Quid: Percentuale Minima di Ingrediente Caratterizzante

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

avrei bisogno di confrontarmi con voi in merito alla corretta applicazione della regola del Quid. In particolare nel caso in cui la Denominazione del Prodotto sia ad esempio Torta al Limone.

Esiste, a vostro avviso, una percentuale minima di presenza dell' Ingrediente Caratterizzante (in questo caso il limone) che deve essere garantita ai fini della dicitura "al limone " nella Denominazione di Vendita?

In base al punto 6 dell'Allegato VII del Reg. (UE) n°1169/2011 non si potrebbe implicitamente dedurre che la presenza debba essere pari almeno al 2% ?

Grazie mille!

F.


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Oggetto: Quid: Percentuale Minima di Ingrediente Caratterizzante
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

L'Allegato VII - Indicazione e Designazione degli Ingredienti del già citato Reg. (UE) n°1169/2011 al punto 6 della Parte ADisposizioni Particolari Relative all’indicazione degli Ingredienti in Ordine Decrescente di Peso riporta:

6. Ingredienti che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito => Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti.

Come puoi vedere, il punto in questione nulla ha a che fare con il Quid.

L'argomento è ampiamente trattato nel Forum; comunque, visto il tuo interesse, è bene riprenderlo.

Torta al limone: la percentuale (%) di limone (sottolineo: limone, o sue componenti di origine naturale) va dichiarata; mentre non vi è alcun limite quantitativo da rispettare.

Se, invece, utilizzi soltanto "aroma limone" (non ottenuto naturalmente da limone) la torta diventa "al gusto limone" ed in questo caso non vi è nessuna % da dichiarare.


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Oggetto:

Perfetto. Il mio dubbio non riguardava comunque l'obbligo della dichiarazione, bensì la Percentuale (%) Minima di presenza dell'Ingrediente Caratterizzante.

Grazie per il chiarimento e le precisazioni.


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Oggetto:

Bella domanda, me la sono posta più volte anch'io. Non ho però trovato mai un precetto che imponesse una quantità minima dell'ingrediente caratterizzante il prodotto.

Per citare un esempio: in commercio troviamo bevande analcoliche che evidenziano, attraverso l'immagine del frutto e il richiamo ad una determinata Regione italiana, un frutto che nella ricetta è aggiunto in quantità pari allo 0,05%.

Tanto per rendersene conto: in 1.000 ml stati aggiunti 0,5 ml.


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Oggetto:

Ciao a tutti!

Ho bisogno di un aiuto..

Succo di frutta BIO

denominazione di vendita: Succo di frutta fresco - FRAGOLA, mela, pera (queste ultime due scritte in piccolo).

elenco degli ingredienti: MELA 46%, PERA 34%, FRAGOLA 20%, antiossidante: acido ascorbico.

Il cliente dell'azienda in cui lavoro ha predisposto il blocco e il ritiro del lotto appellandosi all'ART.7 comma 1 del Reg.1169/2011 in quanto ritiene che le

informazioni sugli alimenti inducono in errore soprattutto “per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione”.

Secondo la  mia opinione non si tratta di frode commerciale. Se è possibile definire in etichetta una torta al limone anche se il limone è presente nella sola quantità del 2%, perchè non posso mettere in evidenza in denominazione di vendita un ingrediente a mio piacimento di un succo di frutta, in questo caso la fragola?

Se considero SOLO la 1169/2011 per me l'etichetta è corretta.

Ma poi ho consultato il il D.Lgs. 21 maggio 2004, n.151, Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e l’articolo 4 recita:

“Agli effetti del comma 5, se il prodotto è fabbricato con una sola specie di frutto, l'indicazione della specie sostituisce il nome «frutta»; se il prodotto è fabbricato con due o più specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta» o «più frutti», da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.”

Questo vuol dire che in denominazione di vendita sono obbligati a dichiarare la frutta presente in ordine decrescente, giusto?

Apprezzo chiunque mi aiuti!

Ciao

 


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Oggetto:

Eh sì, è proprio così.

Il dleg 151 ha subito aggiornamenti a seguito dell'entrata in vigore del dleg 20/2014 (Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. GU n.57 del 10-3-2014 ) ed il brano in questione (cfr. art. 4) è stato modificato divenendo, come vedrai, ancora più stringente:

se il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie di frutta,...la denominazione di vendita e' costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti.


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Oggetto:

Grazie mille alfclerici!

Mi sta dicendo che è obbligatorio riportare in denominazione di vendita l'elenco della frutta in ordine decrescente?

Il produttore non ha la possibilità di dichiarare genericamente "Succo di frutta fresco" come denominazione di vendita?

 

 


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Oggetto:

Il produttore non riporta in denominazione di vendita “Succo di frutta fresco alla fragola”, ma dichiara che si tratta di “Succo di frutta fresco” e sotto, a parte, evidenzia “FRAGOLA, mela, pera”. Probabilmente lo fa in quanto è il succo di fragola stesso che conferisce il colore rosa scuro alla bevanda e utilizza tale dicitura quasi a voler indentificare il prodotto e distinguerlo dagli altri.

“Fragola” sembra quindi quasi una denominazione commerciale e non di vendita.

Il D.Lgs obbliga il produttore ad indicare in denominazione di vendita il tipo di frutta utilizzata in ordine decrescente: quindi non “FRAGOLA, Mela, Pera”, ma “Mela, Pera, FRAGOLA”. In alternativa il produttore può decidere di lasciare la sola denominazione “Succo di frutta fresco” senza fare riferimento al tipo di frutta impiegata. Ma è una pignoleria, in quanto come ribadito sopra, la denominazione di vendita vera e propria è solo “Succo di frutta fresco”.

Potete dirmi la Vostra?


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Oggetto:

“è obbligatorio riportare in denominazione di vendita l'elenco della frutta in ordine decrescente? “

Sì, se si vogliono citare i singoli frutti.

“Il produttore non ha la possibilità di dichiarare genericamente "Succo di frutta fresco" come denominazione di vendita? “

Sì, basta continuare a leggere il citato art. 4:

Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o piu' specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla dicitura 'piu' specie di frutta', da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.”

Direi che “succo di frutta fresca” è accettabile (purché sia fresca).

Quanto alla “teoria” della FRAGOLA, considerata quasi “denominazione commerciale” ed evidenziata per collegarla al colore scuro...mah, a me non sembrano argomenti validi.

La ragione, lo sappiamo bene, è un'altra.


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Oggetto:

Succo di frutta fresco ? Sì ... se rappresenta quella tipologia di succhi subito  refrigerati dopo spremitura e mantenuti tali fino a scadenza (da consumarsi entro..). Quindi, non succo pastorizzato!

Succo di frutta fresca? No, perché è implicito  che lo sia. Infatti, se fosse da  diluizione di succo concentrato, apparirebbe la menzione da concentrato accanto alla denominazione di vendita.


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