Bevanda alcolica non etichettata dal produttore.

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Oggetto:

Buon giorno

Un mio cliente il quale mi comissiona una bevanda alcolica desidera che tale prodotto non venga etichettato da noi (che siamo i produttori ed imbottigliatori), poichè lui applicherà le etichette con sue diciture e i nostri riferimenti di legge (classificazione prodotto, ingredienti, sede di produzione, codice accisa, grado alcolico, capacità della bottiglia, lotto)..

Secondo lui è sufficiente riportare sulle nostre bolle di accompagnamento (ddt) e le fatture di vendita la dicitura "merce non destinata alla vendita in quanto da terminare il confezionamento" e il lotto di confezionamento. Tale dicitura (come mi ha fatto vedere) è riportata abitualmente dai altri suoi fornitori sia di prodotti alimentari (analcolici) sia di cosmetici.

I prodotti forniti da noi presentano il contrassegno di stato e riportano sulle scatole (imballaggio secondario) il numero di lotto e il nome del prodotto.

Ho letto il DLGS 109/92 ed non ho trovato tale dicitura che il mio cliente mi ha suggerito di inserire.

Cortesemente avete dei riferimenti legislativi che supportano questi modi operandi.

Come al solito grazie a tutti.


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Oggetto: Bevanda alcolica non etichettata dal produttore.
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ritengo che la cosa migliore sia chiedere parere all'Agenzia delle Dogane:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/

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Oggetto:

Come suggerisce trentino, trattandosi di bevanda alcolica, è sempre buona cosa chiedere pareri agli Enti interessati (se li chiedi e se ti rispondono, faccelo sapere).

In ogni caso, i prodotti commercializzati in una fase precedente alla vendita, sono trattati (con qualche piccola differenza tra i due testi), sia dal buon vecchio 109/92 (art. 14), sia dal nuovo 1169/11 (art.  8).

Come puoi facilmente verificare, non è affatto sufficiente riportare sulle  bolle di accompagnamento (ddt) e sulle fatture di vendita la dicitura "merce non destinata alla vendita in quanto da terminare il confezionamento" e il lotto di confezionamento.

In particolare, poi, la scritta cui tu ti riferisci ("merce non destinata alla vendita in quanto da terminare il confezionamento") non saprei dire se mi convince sino in fondo: considerando il peso medio dei nostri controllori, non vorrei che, anzichè tranquillizzarli, li confondesse. Vedi tu.

  


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Oggetto:

Ciao Simisimi,

hai già provato a proporre al tuo cliente di fornirti le etichette stampate che potreste applicare voi? In questo modo non avresti problemi per il trasporto ed inoltre potresti controllare che le diciture ci siano tutte e corrette.

 


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Oggetto:

Mi risulta che la questione sia trattata nell'art. 17 del decreto 109/92, prodotti destinati a grossisti, confezionatori o utilizzatori industriali. L'applicazione dell'etichetta è un'operazione di confezionamento (per cui basta eseguire questa fase per poter riportare la dicitura: "Confezionato da....").

1. Denominazione di vendita;

2. quantità netta;

3. dicitura del lotto;

4. nome e sede responsabile commerciale;

devono figurare sull'imballaggio O sui recipienti O sulla confezione O sul documento commerciale.

Quindi è necessario riportare i 4 dati in almeno uno dei precedenti casi senza necessità di aggiungere altre frasi particolari.

Con il nuovo regolamento non mi sembra sia cambiato qualcosa....

Alfredo


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Oggetto:

Approfondirei comunque la questione anche sotto l'aspetto della normativa doganale.


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Oggetto:

Sì giustamente concordo, il settore vinicolo è oggetto di una legislazione specifica e ampia.

Alfredo


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Parole chiave (versione beta)

confezionamento, prodotto, etichetta, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, imballaggi, alcolico, ingrediente, quantita netta, grossista, analcolico, fornitore, legislazione, ente, regolamento ue n 1169 2011, legge, confezione, responsabile commerciale, bottiglia, prodotto alimentare, gradazione alcolica, peso, produzione, legislativo, verifica

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