Quid: Percentuale Minima di Ingrediente Caratterizzante

TAFF: TalkinŽabout Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Quid: Percentuale Minima di Ingrediente Caratterizzante --> M8328

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Quid: Percentuale Minima di Ingrediente Caratterizzante. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Quid: Percentuale Minima di Ingrediente Caratterizzante

Ciao a tutti!

Ho bisogno di un aiuto..

Succo di frutta BIO

denominazione di vendita: Succo di frutta fresco - FRAGOLA, mela, pera (queste ultime due scritte in piccolo).

elenco degli ingredienti: MELA 46%, PERA 34%, FRAGOLA 20%, antiossidante: acido ascorbico.

Il cliente dell'azienda in cui lavoro ha predisposto il blocco e il ritiro del lotto appellandosi all'ART.7 comma 1 del Reg.1169/2011 in quanto ritiene che le

informazioni sugli alimenti inducono in errore soprattutto “per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione”.

Secondo la  mia opinione non si tratta di frode commerciale. Se è possibile definire in etichetta una torta al limone anche se il limone è presente nella sola quantità del 2%, perchè non posso mettere in evidenza in denominazione di vendita un ingrediente a mio piacimento di un succo di frutta, in questo caso la fragola?

Se considero SOLO la 1169/2011 per me l'etichetta è corretta.

Ma poi ho consultato il il D.Lgs. 21 maggio 2004, n.151, Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e l’articolo 4 recita:

“Agli effetti del comma 5, se il prodotto è fabbricato con una sola specie di frutto, l'indicazione della specie sostituisce il nome «frutta»; se il prodotto è fabbricato con due o più specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta» o «più frutti», da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.”

Questo vuol dire che in denominazione di vendita sono obbligati a dichiarare la frutta presente in ordine decrescente, giusto?

Apprezzo chiunque mi aiuti!

Ciao

 



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

frutta, succo frutta, limone, fragola, alimenti, prodotto, mela, pera, regolamento ue n 1169 2011, quantita, etichetta, volume, elenco ingredienti, produzione, lavoro, conservazione, purea frutta, fresco, antiossidanti, composizione, frode, origine, ingrediente, e300

Discussioni correlate (versione beta)








IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.