Pubblicate Linee Guida sull’Etichettatura degli Imballaggi

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Oggetto:

Buongiorno,

sono state pubblicate in data 21 novembre 2022 le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,   per ottemperare a quanto stabilito dal D. Lgs 116/2020. 

Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.

Attendiamo confronti tra i membri di Taff.


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Oggetto: Pubblicate Linee Guida sull’Etichettatura degli Imballaggi
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

In che senso pubblicate? Non sono quelle di luglio?

(Linee guida che lasciano un buco enorme sul B2B, nella gestione della trasmissione di informazioni/marcature)


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Oggetto:

Ciao skuetis, cosa intendi per "buco enorme sul B2B"?

 

 

 

 


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Oggetto:

Caso pratico.

Produttore di MOCA che invia contenitori neutri all'Azienda alimentare che li utilizzerà.

Quali informazioni deve trasmettere e COME deve/può trasmetterle? Non è chiaro fino a che punto le "deroghe" (sistemi digitali) possano sotituire informazioni fisiche apposte sui contenitori /imballi dei contenitori.


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Oggetto:

"Anche in questo caso, in alternativa all’apposizione fisica dell’etichettatura sul packaging, le informazioni necessarie e facoltative possono essere rese disponibili tramite canali digitali a scelta (vedi box dedicato a pagina 19) o tramite i documenti di trasporto o altra documentazione che accompagna la merce (per approfondimenti vedi box dedicato a pagina 18)."

pag. 18:

"Casi particolari – Nota di chiarimenti del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 A fronte delle oggettive difficoltà operative nel prevedere l’apposizione diretta dell’etichettatura ambientale sul packaging per talune situazioni, con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito come comportarsi: • Imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli destinati ai canali commerciali/industriali e/o possibili semilavorati. Trattandosi di imballaggi B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali" 


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Oggetto:
Ciao,

nel caso su un imballo destinato al B2B siano evidenziate tutte e info come da esempio nell'immagine sotto, ritenete possa andar bene?

Imballo B2B

Grazie!

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Oggetto:

Senza riprendere la guida, i due capoversi si contraddicono, dicendo la stessa cosa.

Nel primo pare che la trasmissione "con altri mezzi" sia consentita, nel secondo la si relega a Casi Particolari.

Del triangolo con frecce nessuno ne parla, viene detto che si può usare, ma sarebbe meglio di no, ai fini della etichettatura ambientale. Ma nessuno si spinge a dire se sia obbligatorio o meno


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Oggetto:

Scusa skuertis io non capisco la contraddizione. è specificato, e nel primo capoverso mette sempre "o" lasciando spazio fondamentalmente a qualsiasi cosa...

nei "casi particolari" c'è un chiarimento, secondo me molto importante, dove si "libera" il produttore che vende imballi neutri ad altre aziende di apporre le diciture.

 

sul triangolo c'è un bel mistero

 


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Oggetto:

La contraddizione è la seguente secondo me:

il primo stralcio che riporti è una considerazione che appare come generale dove si consente l'utilizzo di altre forme ("o altra documentazione che accompagna la merce"). Per come è posta sembra una possibilità da usarsi senza limiti: quindi in un passaggio intermedio (B2B) sembra lecito qualsiasi forma di trasmissione delle informazioni.

Questo si contraddice con un altro stralcio della circolare, poco dopo quello da te citato:

"Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua, di importazione [...] il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore."

Quindi quella che sembrava una regola generale ora viene riportata come caso particolare da applicarsi solo per difficoltà tecnologiche.


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Oggetto:

A una rilettura veloce a me sembra che il primo stralcio riguardi il B2B ed i casi particolari del secondo stralcio siano riconducibili al B2C.

O meglio, tutto il paragrafo dei casi particolari si riferisce al B2C eccetto il primo che dice espressamente "con particolare riferimento a quelli destinati ai canali commerciali/industriali e/o possibili semilavorati" 


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Parole chiave (versione beta)

imballaggi, packaging, resa, limite, semilavorato, composizione, moca, azienda settore agroalimentare, legislativo

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