Allegato II del Reg. CE 1333/2008: i carry-over

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Oggetto:

Ritorno a parlare dell'allegato II (regolamento 1333/2011) per analizzare un altro aspetto piuttosto interessante.

Il suddetto regolamento, all'articolo 18, recita:

Principio del trasferimento

1. La presenza di un additivo alimentare è autorizzata:a) in un alimento composto, diverso da quelli di cui all’allegato II, quando l’additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto;

Nel DM 209/96 troviamo concetti analoghi:

Art. 7 Principio del riporto

1. La presenza di sostanze coloranti è ammessa: a) nei prodotti alimentari composti, non elencati nell'all. IV, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto;

Art. 16 Principio del riporto

1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile: a) in un prodotto alimentare composto diverso da quelli indicati all'art. 15, comma 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto;

(Piccola parentesi linguistica: i due termini italiani esprimono ciò che, da sempre, gli addetti ai lavori chiamano carry-over.)

L'articolo 18 rimanda all'allegato II e precisamente alle due tabelle della parte A:

Tabella 1 - Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un additivo in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

Tabella 2 - Alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un colorante in virtù del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1333/2008

Confrontando gli alimenti elencati in tabella 1 con quelli di cui all'art.15, comma 3 del DM 209/96 si nota un'unica differenza: nella tabella 1 mancano gli “alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel D. L.vo 27.1.92, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute”. Non saprei dire perché.

Confrontando gli alimenti elencati in tabella 2 con quelli di cui all'allegato IV del DM 209/96 si nota un'unica differenza: la tabella 2 elenca il latte intero, mancante nell'allegato IV. In questo caso, direi che l'integrazione è doverosa.

Vi sono, poi, numerose differenze nella definizione dei singoli alimenti, ma non mi sembrano fondamentali, almeno in questo contesto.

C'è un altra differenza importante.

L'allegato IV del DM 209/96 così inizia:

Prodotti alimentari che non devono contenere additivi coloranti, salvo i casi specificamente contemplati agli All. V, VI, VII

(Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il principio del "riporto" qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti sostanze coloranti ammesse)

Come si vede, si tratta di due deroghe significative (specie la seconda, che mi pare, addirittura, contraddica quanto affermato nell'articolo 7).

Al contrario, le due tabelle dell'allegato II non ammettono deroghe: negli alimenti elencati non è applicabile il carry-over, punto e basta!

Saluti (e spero di non avervi annoiato troppo).

alf


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Oggetto: Allegato II del Reg. CE 1333/2008: i carry-over
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

 

Riferisco il caso di un produttore che riteneva di poter utilizzare un additivo in un alimento composto in virtù del principio del trasferimento:

RegCE 1333/2008

Art.18

1. La presenza di un additivo alimentare è autorizzata:

a) in un alimento composto, diverso da quelli di cui all’allegato II, quando l’additivo è autorizzato in uno degli ingredienti dell’alimento composto;

Ad un attento esame letterale del RegCE 1333/2008, troviamo i termini:

- impiego/ utilizzo che riguardano l’effettiva aggiunta diretta di additivi nella produzione di alimenti;

- presenza, riguardante gli additivi trasferiti/portati all’alimento composto da uno o più dei suoi ingredienti.

Nel primo caso si applicano i limiti previsti, riferiti al prodotto finito come commercializzato o come preparato per il consumo secondo istruzioni.

Nel secondo caso, la quantità complessiva di additivo nel prodotto composto non deve superare in valore assoluto la quota che potrebbero apportare gli ingredienti nei quali l’additivo è autorizzato come impiego diretto.


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Oggetto:

Buongiorno a tutti ,

riprendo il tema del principio di trasferimento per sottoporre alla vostra attenzione il dubbio che mi sono posta sull'opportunità di dichiarare in etichetta  un additivo presente in uno degli ingredienti di un prodotto finito.

Premetto che  si tratta di un additivo autorizzato utilizzato in una miscela di oli vegetali per la categoria di prodotto considerata  ( Alimento a fini medici speciali per bambini ) ;

A questo punto analizzando la normativa,  l'art. 20 del Reg. 1169/2011 prevede quanto segue:

Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti

"Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento: .... b) gli additivi e gli enzimi alimentari: i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; ...".

Il problema è che, secondo le previsioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/324 DELLA COMMISSIONE, il principio del trasferimento non vale per gli "Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013, compresi gli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia".

Da  qui il mio dubbio se,  considerato quanto sopra, l'additivo contenuto in un ingrediente composto per questa particolare tipologia di alimento ( per cui non può essere considerato valido il principio di trasferimento)  debba necessarimente essere indicato in etichetta  o se si possa omettere

Potete aiutarmi voi ?

Grazie mille per ogni spunto in merito

F.I.

 


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Oggetto:

Dunque, se ben capisco, si tratta di un additivo che si ritrova in un Alimento a fini medici speciali per bambini.

Dato che non è possibile applicare la regola del trasferimento, l’unico punto da chiarire è che detto additivo sia autorizzato non solo nella miscela di oli vegetali, ma anche nel prodotto finito.

Se così è ( in caso contrario il problema non si porrebbe), non vi è ragione per non dichiararlo.

O mi sfugge qualcosa?

 


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Oggetto:

Grazie mille per il riscontro .

Specifico che si tratta di un additivo utilizzato nella miscela di oli e autorizzato anche per il prodotto finito .

Visto che, come dicevamo, per la tipologia di alimento considerata non vale il principio del trasferimento , mi sembra  confermato   che in questo caso  la norma (art. 20 del Reg. 1169/2011 )  debba essere interpretata come obbligo di dichiarazione  dell'additivo nella miscela di oli ad es oli vegetali ( olio di palma , olio di colza , + additivo)  

Grazie mille

F.I

 

 

 


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Oggetto:

confermo


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