Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio

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Oggetto:

Cari colleghi, è possibile far viaggiare in mezzo refrigerato sia alimenti quali salumi sia olio di oliva e.v.?

in attesa vs risposta

saluti


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Oggetto: Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Direi proprio di sì:

Nulla potrebbe succedere ai salumi per la compresenza dell'olio.

Nulla potrebbe succedere all'olio per la compresenza dei salumi o per la refrigerazione.

Cordiali saluti.

 


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Oggetto:
Ma dal punto di vista legale?

A che normativa posso fare riferimento

Cordiali saluti

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Oggetto:

La mia affermazione "nulla potrebbe succedere..." è provocatoria: qualcosa potrebbe sempre succedere!

Sono necessarie la preliminare valutazione e successiva gestione col sistema HACCP (RegCE 852/2004).

Ciao.


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Oggetto:

Mi è stato chiesto se è possibile far viaggiare contemporaneamente olio e.v e caffè in un mezzo refrigerato ..che risposta motivata potrei dare?

Faccio un richiamo al reg.ce 852/2004 capitolo IV  comma 3 ?

 

Saluti


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Oggetto:

Attualmente , la materia e disciplinata dal Cap IV  dell'allegato II del Reg (CE) 852/04 . Il Regolamento  , esamina la fattispecie  del trasporto di differenti tipologie di prodotti alimentari (e non alimentari) in sede di comma 5 .  indicando nel caso specifico  l'esecuzione di un accurata pulizia tra un carico e l'altro  al fine di evitare una potenziale contaminazione .  E mia personale opinione  che oltre il precetto di cui sopra  , allo scopo di minimizare eventuali rischi di  contaminazione (Specie tra alimenti igienicamente incompatibili) , occorre operare all'interno del mezzo una separazione spaziale tra le differenti matrici alimentari .  In linea di massima le regole di cui sopra  sono sostanzialmente analoghe a quelle prevista dalla preesistente normativa nazionale

(Nel caso in esame  l'articolo 43 del D.P.R 327/80 , disciplinante  il trasporto delle sostanze alimentari in generale)  a differenza del successivo articolo 44 (molto dettagliato) che assoggettava  al rilascio di preventiva Autorizzazione Sanitaria  il trasporto  di particolari matrici alimentari  (Carni Fresche e Congelate  Prodotti della pesca Almenti Surgelati)  AUt.San da rinnovare ogni due anni .

Attualmente la prassi è quella della denuncia di inizio attività .  Per quanto concerne i valori di temperatura , inerenti al trasporto di alimenti refrigerati e congelati , sono da ritenersi ancora in vigore quelle prevviste in sede di allegati dal D.P.R. 327/80  per alcune matrici alimentari  E dal Reg (CE) 853/04 i quali a differenza del Reg (CE) 852/04 , esprimono precisi valori  termici .

Il D.P.R 327/80 , e tutt'ora in vigore per le parti che non confligono con la piu recente normativa comunitaria .

Il trasporto  di sostanze alimentari ad elevata deperibilità  senza il rispetto delle prescritte temperature (Per tempi prolungati generalmente piu di due ore ) , può configurare il reato contravvenzionale  di cui all'articolo 5 lettera B della Legge 283/62 , pur potendo essere le sostanze alimentari ancora perfettamente genuine e sane ,

Un pò più complesso e la situazione in cui la derrata altamente deperibile  non abbia un espresso  riferimento termico in provvedimento avente natura cogente ,

E mia opinione personale che in questo  caso ,sia il generico richiamo di cui al comma 7  Capitolo IV  dell'allegato II del Reg (CE) 852/04 , unitamente alle indicazioni apposte in etichetta dal produttore  (Ad esempio conservare tra 0 e + 4 c°)  abbiano pieno titolo nella contestazione  (Anche se vi sono state sentenze di segno opposto al mio umile pensiero) . Lo stesso ritengo " (Per le usuali regole di precauzione commerciale) .

 Per concludere , per una valutazione ineccepibile occorrono termometri  adeguatamente tarati con certificazione (SIT)  e tenere conto delle invevitabili fluttuazioni   dovute all'apertura del mezzo

Saluti Robert

 

 

 

 

 

 


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Oggetto:

Quindi, correggimi se sbaglio,   il salume  è un prodotto deperibile e per tal motivo (e per legge) va trasportato a temperatura idonea .

Se sull' etichetta dell'olio e del caffe  non c'è nessun riferimento alla loro temperatura di conservazione allora possono viaggiare assieme ai salumi opportunatamente separati (imballaggio primario) in mezzo refrigerato.

Saluti

Sabrina

 

 


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Oggetto:

Se non erro (credo che tu parli di salumi freschi) almeno a livello di allegato al D.P.R:327/80 , non mi pare che l'allegato che disciplina (ancora in vigore se non n conflitto con la più recente normativa comunitaria) le temperature di alcune derrate alimentari (particolarmente deperibili e altre che per il loro stato fisico necessitano di un rigoroso rispetto della catena del freddo annoveri i salumi .   Il  Reg (Ce) 853/04 , mi pare  che non si occupi molto dei prodotti a base di carne ( se non ripredendo  la nozione e il divieto di utilizzo di alcune parti anatomiche  nella loro produzione) .

Già desumibili dall'abrogato D.lgsvo 537/92 che si occupava unicamente di prodotti a base di carne ed altri prodotti di origine animale (Trippa ed altri) .

Quindi ritengo (dovrei capire a quale tipologia di salumi tu ti riferisca) , le indicazioni su un eventuale temperatura di trasporto dovrai desumerle dalle indicazioni del produttore in etichetta o sui documenti commerciali .

Per l'eventuale trasporto promiscuo ( per cosi dire)  a prescindere dal rispetto di un eventuale trasporto in regime di refrigerazione ( E qui entra in gioco la tipologia del prodotto a base di carne (piu o meno necessitante di trasporto refrigerato si pensi alla differenza tra il lardo o il prosciutto cotto , o lamortadella . Generalmente per questi ultimi prodotti i produttori si cautelano molto indicando temperature oscillanti tra o e + 4 c° . (Nonostante la presenza di additivi ad azione conservante secondaria come nitrati o nitriti ) valgono regole precauzionali previste dal vecchio articolo 43 del D.P.R 327/80 .

E riprese negli elementi essenziali  dal Capitolo IV dell 'Allegato II del Reg (CE) 852/04 .

 

Saluti Robert 

 


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Parole chiave (versione beta)

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