Documentazione obbligatoria da fornire ai clienti

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Oggetto:
Ciao a tutti! Ne abbiamo discusso in precedenza dal punto di vista del cliente; mi piacerebbe affrontare ora l'argomento nell'ottica del fornitore. Mi riferisco alla documentazione obbligatoria (se esiste) da inviare ai propri clienti.

Ho notato, infatti, che il trend è quello di chiedere sempre più materiale: diagrammi di flusso, CCP con annessi limiti critici, azioni correttive e verificheanalisi sul prodotto finito, risultati dei tamponi ambientali, planning delle future attività analitiche, schede tecniche del prodotto finito, di tutte le materie prime e degl'imballaggi primari, piantine del sito produttivo con annessi i vari flussi e chi più ne ha più ne metta.

A questo punto, però, mi sorge un dubbio: fin dove è lecito, per il cliente, spingersi e quando il fornitore ha la possibilità di rifiutarsi? O in altre parole: quando la legittima richiesta d'informazioni tecniche sul prodotto che si intende acquistare (sia da un punto di vista qualitativo, sia igienico-sanitario) sfocia nell'eccesso o peggio ancora nell'abuso?

Secondo voi, il fornitore può esimersi dall'inviare certa documentazione "sensibile" (vedi ad esempio i flow-sheet dettagliati con annessa la descrizione del processo produttivo), limitandosi all'invio di dichiarazioni d'idoneità e di rispetto della normativa comunitaria?

Cosa ne pensate?
Andre

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Oggetto: Documentazione obbligatoria da fornire ai clienti
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Oggetto:

Ritengo che il rapporto fornitore/cliente, da sempre, è basato sulla fiducia. Quindi in prima battuta il fornitore (che sia esso stesso produttore o semplicemente un grossista o trasportatore) si deve impegnare a garantire che il prodotto (o i prodotti) alimentare fornito sia idoneo in base alle leggi applicabili e mantenuto in modo adeguato per tutto il percorso fino alla consegna.

Inoltre il fornitore deve impegnari a consegnare un alimento rintracciabile (banalmente è sufficente che sia ben etichettato o comunque può avvalersi anche del DDT nel caso di multipack).

Tutto questo può opportunamente essere anche oggetto di un atto scritto e sottoscritto  a garanzia del cliente, il quale dovrebbe "accontentarsi" di questo chiamiamolo 1° livello di garanzia, lasciandosi la leggittima possibilità di eseguire tutte le verifiche del caso (tra l'altro anche necessarie) all'atto della fornitura delle merci.

Questo rapporto tra le parti, in prima istanza apparentemente semplice, può essere maggiormente complesso per via delle varie combinazioni che vedono rapportarsi aziende di dimensioni rilevanti, dotate di particolari certificazioni o magari con capitolati di fornitura in cui, ad esempio, protrebbe essere prevista in accompagnamento della merce una specifica).

Per concludere una dichiarazione di conformità è il minimo che il fornitore deve garantire al proprio cliente (oltre alla idonea consegna della merce).

Marco


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Parole chiave (versione beta)

fornitore, prodotto, verifica, critical control point, tamponi ambientali, imballaggi, certificazione, qualitativo, grossista, base, processo produttivo, flow sheet, analisi, livello, diagramma flusso, alimentare, legge, conforme, scheda tecnica, igienico sanitario, capitolato fornitura, azione correttiva, materia prima, documentazione obbligatoria, alimenti, limite critico

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