Indicazione in Etichetta di Cartamo in Polvere (come Aroma)

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

vorrei confrontarmi con voi in merito alla corretta indicazione da riportare in etichetta qualora in una pasta venga utilizzata una preparazione aromatica di cartamo in polvere.

A mio avviso la corretta denominazione / descrizione dell'ingrediente dipenderà da quale è la funzione tecnologica che la sostanza inserita assolve nel prodotto (colorante, aroma, etc.)

In ogni caso, qualora venisse utilizzata come aroma, ritenete possa essere indicato genericamente con la dicitura "aromi: cartamo", oppure ritenete sia necessario evidenziare in qualche modo che si tratta di una preparazione aromatica in polvere?

Grazie mille!

F.


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Oggetto: Indicazione in Etichetta di Cartamo in Polvere (come Aroma)
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Io scriverei semplicemente: "cartamo".

Sentiamo, però, cosa ne pensa Alf...


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Oggetto:

Poiché parli di Preparazione aromatica di cartamo in polvere, puoi riferire la descrizione  ed eventuali ingredienti riportati nella scheda tecnica?


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Oggetto:

mi risulta semliecmente come polvere vegetale di cartamo  . I  fiori di cartamo sono sottoposti ad un processo di macinazione, polverizzazione e successivo trattamento termico, non credo vi siano altri ingredienti , per cui propenderai per la generica definizione di cartamo : cosa ne dite ?

Grazie ancora


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Oggetto:

Per maggior precisione, fiori di cartamo.


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Oggetto:

La chiamata in causa di Antonio mi costringe a rispondere garibaldescamente OBBEDISCO!

Dunque, il Carthamus tinctorius L (e se Linneo lo aveva chiamato così, una ragione ci doveva essere...) risulta utilizzato, tra l'altro “In cucina (dove) può sostituire lo zafferano, ma il suo sapore è piuttosto lieve, mentre il colore è intenso.” (fonte wikipedia).

Allora, parliamoci chiaro, non è che lo si vuole usare essenzialmente per dar colore alla pasta, dato che in questo prodotto non sono ammessi “coloranti”?

“la corretta denominazione / descrizione dell'ingrediente dipenderà da quale è la funzione tecnologica che la sostanza inserita assolve nel prodotto”:

non sono considerati additivi alimentari: … ii) gli alimenti, essiccati o concentrati, compresi gli aromi, incorporati durante la fabbricazione di alimenti composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive associate a un effetto colorante secondario;” (cfr. 1333/08, art. 3, comma 2)

Be', in questo caso, non si tratta di colorante e dubito che possa esplicare “proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive ”, mentre mi pare evidente l'effetto colorante (non) secondario, quindi, concludendo, mi associo all'amico Antonio: cartamo (opzionale “fiori di”).


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Oggetto:

Ho trascurato l’aspetto PASTA !

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 187

  Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma
dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Art. 6. P a s t a
  1.  Sono  denominati  "pasta  di  semola di grano duro" e "pasta di
semolato  di  grano  duro"  i  prodotti  ottenuti dalla trafilazione,
laminazione   e   conseguente   essiccamento   di  impasti  preparati
rispettivamente ed esclusivamente:
    a) con semola di grano duro ed acqua;
    b) con semolato di grano duro ed acqua.
  2.  E'  denominato  "pasta  di  semola  integrale di grano duro" il
prodotto  ottenuto  dalla  trafilazione,  laminazione  e  conseguente
essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale
di grano duro ed acqua. 
Omissis …

Art. 7. Paste speciali
  1.  E'  consentita  la  produzione  di  paste  speciali.  Per paste
speciali  si  intendono  le  paste  di  cui all'articolo 6 contenenti
ingredienti  alimentari,  diversi  dagli  sfarinati  di grano tenero,
rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
  2.  Le  paste  speciali  devono  essere  poste  in  vendita  con la
denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione
dell'ingrediente  utilizzato  e,  nel  caso  di  piu' ingredienti, di
quello o di quelli caratterizzanti.
  3. Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la
pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.

Quindi, secondo me:

Pasta di semola di grano duro al cartamo

Quid %  di cartamo.


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Oggetto:

Vi ringrazio molto per l'accurato riscontro


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Oggetto:

Lieti di esserti stati utili.

Quanto all'ultima osservazione di Antonio, ti ricordo che:

ALLEGATO VIII INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

1. L’indicazione quantitativa non è richiesta: … a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti: ...iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; 


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Parole chiave (versione beta)

ingrediente, aroma, paste, frumento, pasta, colorante, prodotto, pasta semola grano duro, alimentare, acqua, impasto, essiccamento, produzione, laminazione, alimenti, scheda tecnica, legge, regolamento ce n 1333 2008, igienico sanitario, etichetta, trattamento termico, requisiti, quantita, additivi, processo, uova

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