Etichettatura prodotti NON destinati consumatore

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Oggetto:
Buongiorno a tutti! Secondo voi, un prodotto non destinato al consumatore, che viene confezionato sottovuoto e congelato, venduto ad un secondo operatore, che lo lavora e lo riconfeziona, dovrebbe riportare un'etichetta su ogni singola confezione, oppure basta un documento unico recante tutte le informazioni di legge (packing list)?

Secondo il D.Lgs. n°109 del 27 Gennaio 1992 all'art. 17 - comma 1 I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni

a) denominazione di vendita;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

Sempre all'art 17 il comma 2 stabilisce che Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

Io ne deduco che bastino le info riportate nel packing list e nel DDT. Voi cosa ne pensate? Grazie!!

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Oggetto: Etichettatura prodotti NON destinati consumatore
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:
A mio parere per lavorare in modo corretto è necessaria per ogni confezione un'etichetta in modo tale che delle varie confezioni non si perdano le indicazioni fondamentali... E' anche vero che ho già potuto notare prodotti che finiscono nelle macchinette delle varie mense aziendali senza etichettatura. In questo caso il percorso dell'alimento è produttore-rivenditore-consumatore..Quindi in relazione alla tua domanda, alla mia ultima segnalazione e quanto dice il d. lgs 109 non è un obbligo.

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Oggetto:
Ciao Roberto!

Intanto ti ringrazio per la risposta. L'unica cosa è che tu parli di commercializzazione di prodotti che vengono rivenduti tal quali al consumatore finale... In quel caso l'etichetta su ogni confezione è indispensabile. Anzi, ti dirò di più, dovrebbe essere presente su ogni distributore automatico una sorta di "riepilogo" contenente le info di legge (ingredienti, presenza di allergeni, etc.) di tutti i prodotti in quel momento in vendita. Ad esempio, se vuoi una barretta ai cereali, hai il sacrosanto diritto di conoscere a priori (ossia prima di introdurre le monetine) i suoi ingredienti.

Per quanto riguarda la mia domanda, invece, il soggetto è diverso: si tratta di un prodotto non destinato al consumatore, ossia che DEVE subire un'ulteriore lavorazione da parte di una seconda azienda, la quale (in seguito) lo riconfezionerà e lo venderà ai suoi clienti usando il proprio marchio.

Ora dovrebbe essere più chiaro. ;-)

A presto! Giulio

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Oggetto:

Buongiorno,

la sua deduzione mi sembra quella corretta, alla luce della Direttiva 13/2001/CE, trasposta nell'ordinamento italiano dal Decreto citato. Le indicazioni obbligatorie relative ad un prodotto non destinato al consumatore finale possono essere riportate sui documenti commerciali. Attenzione: deve comunque esistere un link con il prodotto, che dovrebbe recare sulle confezioni la denominazione di vendita ed il numero di lotto/data di produzione o di scadenza.

 

battibr/UE


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Oggetto:

Confermo che è sufficiente siano riportate le indicazioni sui documenti commerciali.

Ciao!

Alfredo


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Oggetto:

Ricordo che la 2000/13 cesserà di esistere tra un paio d'anni, quindi tanto vale abituarsi alle nuove norme. All'interno del regolamento 1169/11 ho trovato un unico punto riguardante i prodotti non destinati al consumatore finale (art. 8, comma 8):

8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

(paragrafo 2: L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. )

Di ben diverso grado di dettaglio è il 109/92, che tratta l'argomento all'art. 17:

I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c), e) ed h).

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 (obbligo della lingua italiana).

Tali disposizioni continueranno ad essere valide almeno sino alla comparsa di eventuali nuove “pertinenti disposizioni nazionali”, ma, comunque, non oltre il dicembre 2014.

ciao

alf


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Oggetto:

Ciao a tutti.

Stabilimento che produce bevande analcoliche preconfezionate (ma senza etichetta) per cliente che, ai fini della vendita al consumatore finale, vi apporrà semplicemente la propria etichetta.

Secondo me già ora si può applicare l’art. 17-D.Lgs 109/1992, senza attendere la disposizione sicuramente più puntuale dell’art.8, c.7, lettera a) del RegUE 1169/2011.

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

Come sempre, sono più che graditi i vostri pareri.

Cordiali saluti,

trentino


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Parole chiave (versione beta)

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