Molluschi: additivazione con E330 (acido citrico)

TAFF: TalkinŽabout Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Molluschi: additivazione con E330 (acido citrico) --> M2624

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Molluschi: additivazione con E330 (acido citrico). Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Molluschi: additivazione con E330 (acido citrico)

Grazie Alf . Sempre esaustivo e altamente professionale  . Ritengo  che nel caso di specie  svolga una funzione diversa . Lo penso in quanto (ma potrebbe essere stato unicamente un tentativo per annullare la sanzione pecuniaria ) .Circa due anni fà venni a conoscenza di una sanzione irrogata in sede di vigilanza  ad una ditta (operante nel settore della pesca) . Ditta la quale  nell'etichettatura corredante gli imbalaggi globali annoverava nella categoria degli additivi ad azione conservativa  l'acido citrico .  Ingrediente questo sulla base dell'allegato al vecchio 109/92 (piu volte modficato ) veniva annoverato per contro nella categoria dei regolatori di acidita .

Nonostante la memoria difensiva inoltrata , dalla ditta  tutta incentrata  su azione a carattere conservativo  che l'additivo di cui sopra  , in riferimento a questa categoria di prodotti avrebbe svolto  come azione principale .

L'autorità competente per la specifica materia (in Toscana la Regione) , respinse la memoria  basandosi sulla categorizzazione desumibile in sede di allegato dal piu citato D.lgsvo 109/82 .

Alf ,colgo questa occasione per esporti un quesito (Effettivamente molto strano) circa il verbo utilizzato dal D.lgsvo 108/92 in sede di articolo 4 comma 5 dal Decreto legislativo 108/92 . il quale disciplina  l'attestazione di conformità , rilasciata dal produttore all'utilizzatore dei materiali (Nel caso di specie vaschette plastiche per prodotti gastronomici preparati in un laboratorio annesso alla grande distribuzione . Mi spiego meglio in alcune versioni del testo  si usa l'espresssione (relativa alla ditta utilizzatrice) . "La ditta deve essere fornita"......omisisis  . In altri relativi allo stesso Decreto legislativo  si legge invece : Il prodotto deve essere acompagnato ............... E una cosa alquanto strana  Inoltre a livello di eventuali contenziosi l'adoperare (A mio modesto avviso no) uno dei due verbi inquadrerebbe (secondo alcune tesi) ipotesi diverse per l'applicazione di eventuali sanzioni .

Sei al corrente se il verbo utilizzato  in origine (E sinceramente non riesco a capire quale) abbia subito delle modifiche ? .

E mia opinione personale comunque  che a prescindere del verbo utilizzato (Anche alla luce dei piu recenti Regolamenti comunitari) , la mancata esibizione di un documento( secondo me molto importante )  dopo un congruo periodo dalla richiesta (Oltre trenta giorni) , senza  fornire motivazioni innopugnabili circa il suo mancato invio configura la sanzione pecuniaria prevista .

 E Cosa molta  italiana  questa . Magicamente dopo la notfica degli estremi della sanzione  il documento salta fuori  (A quasi due mesi dal controllo e contestuale prelievo )  Ed anzi un altra copia  viene allegata alla memoria difensiva . Sostenendo la tesi (piuttosto bizzara)  che e sufficiente la mera detenzione del documento presso la sede Legale (Ubicata a circa 300 km dalla succursale tutt'altro che piccola della succursale di questa catena di distribuzione )  La norma e molto chiara ed agevole lettura .Il Soggetto Commerciale che utilizza i materiali a contatto  (Sia esso succursale o altro) deve essere munito dell'attestazione di cui trattasi  .

A meno che non fornisca tempestivamente all'organo di controllo  validi e fondati motivi inerenti la momentanea assenza presso la succursale  che utilizza in vasta scala i contenitori plastici della cosidetta "Attestazione di conformità o di altra documentazione equipollente rilasciata , se non erro da un laboratorio pubblico .

 

Salutoni Robert .

 

 

 

 



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

sanzioni, laboratorio, controllo, legislativo, additivi, conforme, pesche, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, professionale, ingrediente, livello, regolatore acidita, legge, prelievo, base, origine, e330, autorita competente, prodotto

Discussioni correlate (versione beta)








IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.