Grazie mille per il riscontro .
Specifico che si tratta di un additivo utilizzato nella miscela di oli e autorizzato anche per il prodotto finito .
Visto che, come dicevamo, per la tipologia di alimento considerata non vale il principio del trasferimento , mi sembra confermato che in questo caso la norma (art. 20 del Reg. 1169/2011 ) debba essere interpretata come obbligo di dichiarazione dell'additivo nella miscela di oli ad es oli vegetali ( olio di palma , olio di colza , + additivo)
Grazie mille
F.I