Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio

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Oggetto: Promiscuita' trasporti refrigerati: salumi ed olio

Attualmente , la materia e disciplinata dal Cap IV  dell'allegato II del Reg (CE) 852/04 . Il Regolamento  , esamina la fattispecie  del trasporto di differenti tipologie di prodotti alimentari (e non alimentari) in sede di comma 5 .  indicando nel caso specifico  l'esecuzione di un accurata pulizia tra un carico e l'altro  al fine di evitare una potenziale contaminazione .  E mia personale opinione  che oltre il precetto di cui sopra  , allo scopo di minimizare eventuali rischi di  contaminazione (Specie tra alimenti igienicamente incompatibili) , occorre operare all'interno del mezzo una separazione spaziale tra le differenti matrici alimentari .  In linea di massima le regole di cui sopra  sono sostanzialmente analoghe a quelle prevista dalla preesistente normativa nazionale

(Nel caso in esame  l'articolo 43 del D.P.R 327/80 , disciplinante  il trasporto delle sostanze alimentari in generale)  a differenza del successivo articolo 44 (molto dettagliato) che assoggettava  al rilascio di preventiva Autorizzazione Sanitaria  il trasporto  di particolari matrici alimentari  (Carni Fresche e Congelate  Prodotti della pesca Almenti Surgelati)  AUt.San da rinnovare ogni due anni .

Attualmente la prassi è quella della denuncia di inizio attività .  Per quanto concerne i valori di temperatura , inerenti al trasporto di alimenti refrigerati e congelati , sono da ritenersi ancora in vigore quelle prevviste in sede di allegati dal D.P.R. 327/80  per alcune matrici alimentari  E dal Reg (CE) 853/04 i quali a differenza del Reg (CE) 852/04 , esprimono precisi valori  termici .

Il D.P.R 327/80 , e tutt'ora in vigore per le parti che non confligono con la piu recente normativa comunitaria .

Il trasporto  di sostanze alimentari ad elevata deperibilità  senza il rispetto delle prescritte temperature (Per tempi prolungati generalmente piu di due ore ) , può configurare il reato contravvenzionale  di cui all'articolo 5 lettera B della Legge 283/62 , pur potendo essere le sostanze alimentari ancora perfettamente genuine e sane ,

Un pò più complesso e la situazione in cui la derrata altamente deperibile  non abbia un espresso  riferimento termico in provvedimento avente natura cogente ,

E mia opinione personale che in questo  caso ,sia il generico richiamo di cui al comma 7  Capitolo IV  dell'allegato II del Reg (CE) 852/04 , unitamente alle indicazioni apposte in etichetta dal produttore  (Ad esempio conservare tra 0 e + 4 c°)  abbiano pieno titolo nella contestazione  (Anche se vi sono state sentenze di segno opposto al mio umile pensiero) . Lo stesso ritengo " (Per le usuali regole di precauzione commerciale) .

 Per concludere , per una valutazione ineccepibile occorrono termometri  adeguatamente tarati con certificazione (SIT)  e tenere conto delle invevitabili fluttuazioni   dovute all'apertura del mezzo

Saluti Robert

 

 

 

 

 

 



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Parole chiave (versione beta)

alimentare, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, regolamento ce n 852 2004, temperatura, contaminazione, valori, pulizie, esame, pesche, congelato, etichetta, prodotto alimentare, alimenti, carne, legge 30 aprile 1962 n 283, surgelati, regolamento ce n 853 2004, termometro, separazione, fresco, trasporto alimenti, genuino, rischio, autorizzazione sanitaria, legge, certificazione

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