Tecnologo Alimentare e Certificazione Prodotti Senza Glutine

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Oggetto:

Buonasera a tutti,

avrei bisogno di capire se il Tecnologo Alimentare (e pertanto regolarmente iscritto all'Albo Professionale) necessita di una abilitazione particolare per certificare l'idoneità di reparto e di prodotto per la produzione di prodotti dietetici senza lattosio e senza glutine.

Mi spiego meglio: per effettuare le procedure di notifica di prodotti dietetici al Ministero della Salute e di apertura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all'ASL competente e per validare il processo di produzione, in quanto Tecnologo Alimentare consulente esterno, devo avere una abilitazione particolare?

Vi ringrazio.


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Oggetto: Tecnologo Alimentare e Certificazione Prodotti Senza Glutine
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Oggetto:

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 111

Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare. Art. 1. Campo di applicazione 1. I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, presentano le seguenti caratteristiche: a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente; b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato; c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo. 2. I prodotti alimentari di cui al comma 1 devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle seguenti categorie di persone: a) le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo e' perturbato; b) le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; c) i lattanti o i bambini nella prima infanzia, in buona sa- lute. 3. I soli prodotti alimentari di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere caratterizzati dall'indicazione "dietetico" o "di re- gime". Art. 10. Produzione e confezionamento 5. Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all'art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualita' di tutte le fasi del processo produttivo.

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Oggetto:

Grazie Trentino,

come sempre le tue risposte sono precise e puntuali.

Qunidi per validare il processo di produzione ed affettuare le dichiarazioni alle varie autorità ministeriali,

non è necessaio avere delle abilitazioni particolari come auditor di un sistema. Anche tu la vedi così?


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Oggetto:

Ciao Sara,

D.Lgs. 111/1992 Art. 10. Produzione e confezionamento

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali. 2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in loco: a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente; b) della disponibilita' di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti. A mio modesto parere, per le pratiche tecniche ed amministrative finalizzate ad ottenere il riconoscimento di cui ai punti 1 e 2 dell’art.10, benché auspicabile ed opportuna, non è indispensabile la partecipazione della figura di cui al successivo punto 5. Fatta salva specifica richiesta da parte delle Autorità sanitarie coinvolte.


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Parole chiave (versione beta)

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