Temperature idonee allo stoccaggio di formaggio stagionato

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Oggetto: Temperature idonee allo stoccaggio di formaggio stagionato

Ciao collega,

per quanto riguarda la tua situazione, posso dirti che è davvero singolare. Come ben saprai, i formaggi, stagionati e non, devono comunque essere stoccati in ambiente refrigerato con temperatura ottimale di 4-6°C.

Il mancato stoccaggio esporrebbe la proprietà a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 193/07 e chiusura (eventuale), salvo che il fatto non costituisca reato (in questo caso sarebbe punibile ai sensi dell' art. 444 del C.P. - Commercio di sostanze nocive, o dall’art. 5 lett.b) L.283/62 - detenzione allo scopo di vendita di materiale alimentare in cattivo stato di conservazione).

Quindi pensaci bene, perchè, seppure il reato penale non sia delegabile, la sanzione amministrativa lo è!

Cordialmente,

Danilo



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Parole chiave (versione beta)

sanzioni, formaggio stagionato, legge 30 aprile 1962 n 283, temperatura, alimentare, decreto legislativo 6 novembre 2007 n 193, stoccaggio, conservazione

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