Miscele di additivi: composizione quantitativa in etichetta

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Oggetto:

Ciao a tutti!

Secondo voi, le miscele di additivi e le miscele di additivi con supporti/diluenti/veicolanti devono riportare etichettatura con le quantità dei rispettivi additivi?

Sia per le miscele destinate all'uso professionale, sia per quelle destinate al consumatore finale?

Solo per quelle destinate al consumatore finale?

Solo per gli edulcoranti da tavola?

Grazie in anticipo.

Buona Pasqua a tutti!


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Oggetto: Miscele di additivi: composizione quantitativa in etichetta
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:
Il "vecchio" decreto 209/96 dedicava all'argomento l'art. 3, mentre non mi pare (ma posso sbagliare) che il nuovo 1333/08 se ne occupi.
Quanto al regolamento etichettatura (1169/11, ma anche 109/92) sul fatto che gli additivi (soli od in miscela) debbano essere qualitativamente dichiarati (fatti salvi i carry-over, purchè non allergenici) non ci piove, mentre direi che nulla obbliga l'OSA ad etichettarne le quantità.
Altro discorso se parliamo di prodotti destinati non al consumatore finale, ma all'utilizzatore industriale.
Come detto, il vecchio 209/96 era chiaro:
h) l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate relative alla composizione, per permettere all'acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si applicano all'alimento.
Direi che si tratta di puro buon senso, assolutamente valido anche in assenza di analoghe indicazioni nel 1333/08. A parte ogni altra considerazione, è evidente che l'utilizzatore (o almeno l'utilizzatore onesto e competente!) deve conoscereciò che acquista (quali e quanti additivi, supporti, solventi, ecc.). Aggiungo che, se anche ciò non fosse oggetto di obblighi normativi, il produttore può pretendere dai suoi fornitori tutte le informazioni che ritiene utili.

Spero di aver chiarito i dubbi di trentino, al quale contraccambio gli auguri, che estendo a tutti i taffnauti.

alf

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Oggetto:

Ciao a tutti!

Se l' etichetta degli additivi è conforme all’art. 22, commi 1-2-3-- RegCE 1333/2008, sono tutti vendibili anche al consumatore finale ed in qualsiasi quantità?

Grazie,  con  cordiali saluti a tutti.


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Oggetto:

Fornisco qualche dettaglio in modo che il ragionamento risulti più comprensibile.

L'art. 22 del 1333/08 (etichettatura degli additivi NON destinati al consumatore finale, vale a dire all'utilizzatore industriale) prevede le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e/o il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;

b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui gli additivi alimentari sono destinati;

c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;

d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;

e) istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’additivo alimentare;

f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;

g) un’indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa comunitaria pertinente; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;

h) la quantità netta;

i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

j) se pertinenti, informazioni su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell’All. III bis della Dir. 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari.

Il successivo art. 23 riguarda, invece, le indicazioni che devono figurare sulle etichette degli additivi destinati al consumatore finale.

Tali indicazioni corrispondo alle sole lettere a) e b) dell'articolo precedente (fatte salve le avvertenze legate agli edulcoranti contenenti polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame/acesulfame, ma non è questo il punto). Mi stupisce, al contrario, che non sia prevista né l'indicazione del TMC/scadenza né il numero di lotto, ma andiamo avanti.

Dato che l'etichetta degli additivi destinati all'industria è “più completa”, è possibile vendere tali additivi anche al consumatore finale?

Stando a quanto suesposto, parrebbe di sì: resta da chiedersi in quale modo un prodotto destinato all'industria possa finire nelle mani del consumatore finale (chi li venderebbe?).

Mentre scrivevo mi sono posto un'altra domanda: ma al consumatore finale possono essere venduti proprio TUTTI gli additivi?

La risposta si trova all'art. 10 del 1333/08: 2. Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari degli All. II e III sono indicati: ...d) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali.

E, infatti (All. II, parte A, Introduzione): Il presente elenco dell'Unione comprende: ... le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.

Quindi, chi volesse vendere al consumatore degli additivi etichettati per l'industria si troverebbe costretto a questa verifica preventiva decisamente complessa.

Conclusione: a qualcuno risulta che tale pratica esista?

Saluti

alf


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Oggetto:

Predendo lo spunto dall' intervento di alfclerici, che ringrazio, ho affinato la ricerca nel RegCE 1333/2008:

ALLEGATO II

Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso

PARTE A

2. Disposizioni generali concernenti gli additivi alimentari e condizioni del loro uso

5. I coloranti E 123, E 127, E 160b, E 173 e E 180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.

________

Ritengo che sulla confezione di questi coloranti debba comparire: "Non vendibile al consumatore finale" oppure, "Non vendibile al dettaglio".

Per quanto riguarda gli altri additivi (S.E.&O.) tale restrizione "Non destinato alla vendita al dettaglio", con menzione obbligatoria sulla confezione, si ha solo quando parte delle indicazioni di etichettatura art. 22 è sui documenti commerciali:

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da e) a g) e di cui ai paragrafi 2 e 3 possono figurare solo sui documenti relativi alla partita che devono essere forniti all’atto della consegna o anteriormente ad essa, purché l’indicazione «non destinato alla vendita al dettaglio» sia apposta su una parte facilmente visibile dell’imballaggio o del recipiente del prodotto in questione.

Buon lavoro

 

 


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Parole chiave (versione beta)

additivi, consumatore, alimentare, regolamento ce n 1333 2008, quantita, alimenti, miscela, etichetta, confezione, prodotto, colorante, prodotto alimentare, limite, fornitore, allergeni, e962, tmc, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, lavoro, imballaggi, regolamento ue n 1169 2011, conforme, verifica, composizione, operatore settore alimentare, e951, termine minimo conservazione, associazione, data scadenza, quantita netta, ingrediente, conservazione, professionale

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