Rintracciabilita' prodotti sfusi: mosti e vini

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Oggetto:
Salve,

qualcuno saprebbe indicarmi quali sono le procedure di rintracciabilita' che deve seguire un'azienda che effetta solo trasporto di prodotti liquidi sfusi (nello specifico mosti, vini)?

Chi deve assegnare il numero di lotto?

Grazie

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Oggetto: Rintracciabilita' prodotti sfusi: mosti e vini
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Oggetto:

 

E' inevitabile partire dalle prescrizioni del regolamento (CE) 178/02: 

15) "rintracciabilità", la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

16) "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;

17) "produzione primaria", tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;

18) "consumatore finale", il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

Art. 18 Rintracciabilità

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

In sintesi, l'azienda cui ti riferisci (non importa se si occupa SOLO del trasporto) deve essere in grado di individuare (  con idonee registrazioni che dovranno essere adeguatamente archiviate ) chi le ha affidato la merce (opportunamente identificata) e a chi l'ha consegnata.

Per saperne di più:  LINEE GUIDA PER LA RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Saluti.

alf
 


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Parole chiave (versione beta)

produzione, alimenti, rintracciabilita, alimentare, consumatore, animale, prodotto alimentare, autorita competente, operatore settore alimentare, magazzinaggio, prodotto, vino, pesche, mosto, regolamento ce n 178 2002, prodotti liquidi, settore agroalimentare, requisiti, registrazione

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