Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate

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Oggetto: Responsabilità richiesta schede tecniche aggiornate

Devo ricredermi.

Nella mia ultima dichiarazione ho affermato, forse un po' troppo frettolosamente, che sull'argomento documentazione cliente-fornitore fosse già stato detto tutto.

Evidentemente, anche alla luce della recente dichiarazione di moro2012 che ha ripreso una analoga discussione intitolata Documentazione obbligatoria da fornire ai clienti, non è così.

Cercherò, quindi, di portare, se ci riesco, qualche ulteriore considerazione fondata, come sempre, sulla mia personale esperienza.

Dunque: ciò che regola le relazioni fornitore-cliente non è, come forse si potrebbe ritenere, la “fiducia” (magari!) e neppure la Legge.

Il punto chiave si chiama: forza contrattuale.

La grande multinazionale che, magari, si trova in condizioni di sostanziale monopolio per le sue forniture, può, in pratica, fare quello che gli pare: tutto ciò che può fare il cliente (a meno che sia a sua volta fondamentale per il fornitore) è cercare di motivare le sue richieste. Le quali possono dividersi in due gruppi:

Nel primo possiamo includere: “diagrammi di flusso, CCP con annessi limiti critici, azioni correttive e verifiche, analisi sul prodotto finito, risultati dei tamponi ambientali, planning delle future attività analitiche, ... piantine del sito produttivo con annessi i vari flussi e chi più ne ha più ne metta.”

Si tratta, sicuramente, di informazioni utili per il cliente; d'altra parte, il fornitore può rifiutare accampando, ad esempio, ragioni di riservatezza o, più banalmente, come detto: <<O così o niente!>>.

Il secondo gruppo riguarda, invece, gli obblighi di Legge. Tra questi, ad esempio, le informazioni che consentono al cliente di garantire la rintracciabilità delle forniture.

Nell'elenco delle richieste del primo gruppo ho volutamente omesso quelle che, nella discussione avviata da alemar78, abbiamo chiamato “schede tecniche” (o “specifiche” o “capitolati d'acquisto”, ecc).

Una domanda che ricorre più volte nella suddetta discussione è: può bastare quanto riportato in etichetta?

A mio avviso no, e mi spiego.

Consideriamo il flusso più complesso:

A fornisce materie prime a B, che le elabora in semilavorati che fornisce a C, che fabbrica prodotti finiti non destinati al consumatore (il caso di alemar78), fornendoli a D, che appronta l'etichetta destinata al consumatore finale.

Supponiamo, ad esempio, che A fornisca a B un aroma. So per esperienza che, spesso, le etichette sono estremamente criptiche. Solo esigendo (obbligo di legge: art. 15 del Regolamento 1334/08) una scheda tecnica aggiornata, B potrà, se necessario, dimostrare la sua “normale diligenza”. (In merito alla efficacia degli “aggiornamenti” già si è detto: in ogni caso B deve cautelarsi in merito a livello contrattuale).

Supponiamo, al contrario, che B non si cauteli e si accontenti dell'etichetta. A sua volta, nella redazione dell'etichetta dei suoi semilavorati, B (oltre a portarsi dietro le eventuali sostanze che A non gli ha segnalato) potrebbe ricorrere a quelle deroghe che la normativa gli consente (non dichiaro questo additivo in quanto carry-over che non svolge più alcuna funzione...; non dichiaro questa sostanza in quanto la considero coadiuvante tecnologico,…).

Queste informazioni, però, devono (forza contrattuale!) essere presenti nella scheda tecnica che deve accompagnare il semilavorato e che costituirà, per C, l'evidenza oggettiva di avere applicato la “normale diligenza”, necessaria alla redazione delle sue etichette.

Dato che anche per C valgono le stesse possibilità di deroga nella dichiarazione degli ingredienti, anche le sue etichette potrebbero non essere sufficienti a D per fronteggiare eventuali controlli.

In altre parole, se ciascuno dei precedenti OSA non ha fornito schede corrette e complete, il prodotto venduto da D potrebbe, in sede di analisi, rivelare la presenza di sostanze non dichiarate: come si difenderebbe D? Analizziamo alcune ipotesi:

a) affermando “in scienza e coscienza” che la sua etichetta è stata redatta disponendo di tutte le informazioni necessarie (esibendo le schede tecniche fornite da C, che a sua volta le ha potute redigere sulla base delle schede di B, ecc. ecc..)

b) affermando “ma io ho copiato l'etichetta di C”: un po' poco, direi.

Tornando al caso reale descritto da alemar78: “a causa di un disguido, al nostro cliente non è stata fornita l'ultima scheda tecnica”.

E' senz'altro possibile che il cliente intenda rivalersi su di lui: risulterà fondamentale che alemar78 possa dimostrare che il suo sistema di aggiornamento schede è efficiente e che, quindi, si tratti proprio di disguido.

Al contrario, la posizione del cliente è scarsamente difendibile, proprio perché, a fronte di due informazioni discordanti non ha approfondito (scarsa diligenza).



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Parole chiave (versione beta)

etichetta, scheda tecnica, fornitore, semilavorato, legge, analisi, prodotto, consumatore, additivi, base, diagramma flusso, aroma, controllo, documentazione obbligatoria, azione correttiva, sicuramente, coadiuvante tecnologico, critical control point, livello, operatore settore alimentare, verifica, rintracciabilita, ingrediente, limite critico, tamponi ambientali, materia prima

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