Regolamenti 178/02 853/04 1169/2011: termini non coincidenti

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Oggetto:

Reg. (UE) 1169/2011

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) le definizioni di «consumatore finale» di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;

Reg. (CE) 178/2002

Articolo 3

18) «consumatore finale», il consumatore finale (sic!) di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

- Osservazione 1: Nel Reg. (UE) 1169/2011 compare parecchie volte il termine consumatore finale (v. definizione) e altrettanto parecchie volte il termine consumatore, del quale non è data la definizione!

_______________

f) le definizioni … «preparazioni a base di carne»,… di cui ai punti …, 1.15, … dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004

(f) the definitions of ‘ ‘meat preparations’, ‘in points 1.15, of Annex I to Regulation (EC) No 853/2004

Reg. (CE) 853/2004

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

1.15. «Preparazioni di carni»: carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo- fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche;

Inoltre, nello stesso Reg. (CE) 853/2004 si cambia termine rispetto a quello della definizione:

CAPITOLO VII: AGENTI DI RITENZIONE IDRICA

Gli operatori del settore alimentare provvedono a che la carne di pollame trattata specificamente al fine di favorire la ritenzione idrica non sia immessa sul mercato come carne fresca ma come preparazioni a base di carne o utilizzata per produrre prodotti trasformati.

- Osservazione 2: termini non coincidenti: preparazioni a base di carne/ preparazioni di carni. Si tenga presente che è pure utilizzato e definito il termine prodotti a base di carne, di diverso contenuto, ma facilmente confondibile con preparazioni a base di carne:

7. PRODOTTI TRASFORMATI

7.1. «Prodotti a base di carne»: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche;

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Confidiamo in adeguate, quanto opportune, rettifiche!

Cordialmente,

trentino


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Oggetto: Regolamenti 178/02 853/04 1169/2011: termini non coincidenti
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