Molluschi: additivazione con E330 (acido citrico)

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Oggetto: Molluschi: additivazione con E330 (acido citrico)

Grazie Alf . Sempre esaustivo e altamente professionale  . Ritengo  che nel caso di specie  svolga una funzione diversa . Lo penso in quanto (ma potrebbe essere stato unicamente un tentativo per annullare la sanzione pecuniaria ) .Circa due anni fà venni a conoscenza di una sanzione irrogata in sede di vigilanza  ad una ditta (operante nel settore della pesca) . Ditta la quale  nell'etichettatura corredante gli imbalaggi globali annoverava nella categoria degli additivi ad azione conservativa  l'acido citrico .  Ingrediente questo sulla base dell'allegato al vecchio 109/92 (piu volte modficato ) veniva annoverato per contro nella categoria dei regolatori di acidita .

Nonostante la memoria difensiva inoltrata , dalla ditta  tutta incentrata  su azione a carattere conservativo  che l'additivo di cui sopra  , in riferimento a questa categoria di prodotti avrebbe svolto  come azione principale .

L'autorità competente per la specifica materia (in Toscana la Regione) , respinse la memoria  basandosi sulla categorizzazione desumibile in sede di allegato dal piu citato D.lgsvo 109/82 .

Alf ,colgo questa occasione per esporti un quesito (Effettivamente molto strano) circa il verbo utilizzato dal D.lgsvo 108/92 in sede di articolo 4 comma 5 dal Decreto legislativo 108/92 . il quale disciplina  l'attestazione di conformità , rilasciata dal produttore all'utilizzatore dei materiali (Nel caso di specie vaschette plastiche per prodotti gastronomici preparati in un laboratorio annesso alla grande distribuzione . Mi spiego meglio in alcune versioni del testo  si usa l'espresssione (relativa alla ditta utilizzatrice) . "La ditta deve essere fornita"......omisisis  . In altri relativi allo stesso Decreto legislativo  si legge invece : Il prodotto deve essere acompagnato ............... E una cosa alquanto strana  Inoltre a livello di eventuali contenziosi l'adoperare (A mio modesto avviso no) uno dei due verbi inquadrerebbe (secondo alcune tesi) ipotesi diverse per l'applicazione di eventuali sanzioni .

Sei al corrente se il verbo utilizzato  in origine (E sinceramente non riesco a capire quale) abbia subito delle modifiche ? .

E mia opinione personale comunque  che a prescindere del verbo utilizzato (Anche alla luce dei piu recenti Regolamenti comunitari) , la mancata esibizione di un documento( secondo me molto importante )  dopo un congruo periodo dalla richiesta (Oltre trenta giorni) , senza  fornire motivazioni innopugnabili circa il suo mancato invio configura la sanzione pecuniaria prevista .

 E Cosa molta  italiana  questa . Magicamente dopo la notfica degli estremi della sanzione  il documento salta fuori  (A quasi due mesi dal controllo e contestuale prelievo )  Ed anzi un altra copia  viene allegata alla memoria difensiva . Sostenendo la tesi (piuttosto bizzara)  che e sufficiente la mera detenzione del documento presso la sede Legale (Ubicata a circa 300 km dalla succursale tutt'altro che piccola della succursale di questa catena di distribuzione )  La norma e molto chiara ed agevole lettura .Il Soggetto Commerciale che utilizza i materiali a contatto  (Sia esso succursale o altro) deve essere munito dell'attestazione di cui trattasi  .

A meno che non fornisca tempestivamente all'organo di controllo  validi e fondati motivi inerenti la momentanea assenza presso la succursale  che utilizza in vasta scala i contenitori plastici della cosidetta "Attestazione di conformità o di altra documentazione equipollente rilasciata , se non erro da un laboratorio pubblico .

 

Salutoni Robert .

 

 

 

 



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Parole chiave (versione beta)

sanzioni, laboratorio, controllo, legislativo, additivi, conforme, origine, e330, autorita competente, prodotto, pesche, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, professionale, ingrediente, livello, regolatore acidita, legge, prelievo, base

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