Temperature di stoccaggio degli alimenti

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Temperature di stoccaggio degli alimenti

Se desideri rilasciare nuove dichiarazioni, scaricare files, rispondere direttamente agli autori delle dichiarazioni presenti all'interno di questa discussione, dal titolo Temperature di stoccaggio degli alimenti, occorre effettuare il login, previa registrazione al Forum. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.

Oggetto:
Salve volevo chiervi se sapete indicarmi in quali Decreti Legislativi trovo le temperature di stoccaggio dei vari alimenti????

Grazie

replyemailprintdownloadaward

Oggetto: Temperature di stoccaggio degli alimenti
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Se ti interessano i prodotti di origine animale (ti rispondo su questi con sicurezza perchè è il mio settore di attività:))consulta il Reg. CE 853.

Ciao!


replyemailprintdownloadaward

Oggetto:
Stoccaggio alimenti deperibili . Riferimento (generico) Allegato II Capitolo IX Reg (CE) 852/04 . Allegati al Reg (CE) 853/04 , per le varie tipologie alimentari di origine animale ivi trattate.

Il Reg 853 , pur non facendo rientrare nel suo campo d'applicazione la vendita al dettaglio, e anche in questi casi normativa tecnica di riferimento . Inoltre sono tuttora in vigore le normative nazionali che esprimono precisi valori termici di conservazione e trasporto (Nei casi in cui non si sovrappongano con la piu recente normativa d';ispirazione comunitaria .

A titolo esemplificativo , si possono citare : Articolo 31 del D.P.R. 327/80 , Allegato C parte II (disciplinante il trasporto di determinate categorie di) , la normativa specifica (mi sfugge ora l'anno ma mi pare il 2001 Decreto n° 187 dati col beneficio dell'inventario ) afferente alle varie tipologie di paste alimentari (Decreto risparmiato dalla mannaia del D.lgvo 193/07) , D.lgsvo n°110/92 per gli alimenti surgelati . Per qualche alimento deperibile in modo più o meno marcato non contemplato , oltre le prrescrizioni a carattere generale di cui all'Allegato II Capitolo IX punto 5 hanno valenza le indicazioni apposte in etichetta dal produttore , in qualita' di primo conoscitore della sostanza alimentare (prodotto finito , materia prima o semilavorato che sia)

Saluti Robert

replyemailprintdownloadaward



Parole chiave (versione beta)

alimenti, alimentare, animale, origine, regolamento ce n 853 2004, decreto legislativo 6 novembre 2007 n 193, qualita, valori, paste, stoccaggio, legislativo, semilavorato, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, regolamento ce n 852 2004, conservazione, prodotto, alimenti surgelati, temperatura stoccaggio, materia prima, sicurezza, etichetta

Discussioni correlate