Analisi pericoli: monitoraggio con sistema a Raggi X

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Oggetto:

Segnalo che i raggi X sono cosa diversa dalle radiazioni ionizzanti.

Questa ultime, come risulta dal Decr. Minsanità 30.8.03, hanno la seguente funzione: Sono consentite la detenzione, la messa in commercio e la vendita di patate, cipolle ed agli sottoposti, a scopo antigermogliativo, a trattamento con radiazioni gamma.

Vedi anche decr.to leg.vo 94/01.

 


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Oggetto: Analisi pericoli: monitoraggio con sistema a Raggi X
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

I raggi X sono radiazioni ionizzanti:

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 2001, n. 94

  Attuazione  delle  direttive  1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli
alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

 

                           ALLEGATO II
                  SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
1.  1  prodotti  alimentari  possono  essere  trattati soltanto con i
seguenti tipi di radiazioni ionizzanti:
a) raggi gamma emessi da radionuclidi oCo o 1 3 Cs;
b)  raggi  X  emessi  da macchine radiogene funzionanti ad un livello
energetico nominale (quantum massimo di energia) pari o inferiore a 5
MeV;
c)  elettroni  emessi da macchine radiogene funzionanti ad un livello
energetico  nominale  (quantum massimo di energia) pari o inferiore a
10 MeV.

 


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Oggetto:
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da un po'. Se posso dare un mio parere sulla questione in essere ..... Io penso questo..... Quasi tutte le aziende hanno il MD come CCP. Tuttavia se volessimo proprio essere precisi il MD, almeno quelli che io ho visto fino ad ora, fanno si un controllo ma non procedono ad alcuna registrazione del controllo, ergo non esiste una registrazione del monitoraggio, che e' invece indispensabile perche' il punto possa essere considerato come un CCP. La verifica periodica con i provini in metallo sono una verifica e non un monitoraggio. Con questo non voglio dire che il MD non sia indispensabili ne che debba essere gestito diversamente, solo che non credo sia corretto identificarlo come CCP. L'ispettore IFS voleva forse segnalare questo aspetto.

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Oggetto:

in definitiva:

- l'alimento sottoposto a raggi X, deve essere accompagnato dall'indicazione del trattamento? 

- possiamo declassare il MD a raggi X ad uno strumento per il monitoraggio e non un CCP?

-tutto questo vale anche per il MD "classico"?

- tt t


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Oggetto:

Ciao a tutti,

il controllo ai Rx non si può paragonare ad un trattamento a radiazioni ionizzanti, in quanto i brevi tempi di esposizione e la bassa quantita di energia che colpisce l'alimento, implicano un assorbimento energetico da parte dell'alimento almeno 1.000.000 di volte inferiore rispetto ai limiti legislativi.

Per quanto riguarda il discorso CCP si CCP no, a mio parere dipende tutto dalla nostra anlisi dei rischi, e cioè se questa mi evidenzia lungo il mio processo produttivo un forte rischio di contaminazione metalli, allora se non ho altre soluzioni a fine linea dovrò adottare un controllo corpi estranei (MD o RX) e questo sarà sicuramente un CCP. La registrazione sarà la verivica del corretto funzionamento e rilevamento della macchina durante le fasi di confezionamento, in relazione ai Limiti creitici che mi sono preposto,  .

Se invece tutta la mia linea è fatta in plastica o vetroresina o comunque la mia analisi del rischio non evidenzia pericoli connessi a contaminazioni metalliche, allora non mi servirà il MD o RX, o comunque anche se dispongo di tali controlli, non saranno da considerarsi CCP. 

Ciao

Omar


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Oggetto:

Navigando di norma in norma ho trovato quanto segue:

DIRETTIVA 1999/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 febbraio 1999

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla produzione, commercializzazione

e importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, qui di seguito

denominati «prodotti alimentari», trattati con radiazioni ionizzanti.

2. La presente direttiva non si applica:

a) ai prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti prodotte da

strumenti di misura o di controllo purché la dose emessa non sia

superiorea ..., ad un livello energetico di radiazione

non superiore a 10 MeV nel caso di raggi X, .

 Articolo 3

1. Le condizioni da rispettare per l'autorizzazione del trattamento dei

prodotti alimentari con radiazioni ionizzanti sono stabilite nell'allegato I.

Al momento del trattamento tali prodotti alimentari debbono trovarsi in

condizioni di salubrità adeguate.

2. L'irradiazione può essere effettuata soltanto attraverso le sorgenti

elencate nell'allegato II ...

ALLEGATO II

SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

I prodotti alimentari possono essere trattati soltanto con i seguenti tipi di radiazioni

ionizzanti:

....

b) raggi X emessi da sorgenti artificiali attivate ad un livello energetico nominale

(quantum massimo di energia) pari o inferiore a 5 MeV;

...

________________________________________________________

Mie timide interpretazioni (ribadisco comunque di non avere esperienza, né esperienze in merito):

- i prodotti alimentari possono essere trattati con radiazioni ionizzanti prodotte da

strumenti di controllo (quali i  metal-detectors?) purché la dose emessa non sia

superiore ad un livello energetico di radiazione di 10 MeV nel caso di raggi X.

- a scopo antimicrobico o di antigermogliamento, solo gli alimenti specificamente autorizzati possono essere trattati raggi X, emessi da sorgenti artificiali attivate ad un livello energetico nominale (quantum massimo di energia) pari o inferiore a 5 MeV.

Altrettanto timidamente sono portato a concludere:

per il controllo con metal-detector è ammessa, indistintamente per tutti gli alimenti, una energia di raggi X doppia di quella ammessa a scopo antimicrobico o di antigermogliamento per i pochissimi alimenti autorizzati.

Non ci capisco più niente!!!

Grazie a chi potrà illuminarmi sulla questione.


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Oggetto:

La presenza di un metal detector o di rilevatori a raggi X che sia non signifca automaticamente che debba essere considerato un CCP, è discutibile a seconda dei casi e dal tipo di processo e realtà aziendale in cui ci si troverà ad operare: non eiste una "regola assoluta".
Il tutto può essere determinato durante le fasi di pianificazione del nostro piano, infatti se l'analisi dei rischi determina che il metallo potrebbe essere un potenziale pericolo per la sicurezza alimentare e si evidenzia una ragionevole probabilità che questo si verifichi allora sarà necessario imporre un CCP in questa "fase" della lavorazione o post lavorazione a seconda che il nostro strumento sia posizionato alla fine del processo o durante (anche in questo caso mi ripeto dipenderà dal tipo di lavorazione o trasformazione del nostro food) affinchè questo sia "sotto controllo" ad un livello accettabile.

Se in fase di risk anlysis si stabilisce che la presenza di metalli non sia un pericolo per la sciurezza alimentare ragionevolmente probabile allora questo non andrà considerato come punto critico di controllo e non andrà considerato come tale.

"Questo è quanto"!!!

by marco896


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