Legislazione alimenti integrali e multicereali

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Oggetto:

Ciao a tutti,

è la prima volta che apro una discussione, ma vi seguo da quando ho scoperto questo sito (3 mesi).

Un cliente mi ha chiesto dei chiarimenti per la denominazione di cornetti multicereali integrali.

 Il prodotto in questione è costituito da farina raffinata alla quale viene aggiunga un mix di panificazione (comprato da una ditta esterna)in cui sono contenuti crusca di frumento, semi di lino,di sesamo, olio d'oliva, farina di segale, di avena, di riso e di orzo.

La mia domanda è: posso utilizzare la dicitura cornetti multicereali integrali?

La legge (109/92 - Circolare n 168 del 2003  - legge 580/67) non chiarisce del tutto il mio problema.

Ho letto degli articoli in cui si afferma che  per poter essere definiti “integrali”, gli alimenti non devono necessariamente essere costituiti al 100% da cereali integrali, ma devono contenerne almeno il 51% (tutte e tre le componenti: endosperma, germe e crusca). Posso fidarmi? Non ho trovato nelle leggi questa affermazione. Devo farmi dare dal fornitore del mix per la panificazione le quantità presenti dei vari ingredienti?

E per quanto riguarda la dicitura multicereali?

 


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Oggetto: Legislazione alimenti integrali e multicereali
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Secondo me Cornetti multicereali integrali è ingannevole se le materie da cereali non sono tutte integrali.

Io scriverei:

CORNETTI MULTICEREALI 

Con cereali integrali X%

Di questi va specificata la natura integrale nell'elenco degli ingredienti.

 

 

 


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Oggetto:

Purtroppo il mio cliente non vorrebbe togliere la dicitura integrali.

Hai delle notizie sul quella soglia del 51%? Dv posso trovarla?

Ti allego un file di un articolo che ho trovato :

http://www.biolandweb.it/linganno_dei_falsi_sfarinati_integrali.html

Come puoi leggere, esiste solo il vincolo d'un tasso di ceneri (sali minerali inceneriti) contenuto tra 1,30 e 1,80 p./100 p. di sostanza secca

 


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Oggetto:

Non perdere tempo a cercare la norma che ti dia conforto sulla soglia  del 51%! Non la troverai!

Per quanto riguarda il valore di ceneri, ti sembra un parametro sufficiente per la distinzione integrale SI / NO?


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Oggetto:

Sincerament non te lo so dire...


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Oggetto:

Probabilment non dovrebbe esser l'unico parametro visto che l'aggiunta di crusca alla farina raffinata dovrebbe permettere di rientrare in quei limiti


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Oggetto:
La madre di tutte le domande è: c'é qualche ingrediente integrale?
Vediamo:
- semi di lino,di sesamo, farina di segale, di avena, di riso e di orzo: questi prodotti sono integrali? se sì deve essere possibile dimostrarlo, sia con schede tecniche del fornitore, sia con riscontri analitici
- farina di frumento + cruschello + mix di panificazione...: sul punto ha chiarito la situazione la citata circolare 168/03:

L'uso, poi, del qualificativo "integrale" nella denominazione di vendita (esempio: biscotti integrali) risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farina di frumento integrale acquistata come tale da aziende molitorie, sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con le medesime caratteristiche, nell'ambito dello stesso opificio, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/o cruschello alla farina di grano tenero. Il termine "integrale", infatti, implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantità tale da assicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito.

In altre parole, si potrà dichiarare "farina di frumento integrale", soltanto se l'insieme di: farina + crusca/cruschello (+ aggiungo io, germe, ricordando la definizione del DPR 187/01: È denominato "farina integrale di grano tenero" il prodotto ottenuto direttamente dalla macinazione del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.), consente di rispettare le caratteristiche analitiche della farina integrale, pure stabilite dal suddetto DPR (concordo con trentino, lascia perdere il 51 %).

Questo è quanto, piaccia o no al cliente.

Auguri di buon lavoro.

alf


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Oggetto:

Ciao Alf,

ti ringrazio per avermi riportato alla luce la CircAP 168/2003 (che mi era caduata in oblio).

Ritengo però utile riportare l'ultimo paragrafo (probabilmente ti è sfuggito) della sessa lettera A , che complica un pò gli adempimenti di etichettatura:

Ciò che cambia dal punto di vista giuridico, ai fini del rispetto delle regole di etichettatura relative alla definizione di "ingrediente", è che, nel caso in cui la farina provenga direttamente dal molino, si ha un unico ingrediente da menzionare come tale e cioè "farina di frumento integrale"; nel caso in cui, invece, la farina integrale si ottenga per ricostituzione si hanno due o tre ingredienti che vanno designati separatamente col proprio nome (farina di frumento, crusca, cruschello). V'è da chiedersi al riguardo se in questo caso l'uso del termine "integrale" nella denominazione del prodotto finito comporti l'obbligo dell'indicazione del QUID. Ebbene, poiché nella denominazione di vendita non figura alcun ingrediente particolare, nessun adempimento ulteriore è richiesto, a meno di espliciti richiami in etichettatura circa la specifica tipologia di farina impiegata.

Cordialmente,

trentino


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Oggetto:

La circolare 168 del 2003 l'avevo letta anche io..volevo solo capire se anche altre persone interpretavano come me.

Di conseguenza posso chiamare il prodotto integrale e rispettare i parametri di s.s. presenti nella D.P.R 187 del 2001

Grazie a tutti


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Oggetto:

Ciao robsco,

non la farei così semplice!

Le farine di segale, di avena, di riso e di orzo sono integrali?

Se non lo fossero, conosci le caratteristiche delle corrispondenti integrali? Disponi delle specifiche crusche ( e come giustamente fa osservare alfclerici, anche degli specifici germi!) per renderle tali?

Ricorda che  il germe va considerato per rendere integrale anche la farina raffinata di frumento! (vedi sempre alfclerici)


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