Vendere singolarmente beni non vendibili singolarmente

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Vendere singolarmente beni non vendibili singolarmente --> M7956

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Vendere singolarmente beni non vendibili singolarmente. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Vendere singolarmente beni non vendibili singolarmente

Direi che il punto nodale è l'autorizzazione da parte del responsabile del prodotto (“l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto”).

Dopodiché, mi pare che “la tracciabilità descritta sulla scatola” non sia sufficiente (cfr. Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie), dato che le capsule diverrebbero unità di vendita a tutti gli effetti.



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

prodotto, capsula, tracciabilita

Discussioni correlate (versione beta)









IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.