Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio

TAFF: TalkinŽabout Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio --> M2960

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio

Se non erro (credo che tu parli di salumi freschi) almeno a livello di allegato al D.P.R:327/80 , non mi pare che l'allegato che disciplina (ancora in vigore se non n conflitto con la più recente normativa comunitaria) le temperature di alcune derrate alimentari (particolarmente deperibili e altre che per il loro stato fisico necessitano di un rigoroso rispetto della catena del freddo annoveri i salumi .   Il  Reg (Ce) 853/04 , mi pare  che non si occupi molto dei prodotti a base di carne ( se non ripredendo  la nozione e il divieto di utilizzo di alcune parti anatomiche  nella loro produzione) .

Già desumibili dall'abrogato D.lgsvo 537/92 che si occupava unicamente di prodotti a base di carne ed altri prodotti di origine animale (Trippa ed altri) .

Quindi ritengo (dovrei capire a quale tipologia di salumi tu ti riferisca) , le indicazioni su un eventuale temperatura di trasporto dovrai desumerle dalle indicazioni del produttore in etichetta o sui documenti commerciali .

Per l'eventuale trasporto promiscuo ( per cosi dire)  a prescindere dal rispetto di un eventuale trasporto in regime di refrigerazione ( E qui entra in gioco la tipologia del prodotto a base di carne (piu o meno necessitante di trasporto refrigerato si pensi alla differenza tra il lardo o il prosciutto cotto , o lamortadella . Generalmente per questi ultimi prodotti i produttori si cautelano molto indicando temperature oscillanti tra o e + 4 c° . (Nonostante la presenza di additivi ad azione conservante secondaria come nitrati o nitriti ) valgono regole precauzionali previste dal vecchio articolo 43 del D.P.R 327/80 .

E riprese negli elementi essenziali  dal Capitolo IV dell 'Allegato II del Reg (CE) 852/04 .

 

Saluti Robert 

 



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

salumi, temperatura, prodotto base carne, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, regolamento ce n 853 2004, animale, base, regolamento ce n 852 2004, abrogazione, etichetta, additivi, livello, trippa, carne, alimentare, origine, prodotto, conservanti, produzione, temperatura trasporto, prosciutto cotto, fresco

Discussioni correlate (versione beta)









IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.