che, gli additivi usati negli ingredienti e presenti nel prodotto finale, non necessitano di essere elencati sull'etichetta a meno che non abbiano una funzione tecnologica rilevante nel prodotto finale.

Quando il "carry-over" NON si applica? 

  • l'additivo supera la quantità massima consentita per l'ingrediente specifico; 
  • l'additivo svolge una funzione tecnologica significativa nel prodotto finito

Occorre, però, secondo me, precisare che "Se gli additivi presenti nelle materie prime rimangono nel prodotto finito sotto forma di "residui evidenti", la loro presenza dovrà essere segnalata nell'etichetta del prodotto finito, a prescindere dalla funzione svolta..."  Spiego meglio il mio ragionamento con un esempio:  "Immaginiamo di produrre biscotti impiegando una purea di frutta che contiene un conservante come il sorbato di potassio. Il sorbato di potassio è stato aggiunto alla purea di frutta per preservarne la freschezza prima che venisse incorporata nell'impasto dei biscotti. Dopo la cottura dei nostri biscotti, se le analsi rivelassero ancora "residui evidenti" di sorbato di potassio  nel prodotto finito,  anche se, in quantità minore rispetto alla purea di frutta originale, andranno indicati in etochetta". Resta da capire cosa si possa intendere con "residui evidenti"...

 


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