Condimento aromatico a base di olio extravergine di oliva...
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Io risponderei sì a tutti e tre i quesiti (magari le % di aglio e peperoncino non sono proprio indispensabili). Ci sono altri casi di ingredienti "non fruibili": esempio, le grappe aromatizzate (a meno di non rompere la bottiglia...)
Ma aglio e peperoncino non sono considerabili aromi?
Se si, non ricadono nella categoria di "Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo" citato dall'allegato VII del reg. 1169/11? se così fosse l'indicazione percentuale non è obbligatoria (vedi anche All. IX punto 1b. "L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti: b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche")
Però mi sorge un altro dubbio: nella denominazione compaiono sia aglio che peperoncino, per cui bisogna riportare la % negli ingredienti oppure sono considerabili aromi?!
La normativa alimentare riserva al termine “aromi” un significato ben preciso (cfr. regolamento 1334/08, art.3): decisamente aglio e peperone non c'entrano.
Partendo dall'ipotesi che, tali prodotti (specie se in frammenti grossolani) non possono essere definiti spezie o erbe aromatiche: l'esimente citata potrebbe essere applicata, sebbene solo al peperoncino..
E', peraltro, vero che questi ingredienti sono evidenziati nella denominazione di vendita (oltre che, probabilmente, anche nelle raffigurazioni presenti in etichetta). Questa può essere ragione sufficiente per indicarne le %.
Ciao a tutti. Riapro questa discussione in quanto ho dubbi sull'etichettatura dei condimenti prodotti con una tecnologia differente da quella indicata da Trentino.
Per “aromatizzare” un olio esistono diversi processi:
1) quello indicato da Trentino (l'aspetto etichettatura credo sia stato già chiarito);
2) addizionare aromi / aromi naturali direttamente all'olio. In questo caso la denominazione sarà: "Condimento al xxxxx". L'elenco degli ingredienti: Olio extra vergine di oliva, aromi naturali (o aroma naturale di xxxx o aromi);
3) far molire le olive insieme a frutti/spezie. Il questo caso si uniscono olive e frutta (circa 10% in peso nel caso di agrumi) e si frangono insieme. In alcuni casi il frutto (o spezia), viene aggiunto in fase di gramolatura. La pasta delle olive rimane a contatto con il frutto (o spezia) triturato e ne assorbe le componenti aromatiche. In questo caso come deve essere strutturato l'elenco degli ingredienti ?
Esempio: Condimento all'arancia a base di olio extra vergine di oliva. Molitura delle olive insieme alle arance.
Ciao Marco,
secondo me , con la tecnica di produzione da te illustrata al punto 3), vale:
Condimento a base di olive e aranceIngredienti: olive, arance
alla luce degli articoli qui sotto:
D.Lgs. 109/1992
Art. 5 Ingredienti
1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
RegUE 1169/2011
Articolo 18
Elenco degli ingredienti
L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.
Senza Quid, in quanto la conoscenza del rapporto tra i due ingredienti non mi appare decisivo per il consumatore ai fini dell’acquisto, anche in quanto destinato ad essere usato in piccole dosi.
In realtà il consumatore, quando apre la confezione cosa vede?
Se ho capito bene non vede né olive, né arance, bensì qualcosa che assomiglia tanto ad olio.
La citazione di trentino è senz'altro corretta, ma in questo caso, la lettera della norma mi lascia perplesso, in quanto non mi pare assicuri al consumatore la corretta informazione (che, poi, dovrebbe essere lo spirito della norma stessa).
Io, quindi, sceglierei:
------- ingredienti: olio extra vergine di oliva, arance (se nella gramola vengono inserite arance intere), oppure.
------- ingredienti: olio extra vergine di oliva, essenza di arancia (estratto del frutto intero).
Sulla non essenzialità del quid sono d'accordo con trentino.
saluti.
alf
P.S. Quanto all'uso di aromi, di cui al punto 2, ritengo sia sempre valida la regola secondo la quale, nel caso vengano usati “aromi”, la denominazione dovrà essere del tipo “condimento al gusto di ...”
In effetti applicando alla lettera le definizioni di ingrediente verrebbe da descrivere il prodotto come ottenuto da olive ed arance. Tuttavia il consumatore leggendo un simile elenco di ingredienti potrebbe pensare di trovare olive ed arance nel contenitore.
Quindi opterei per ------- ingredienti: olio extra vergine di oliva, essenza di arancia (estratto del frutto intero). Credo sia la formula più corretta e trasparente.
------- ingredienti: olio extra vergine di oliva, arance (se nella gramola vengono inserite arance intere), oppure.
------- ingredienti: olio extra vergine di oliva, essenza di arancia (estratto del frutto intero).
Obiezione: siamo sicuri che alla fine del processo indicato abbiamo ottenuto un ingrediente olio che sia legalmente classificabile come olio extra vergine di oliva?
Mi riferisco per esempio alla tecnica (macerazione delle olive), ai parametri acidità, perossidi (beninteso non quelli del condimento finito).
Ri-tifo per Condimento a base di olive e arance.Ingredienti: olive, arance
Grazie a tutti per questo confronto/scontro tra norme e buon senso.