Quesito:
Gli edulcoranti possono essere venduti al consumatore finale solo in forma di "edulcoranti da tavola "?
Io ritengo che sia così.
Voi cosa ne pensate?
Quesito: Gli edulcoranti possono essere venduti al consumatore finale solo in forma di "edulcoranti da tavola "? Io ritengo che sia così. Voi cosa ne pensate?
A mio parere gli edulcoranti possono essere venduti al consumatore finale rispettando i requisiti di etichettatura di cui al Reg. 1333. In particolare questi devono riportare obbligatoriamente il codice E nella denominazione di vendita.
Gli "edulcoranti da tavola" sono delle preparazioni a base di edulcoranti (possono contenere anche diversi additivi) per cui è concessa la deroga per l'indicazione del codice E.
Quindi si avrebbe la seguente situazione. - per gli edulcoranti da tavola, i produttori forniscono, con i mezzi appropriati, le necessarie informazioni per consentire ai consumatori di usare il prodotto in modo sicuro. Proprio a tal fine è ormai consolidata la commercializzazione in forma predosata (pastiglie). - per gli edulcoranti venduti al consumatore finale in forma diversa da quella tavola non sarebbe necessaria l’informazione sul come usare il prodotto in modo sicuro. Non penso che il legislatore sia incorso in questa svista. Ecco il perché della mia convinzione sulla possibilità di vendita al consumatore finale solo come “edulcoranti da tavola”.
Il regolamento 1333/04 affronta la questione in più punti:
- considerando 18: Gli edulcoranti autorizzati a norma del presente regolamento possono essere usati negli edulcoranti da tavola venduti direttamente ai consumatori. I relativi produttori dovrebbero informare i consumatori con i mezzi appropriati per consentire loro di usare il prodotto in modo sicuro. Queste informazioni potrebbero essere fornite secondo modalità diverse, fra cui sulle etichette dei prodotti, sui siti Internet, mediante linee d’informazione destinate ai consumatori o nel punto di vendita.
- articolo 3: g) per «edulcoranti da tavola» s’intendono le preparazioni di edulcoranti autorizzati, che possono contenere altri additivi e/o ingredienti alimentari e che sono destinati a essere venduti ai consumatori finali come sostituto degli zuccheri.
- articolo 23: 1.a) la denominazione e il numero E figuranti nel presente regolamento per ciascuno degli additivi alimentari o una denominazione di vendita che includa la denominazione e il numero E di ciascuno degli additivi alimentari; 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la denominazione di vendita di un edulcorante da tavola comprende l’indicazione «edulcorante da tavola a base di …», completata dal nome dell’edulcorante o degli edulcoranti utilizzati nella sua composizione. ... 4. I produttori di edulcoranti da tavola forniscono, con i mezzi appropriati, le necessarie informazioni per consentire ai consumatori di usare il prodotto in modo sicuro.
- Allegato I: 1. Gli «edulcoranti» sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti o come edulcoranti da tavola.
- Allegato II, parte D: 11.4 Edulcoranti da tavola: 11.4.1. ...in forma liquida; 11.4.2. ... in polvere; 11.4.3. ... sotto forma di compresse
Cosa posso concludere?
- Il regolamento pare considerare gli edulcoranti da tavola (EDT) una categoria tutt'affatto particolare, al punto da ritenerla quasi più un "alimento" che un additivo (l'allegato II, parte D si intitola Categorie di alimenti e gli EDT sono inseriti nella Categoria 11, insieme a zuccheri, sciroppi e miele). E' inoltre evidente che lo stato fisico (liquido, polvere, compresse) è ininfluente rispetto alle prescrizioni tipiche degli EDT.
- A riprova di ciò la definizione dell'allegato I, che poteva limitarsi alla prima parte, li menziona in maniera separata, quasi volesse sottolineare non tanto la funzione (che è pur sempre quella di conferire un sapore dolce), quanto l'identità dell'utilizzatore (OSA nel primo caso, consumatore nel secondo).
- Ciò è ribadito nella definizione dell'articolo 3: "sono destinati ai consumatori finali" e non "possono essere...".
- Altro distinguo: per gli EDT non è obbligatorio il numer E, mentre per gli altri additivi venduti al consumatore sì.
- Infine appare consolidato l'obbligo di informare il consumatore: da notare che, all'articolo 23, che è pure dedicato a tutti gli additivi destinati ai consumatori finali, tale obbligo è previsto solo per gli EDT.
Quindi, riassumento: secondo quanto prevede il regolamento, non esiste alcuna altra forma, diversa da quella cosiddetta "da tavola" per vendere gli edulcoranti al consumatore finale (ovviamente, ciò non esclude che un consumatore finale possa approvvigionarsi o comunque utilizzare non EDT, bensì edulcoranti destinati ad impieghi industriali, ma questa è un'altra storia).
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