Trasporto alimenti deperibili

TAFF: TalkinŽabout Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Trasporto alimenti deperibili --> M3158

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Trasporto alimenti deperibili. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Trasporto alimenti deperibili

L'unica cosa che il sig Macellaio e leggittimato a fare e la fornitura di piccoli quantitativi di prodotto ad altri macellai . Questa attività  , deve costituire  una parte limitata  della sua attività  , la quale deve essere prevalentemente destinata alla preparazione e vendità ai consumatori finali . Se l'egregio Signore , esula da questi criteri (Purtroppo non è stata fissata una precisa percentuale  almeno nella mia Regione) , lo si puo rilevare unicamente tramite un accertamento documentale espletato dagli organi preposti alla vigilanza nel settore alimentare . Inoltre a mio sommesso avviso questa attività seppur a carattere marginale , qualora non segnalata nella vecchia Aut San (ex articolo 2 Legge 283/62  o Articolo 29 RD 2012.28 per l'attività di mera vendita delle carni  senza ulteriori produzioni  .Attualmente abrogati o privi di valore giuridico)  comporta una integrazione della stessa , la quale se antecedente al D.lgsvo 193/07 è equiparata  alla Denuncia di inizio attività finalizzata alla registrazione di cui al Reg (CE) 852/04

 

Per quanto concerne il trasporto in regime di refrigerazione , Dovresti farmi sapere se i prodotti  provenienti dallo stabilimento munito di riconoscimento  sono del tutto analoghi (composizione i, ingredienti ecc ecc) a quelli prodotti dalla Macelleria con annesso laboratorio . E inoltre i tempi  di durata del trasporto della ditta riconosciuta per fornire il comune acquirente (presumo ) con la macelleria con laboratorio annesso .

Per quanto riguarda il confezionamento mediante sottrazione d'aria ( solo sottovuoto o in atmosfera protettiva ?) , relativamente a quello non in atmosfera prottetiva anni fà ( perdonami non ricordo il periodo esatto) la nostra regione o il Ministero (allora della sanità ) aveva inviato una nota di risposta ad un espresso quesito con la si dava atto  che per il confezionamento mediante sottrazione d'aria , non necessitava specifica autorizzazione sanitaria  (allora vigeva l'articolo 2 della Legge 283/62 . Oggi espressamente abrogato dal D,lgsvo 193/07) e sostituto con la procedura DIA Denuncia inizio attività .

Da quanto sono riuscito a comprendere l'attività del mastro macellaio dovrebbe essere stata autorizzata sotto la vigenza del vecchio Regime autorizzatorio .  In caso contrario alla presentazione della cosiddetta DIA tale attività  va specificata al suo interno .

 

Fammi sapere  Salutoni Robert 

 



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

legge 30 aprile 1962 n 283, aria, decreto legislativo 6 novembre 2007 n 193, laboratorio, dichiarazione inizio attivita, legge, confezionamento, abrogazione, autorizzazione sanitaria, regolamento ce n 852 2004, settore agroalimentare, prodotto, carne, composizione, atmosfera protettiva, registrazione, consumatore, ingrediente, produzione

Discussioni correlate (versione beta)








IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.