Inapplicabilita' Reg. (CE) 853/2004

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Oggetto: Inapplicabilita' Reg. (CE) 853/2004

 

Ciao tizianapz,
 
il Regolamento (CE) N. 853/2004 non si applica, salvo espressa indicazione contraria, al commercio al dettaglio.
 
Può essere applicato anche al commercio al dettaglio nel caso in cui le operazioni siano effettuate allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo:
 
- quando le operazioni si limitano al magazzinaggio o al trasporto;
- quando la fornitura di alimenti di origine animale é effettuata unicamente da un laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all'esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un'attività
  1. Marginale: detta fornitura dovrebbe rappresentare solo una modesta parte del fatturato dell'esercizio;
  2. Localizzata: gli esercizi riforniti dovrebbero essere situati nelle sue immediate vicinanze;
  3. Ristretta: la fornitura dovrebbe vertere soltanto su taluni tipi di prodotti o di esercizi;
Pertanto, affinché la macelleria in esame ricada in questa casistica, occorre che siano rispettati i summenzionati requisiti.
 
Ti segnalo, infine, un interessante documento a cura del Servizio Veterinatio dell'AUSL di Pescara intitolato I Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 e gli Operatori del Settore Alimentare.
 
Buona lettura e a presto!
Giulio


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Parole chiave (versione beta)

alimenti origine animale, regolamento ce n 853 2004, laboratorio, requisiti, legislazione, operatore settore alimentare, magazzinaggio, ausl, esame, regolamento ce n 852 2004

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