Miscele di additivi: composizione quantitativa in etichetta

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Oggetto: Miscele di additivi: composizione quantitativa in etichetta

Fornisco qualche dettaglio in modo che il ragionamento risulti più comprensibile.

L'art. 22 del 1333/08 (etichettatura degli additivi NON destinati al consumatore finale, vale a dire all'utilizzatore industriale) prevede le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e/o il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che comprenda la denominazione e/o il numero E di ciascuno degli additivi alimentari;

b) l’indicazione "per alimenti" o "per alimenti (uso limitato)" o un riferimento più specifico all’uso alimentare cui gli additivi alimentari sono destinati;

c) se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o impiego;

d) un marchio di identificazione della partita o del lotto;

e) istruzioni per l’uso, se la loro omissione preclude un uso appropriato dell’additivo alimentare;

f) la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo del produttore, dell’imballatore o del venditore;

g) un’indicazione della quantità massima di ciascun componente o gruppo di componenti soggetti ad una limitazione quantitativa negli alimenti e/o informazioni appropriate formulate in modo chiaro e facilmente comprensibile che consentano all’acquirente di conformarsi al presente regolamento o ad altra normativa comunitaria pertinente; se lo stesso limite di quantità si applica ad un gruppo di componenti utilizzati separatamente o in associazione, la percentuale combinata può essere indicata da una sola cifra; il limite di quantità è espresso numericamente o dal principio quantum satis;

h) la quantità netta;

i) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

j) se pertinenti, informazioni su un additivo alimentare o su altre sostanze di cui al presente articolo ed elencate nell’All. III bis della Dir. 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei prodotti alimentari.

Il successivo art. 23 riguarda, invece, le indicazioni che devono figurare sulle etichette degli additivi destinati al consumatore finale.

Tali indicazioni corrispondo alle sole lettere a) e b) dell'articolo precedente (fatte salve le avvertenze legate agli edulcoranti contenenti polioli e/o aspartame e/o sale di aspartame/acesulfame, ma non è questo il punto). Mi stupisce, al contrario, che non sia prevista né l'indicazione del TMC/scadenza né il numero di lotto, ma andiamo avanti.

Dato che l'etichetta degli additivi destinati all'industria è “più completa”, è possibile vendere tali additivi anche al consumatore finale?

Stando a quanto suesposto, parrebbe di sì: resta da chiedersi in quale modo un prodotto destinato all'industria possa finire nelle mani del consumatore finale (chi li venderebbe?).

Mentre scrivevo mi sono posto un'altra domanda: ma al consumatore finale possono essere venduti proprio TUTTI gli additivi?

La risposta si trova all'art. 10 del 1333/08: 2. Per ogni additivo alimentare incluso negli elenchi comunitari degli All. II e III sono indicati: ...d) se del caso, le restrizioni alla sua vendita diretta ai consumatori finali.

E, infatti (All. II, parte A, Introduzione): Il presente elenco dell'Unione comprende: ... le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale.

Quindi, chi volesse vendere al consumatore degli additivi etichettati per l'industria si troverebbe costretto a questa verifica preventiva decisamente complessa.

Conclusione: a qualcuno risulta che tale pratica esista?

Saluti

alf



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Parole chiave (versione beta)

additivi, consumatore, alimentare, quantita, alimenti, etichetta, limite, regolamento ce n 1333 2008, prodotto, data scadenza, e962, quantita netta, verifica, ingrediente, tmc, conservazione, termine minimo conservazione, e951, associazione, prodotto alimentare

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