Ciao a tutti.
Stabilimento che produce bevande analcoliche preconfezionate (ma senza etichetta) per cliente che, ai fini della vendita al consumatore finale, vi apporrà semplicemente la propria etichetta.
Secondo me già ora si può applicare l’art. 17-D.Lgs 109/1992, senza attendere la disposizione sicuramente più puntuale dell’art.8, c.7, lettera a) del RegUE 1169/2011.
7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
Come sempre, sono più che graditi i vostri pareri.
Cordiali saluti,
trentino