Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici

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Oggetto:

Ciao Marco ti rispondo al volo che alle 9 ho un audit in azienda con ispettori esterni e ministeriali....

Se nel prodotto finito sono assenti (comprovati da analisi ripetute più volte) secondo il ragionamento di cui sopra allora li potrei omettere?

E ti aggiungo, per togliere un po' di alone di mistero, se l'additivo è METABISOLFITO DI SODIO (indicato in grassetto nella MP poiché probabile fonte di solfiti) e nel prodotto finito non c'è mai tu che faresti?

P.s. c'è da capire anche come determinare che "svolgono una funzione tecnologica significativa"


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Oggetto: Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

mi sono già risposto ?:

However, carry-over additives, solvents and carriers for additives or processing aids should be regarded as ingredients where they originate from ingredients listed in Annex II of Regulation (EU) No. 1169/2011 which contains a list of allergenic ingredients such as peanuts and peanut products, sulphur dioxide (SO2) and sulphites, cereals containing gluten, etc. These ingredients, or products derived from them, must always be indicated on the label with a clear reference to the name of the ingredient from which they originate.


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Oggetto:

La questione che sollevi è piuttosto complessa e tocca diversi aspetti...

Se, dopo "analisi ripetute", risulta che il METABISOLFITO DI SODIO  è completamente assente nel prodotto finito, e, questa assenza può essere "comprovata scientificamente in modo coerente", allora ci potrebbe esserce un fondamento per omettere tale sostanza dall'elenco degli ingredienti? Mi sembra assai improbabile...(opinione personale, difficile da dimostrare!)

Il tutto dipenderà infatti  anche dalla capacità del metodo di analisi di rilevare la sostanza fino a un certo limite di quantificazione.

Come hai giustamente detto tu:  secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011 è importante che i consumatori siano informati della presenza di potenziali allergeni nel prodotto finito, anche quando gli allergeni non sono direttamente aggiunti ma, presenti a seguito di "carry-over" da ingredienti usati nel processo di produzione...

Quindi se un additivo o una sostanza utilizzata nella produzione di un alimento proviene da una fonte allergenica, dovrebbe essere indicata sull'etichetta, anche se il processo produttivo ne riduce significativamente la concentrazione nel prodotto finito.

Secondo me vanno indicati, diventerebbe troppo rischioso....

 

Parole chiave Keywords:legislazione alimentare; additivi alimentari; solventi in alimenti; agenti di processo; ingredienti allergenici; elenco allergeni Annex II; Regolamento (UE) No. 1169/2011; etichettatura alimentare; ; solfiti in alimenti; metabisolfito di sodio ; Food Safety Authority of Ireland; carry-over in alimenti; principio di carry-over; sorbati in purea di frutta; funzione tecnologica degli additivi; residui di additivi in prodotti finiti; analisi degli allergeni; allergeni da carry-over; sicurezza alimentare; audit aziendali; ispettori esterni e ministeriali; quantificazione degli additivi.

 


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Oggetto:

"Quindi se un additivo o una sostanza utilizzata nella produzione di un alimento proviene da una fonte allergenica, dovrebbe essere indicata sull'etichetta, anche se il processo produttivo ne riduce significativamente la concentrazione nel prodotto finito."

La questione mi trova d'accordo ma allo stesso tempo mi fa fare una riflessione sui solfiti perché sono l'unico allergene dei 14 che ha una quantità definita per far scattare l'obbligo di indicazione in etichetta. Io non mi porrei la questione su tutti gli altri (soprattutto il glutine e le proteine del latte) ma sui solfiti si anche perché sono composti volatili e la cottura di solito è un processo che li "riduce".

Io mi porrei dei limiti più restrittivi dei 10mg/l e con le analisi a supporto li ometto dall'etichetta. 


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Oggetto:

Ciao, 

la validità della  possibilità (omissione) dipende a mio modo di vedere:

  •  fortemente dalla sensibilità e specificità del metodo di analisi utilizzato,
  • oltre che dalla sua capacità di fornire risultati coerenti e riproducibili;

se  si  risucisse  a dimostrere la presenza di metabisolfito di sodio in quantità inferiore alla soglia di rilevamento  in modo, "coerente e affidabile" tecnicamente" si potrebbe giustificare l'omissione, almeno in linea di pricipio...

Tuttavia, questo potrebbe aprire la strada a preoccupazioni relative alla "gestione del rischio" per i consumatori allergici o sensibili ai solfiti, poiché anche una quantità "piccolissima" potrebbe essere  rilevanti per la loro sicurezza.

La prudenza "del buon padre di famiglia" suggerirebbe di mantenere un approccio più conservativo, anche  in considerazione del "principio di precauzione" ai rischi potenziali e la necessità di garantire la tutela del consumatore. Ma è una mia opinione personale...

 


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Oggetto:

Io sono della scuola che se un additivo di un ingrediente non svolge più funzione nel prodotto finito, questo non serve sia dichiarato.

Non mi ricordavo del limite quantitativo, ma ha un senso. Diverso se l'additivo contiene/è un allergene: questo va dichiarato non come additivo, ma come presenza dell'allergene (ma a questo punto non come numero E, ma come "può contenere...")

Il coadiuvante invece non va dichiarato, salvo che anche esso non abbia implicazioni allergeniche e allora vale quanto detto sopra.


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Parole chiave (versione beta)

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