Etichettatura: lista ingredienti budino di riso

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

vorrei porvi un quesito in merito all'etichettatura di un dessert di riso.

Nella lista degli ingredienti dei budini di riso in commercio figura: acqua, sciroppo di mais, riso italiano, amido di riso, etc... Mi è stato detto che il riso utilizzato è farina di riso.

Ora mi chiedo, per legge non è obbligatorio mettere la dicitura farina di riso anzichè solo riso? e se invece usassero il latte di riso anzichè la farina di riso, non dovrebbero indicare nella lista degli ingredienti latte di riso facendolo seguire dalla sua formulazione in quanto ingrediente composto?

Ringrazio in anticipo.


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Oggetto: Etichettatura: lista ingredienti budino di riso
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

"2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico" (109/92, art.5).:

Il riso e la farina di riso sono due cose differenti, quindi direi che non ci possono essere dubbi.

Analogamente, qualora il latte di riso risultasse costituito da più componenti, questi andrebbero elencati, conformemente al punto 11 del citato art. 5: "11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.", fatte salve le eccezioni del successivo punto 12, le quali però non mi pare possano riguardare il latte di riso.

Saluti

alf

 


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Oggetto:

Secondo me, sinteticamente:

-          sciroppo di mais: indicazione errata

-          ok per farina di riso, se tale è

-          latte di riso: indicazione errata

-          è necessario indicare il quid % totale di riso come somma dei singoli contributi in materia riso tq derivanti dai corrispondenti ingredienti a base di riso (p.es.asterisco * sui tali singoli ingredienti , riportando a fine elenco o accanto alla denominazione di vendita la seguente dicitura: * riso totale X%)

Non nascondo che l’operazione può risultare complessa!


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Oggetto:

Per il resto (enumerazione degli ingredienti di ingredienti composti), condivido quanto riferito da Alfclerici.


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Oggetto:

Grazie mille, era un pò quello che pensavo anche io.

Come mai l'indicazione sciroppo di mais è errata?


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Oggetto:

Ti trascrivo quanto già citato da Alfclerici nella discussione "Sciroppo di datteri":

R.D.L. 15.10.25 n. 2033

CAPO VII SCIROPPI E CONSERVE

Art. 37

Così modificato da R.D.L. 2.9.32 n. 1225; L. 15.12.67, n. 1223

Il nome di "sciroppo" è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio.

Il nome di "sciroppo", seguito dall'indicazione di un dato frutto, è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.

Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.

Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.

Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione "sciroppo di..." completata dal nome della stessa.

..omissis.. Comma riguardante norme superate da disposizioni susseguenti

- ·È vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.

Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutti o di parti di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.

È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.

Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:

a) L'aggiunta di glucosio, sempre quando la proporzione non superi il 25% della ricchezza zuccherina totale, e purché lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione "contenente glucosio" oppure "sciroppo glucosato", da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono.

Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido citrico naturale o di acido tartarico naturale.

Ai succhi di frutti è permessa l'aggiunta di anidride solforosa in quantità non superiore a milligrammi trecentocinquanta di anidride solforosa totale per ogni chilogrammo.

........................................

Salvo che il tuo sciroppo di mais non sia un succo/estratto di mais con aggiunta di  saccarosio .


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Oggetto:

Per quanto riguarda lo "sciroppo di mais" (di cui non ho mai avuto notizie...), la spiegazione più probabile è che si tratti di uno degli sciroppi di cui al decr.to leg.vo 51/04, aventi il mais come materia prima di partenza.

Sarebbe interessante chiedere lumi al (fantasioso?) produttore del budino...

buona domenica a tutti

alf


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Parole chiave (versione beta)

sciroppo, riso, frutta, mais, ingrediente, latte, farina riso, saccarosio, elenco ingredienti, piante, glucosio, conserve, mosto, anidride solforosa, amido, e334, quantita, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, marmellata, acqua, legge, e330, prodotto, datteri, peso, gelatina, semi, base, materia prima, produzione

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