Pubblicità dei Prodotti Alimentari

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Oggetto: Pubblicità dei Prodotti Alimentari

Cari colleghi,

riprendo questa discussione per segnalarvi un recente provvedimento dell'AGCM, che bene illustra le acrobazie di tante aziende le quali, oltretutto, una volta chiamate a rispondere delle loro malefatte, non sanno neppure opporre argomentazioni sostenibili. Purtroppo, il limite di tali seppur lodevoli iniziative è la loro scarsa diffusione, talché il povero consumatore continua ad essere esposto a simili brutture. Tra i compiti del tecnologo alimentare, quindi, vigilare e segnalare ogni comportamento scorretto.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile nel Bollettino AGCM 28/2011 (è possibile richiederne l'invio free!), alla voce PS5582 - PERLA ALIMENTARE-PROVENIENZA MIELE Provvedimento n. 22585.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d'arancio Perla dell'Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.

Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia:

Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta ...”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate - Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L'area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all'annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).

25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà – spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio - sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.

26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area geografica siciliana.

27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.

28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti - in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata.

Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine geografica del prodotto.

29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito - risulta idonea a indurre i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

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Parole chiave (versione beta)

miele, origine, consumatore, prodotto, etichetta, prodotto alimentare, professionista, alimentare, legislativo, produzione, prodotti tipici, base, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, confezione, marmellata, qualita, capsula, tecnologo alimentare, limite


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