Limite dei solfiti nei succhi di frutta. DM 209

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Oggetto:

A me non sfugge nulla ma se ci sono in natura (sia dall'acino sia proveniente da trattamenti nel vigneto) e si superano i 10 mg/litro si riportano in etichetta e si può commercializzare. (a parer mio) se no non venderebbero dei succhi di frutta con scritto contiene solfiti (ripeto i solfiti non sono stati aggiunti). Inoltre ci sono parecchi succhi, concentrati e altro (ho fatto dei campionamenti nei negozi) che contengono solfiti e superano i 10 mg/l. Il problema e che non si controllano perchè non aggiungendoli non si vanno a controllare. Non è possibile fare le analisi su tutti gli allergeni e tutti i composti che eventualmente potrebbero essere presenti.


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Oggetto: Limite dei solfiti nei succhi di frutta. DM 209
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Oggetto:

A me non sfugge nulla ma se ci sono in natura (sia dall'acino sia proveniente da trattamenti nel vigneto) e si superano i 10 mg/litro si riportano in etichetta e si può commercializzare. (a parer mio) se no non venderebbero dei succhi di frutta con scritto contiene solfiti (ripeto i solfiti non sono stati aggiunti). Inoltre ci sono parecchi succhi, concentrati e altro (ho fatto dei campionamenti nei negozi) che contengono solfiti e superano i 10 mg/l., e non hanno la dicitura soltiti. Perchè allora molto palesemente vengono venduti dei succhi di frutta anche BIO dove è riportato "contine solfiti" non dovrebbero scriverlo perchè dovrebbero stare sotto i 10 mg/l. Ho intenzione di chiedere a qualche ministero. Tu cosa mi consigli Le politiche agricole o il ministero della salute? o altro grazie.


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Oggetto:

D.Lgs.151/2004 (no 115/2004)

Art. 2. Aggiunte
  1. Ai  prodotti  di  cui  all'articolo 1,  comma  1, possono essere
aggiunti:
    g) gli  additivi  di  cui  al  decreto del Ministro della sanita'
27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni

 

 Art. 3. Trattamenti e sostanze in essi utilizzati
  1. I  prodotti  di  cui  all'articolo 1,  comma  1,  possono essere
sottoposti   ai   seguenti   trattamenti  nei  quali  possono  essere
utilizzate le sostanze indicate: 
    c) la  desolfitazione  tramite  processi  fisici, per i succhi di
uva,  qualora  l'uva  sia stata solfitata mediante biossido di zolfo,
purche' la quantita' totale di anidride solforosa nel prodotto finito
non sia superiore a 10 mg/litro;
 
Anche La DirCE 112/2001 (madre del D.Lgs 151/2004) recita:

per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante

biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è

autorizzata purché la quantità totale di SO2 presente nel prodotto

finito non superi i 10 mg/1,
Con interpretazione letterale sembra che:
- se un succo è ottenuto da uva solfitata, e facoltativo desolfitare;
- se non desolfiti non sei tenuto ad alcun limite di SO2;
- se invece desolfiti sei tenuto al limite di 10 mg/l. 
Però dal punto di vista sanitario è un assurdo! Non ti pare?

Secondo me la corretta interpretazione potrebbe/dovrebbe essere questa:

è consentito ottenere succhi da uva solfitata purché, quando destinati al consumo, la SO2 sia ridotta a non superare il limite di 10 mg/l.

Nel merito, mi faccio carico di un quesito a MinSalute, MinSvec e MinPaf.

Darò notizia dell’esito.


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Oggetto:

Ti ringrazio. Mi informo anch'io e poi ci confortiamo.

Ciao


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Oggetto:

Carissimi colleghi,

ad ulteriore complicazione, sottopongo alla vostra attenzione le definizioni e caratteristiche del succo di uve e del succo di uve concentrato (notare il plurale uve), contemplati dalla normativa vitivinicola CE, che però non possono essere destinati alla vinificazione.

Buone lettura ed elaborazione…!!!

_________________________________________________________________--

 

REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1)

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

Definizioni riguardanti i prodotti

5. «Uve fresche»:il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica

spontanea.

7. «Succo di uve»: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

a) ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

b) ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

8. «Succo di uve concentrato»: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi

metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20°C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore

a 50,9 %. Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

ALLEGATO IV

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

10.Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti

fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico

effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

13.Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20°C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 25, non sia inferiore a 50,9 %. Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

ALLEGATO VI

RESTRIZIONI

B. Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

2. Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.

 

REGOLAMENTO (CE) N. 606/2009 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

Articolo 3

Pratiche enologiche autorizzate e restrizioni

1. Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, relative all’elaborazione e alla conservazione deiprodotti disciplinati dal medesimo

regolamento, sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento.

2. Le pratiche enologiche autorizzate, le condizioni d’uso e i limiti d’uso sono indicati nell’allegato I A.

ALLEGATO I A

PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI AUTORIZZATI

7. Impiego di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio

Limiti (quantità massima nel prodotto immesso in commercio) di cui all’allegato I B

8. Eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il vino nuovo ancora in fermentazione

 

ALLEGATO I B

LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI

VINI

A. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI

B. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI LIQUOROSI

C. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI SPUMANTI

 

REGOLAMENTO (CE) n. 479/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1)

Articolo 27

Pratiche enologiche e restrizioni

1. Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario figuranti nell’allegato V o stabilite in conformità degli articoli 28 e 29.

Il disposto del primo comma non si applica:

a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

 


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Oggetto:

Chiedo scusa, ma l'aspetto legato alla desolfitazione mi era sfuggito.

In effetti, il testo della 112/01 non è chiaro, tanto è vero che ho recuperato una proposta di emendamento del Parlamento (evidentemente non andata poi in porto) che sposa l'interpretazione di trentino:

 - per i succhi di uva, può essere utilizzata la solfitazione dell.uva mediante biossido di zolfo, purché la quantità totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l. È autorizzata la desolfitazione tramite processi fisici;

In altre parole, mi sembra di capire che il senso sia: se solfiti l'uva fai in modo, desolfitando, che, nel succo, di SO2 non ce ne sia più (< 10 ppm), dal che risulterebbe inutile scrivere "contiene solfiti" nei succhi d'uva.

Sentiamo che ne dicono i Ministeri.

 


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Oggetto:

Anche la Svizzera da ragione a trentino:

Ordinanza del Dipartimento Federale dell'Interno sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

per i succhi di uva, se l’uva è stata trattata con biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è ammessa, sempre che la quantità totale di biossido di zolfo presente nel prodotto finito non superi 10 mg/l.

 


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Oggetto:

Ciao Alf,

ti chiedo scusa, ma la Svizzera non mi da ragione: mi darebbe ragione se la desolfitazione fosse non ...ammessa, sempre che..., ma invece ....ammessa, in modo che...

Letteralmente, si presta agli stessi dubbi  che abbiamo rilevato con il  D.Lgs. 151/2004 e la DirCE  112/2001.

Cordialmente!

Resta comunque il seguente problema:

in base a quale norma l'uva può ritrovarsi solfitata?

Non è il DM 209/1996 il riferimento per tutti gli additivi? O direttamente, o con il richiamo di  altre norme (vedi vini)?


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Oggetto:

Ho recuperato il  testo completo della proposta di modifica della 112/01, che ho citato nel mio precedente intervento, il documento è datato 21 settembre 2010: credevo peggio.

Restiamo in vigilante attesa.


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Oggetto:

Ciao trentino, tento una decodifica.

Il 209/96 si occupa di "additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari...".

Orbene, possiamo anche ritenere che l'uva (oggetto della solfitazione) sia una "sostanza alimentare". Però mi riesce difficile considerare "additivi alimentari" i solfiti usati in agricoltura, dato che, in quell'ambito, la loro funzione è ben diversa dal "preparare e conservare". E' forse per questa ragione che il 209/96 non ne parla.

Quanto alle frasi del decreto svizzero e della proposta di modifica di cui ho accennato, ripeto che la sostanza mi pare chiara: usate pure i solfiti sull'uva, l'importante è che nel prodotto finito "succo" non ne restino tracce. Come ho detto, in conseguenza di ciò,  scrivere "contiene solfiti" sulle confezioni di succo d'uva risulterebbe inutile. Dato che così non è, a cosa dobbiamo pensare? Ad un eccesso di scrupolo in nome della salute? Ad una non conoscenza delle norme? Ad una disinvoltura dei produttori? (il sottoscritto propende per quest'ultima ipotesi).D'altro canto la quotidianità ci mostra brutture ben peggiori...

ciao

alf

p.s. il fatto che alle ore 17 di domenica ci si trovi a discettare di filosofia legislativa la dice lunga sulle nostre caratteristiche anagrafiche, comunque a me va bene così


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Parole chiave (versione beta)

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