Etichettatura salsiccia: dichiarare l'impiego del vino?
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ho un problema riguardo l'etichettatura della salsiccia.
Un mio cliente usa nella preparazione della salsiccia fresca il vino e si chiedeva (visto che neanche il veterinario ha saputo dargli una risposta) se era obbligatorio dichiararlo in etichetta.
Qualcuno sa darmi una risposta ed eventualmente la legislazione relativa?
Grazie
Oggetto: Etichettatura salsiccia: dichiarare l'impiego del vino?
Art. 5
Ingredienti
4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicatinell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acquaaggiunta puo' non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 percento del prodotto finito.
RegUE 1169/2011
ALLEGATO VII
INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI
Parte A — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN ORDINE DECRESCENTE DI PESO Categoria di ingredienti
Disposizione relativa all’indicazione con riferimento al peso
1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili
Sono indicati nell’elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d’acqua aggiunta come ingrediente in un alimento è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5 % del prodotto finito. Questa deroga non si applica alla carne, alle preparazioni a base di carne, ai prodotti della pesca non trasformati e ai molluschi bivalvi non trasformati.
va sicuramente dichiarato, comprendenndo anche gli ingedienti del vino (mosto d'uva, solforosa), bisogna infatti considerare che nel vino è contenuta solforosa che rientra nella lista allergeni è deve essere dichiarata se supera i 10 mg/kg nel prodotto finito, non credo vengo usato così tanto vino da lasciare residui alti di solforosa ma non conoscendo la ricetazzione di questo prodotto ti consiglio di valutarla.
Stando agli articoli citati, mi pare che l'amico trentino propenda per considerare il vino un "ingrediente volatile". D'altro canto, trattandosi, se ben capisco, di un prodotto non sottoposto a cottura, né, ritengo, oggetto di significativo calo peso, le cose non cambiano: il vino deve essere dichiarato in funzione della sua quantità al momento della preparazione (cfr. 109/92 art. 5, comma 3; reg. 1169/11, art. 18, comma 1).
Approfitto dell'occasione per una considerazione del tutto personale sui "volatili". Mi spiego con una citazione dalla circolare MinIndustria n. 165/00: Nel caso di ingredienti volatili, quale lo champagne nei prodotti da forno, la quantità percentuale è indicata in funzione del peso nel prodotto finito.
Non posso non chiedermi cosa dichiarerà il povero produttore di quel prodotto da forno, considerando che lo champagne se ne andrà tutto in cottura! (Probabilmente si tratta di un esempio un po' tirato per i capelli, dato che difficilmente questo tipo di ingredienti viene utilizzato a monte di processi che ne provocano l'integrale eliminazione). Al di là di questi casi limite, il problema degli "ingredienti volatili" esiste e va esaminato caso per caso, considerando da un lato l'oggettiva difficoltà nel valutare "il loro peso nel prodotto finito" e dall'altro la necessità di fornire al consumatore una informazione corretta.
Qualcuno ha degli esempi da sottoporre alle nostre discussioni?
saluti
alf
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