Secondo voi chi è responsabile per quanto viene dichiarato in etichetta: il reale produttore o l'azienda che commercializza, a proprio nome, merce prodotta da altri?
Chiaramente in etichetta è dichiarato il reale stabilimento di produzione.
Secondo voi chi è responsabile per quanto viene dichiarato in etichetta: il reale produttore o l'azienda che commercializza, a proprio nome, merce prodotta da altri? Chiaramente in etichetta è dichiarato il reale stabilimento di produzione.
Sino al 13 dicembre 2014 hai due possibilità: Come vedi, il regolamento è inequivocabile. D'altra parte, qualunque sia l'opzione scelta nel caso del D.Lgs. 109/92 (fabbricante, confezionatore o venditore) è chiaro che, se soltanto uno di questi compare in etichetta, è lui che risponde di tutto. In alternativa sarà necessario specificare, ad esempio, che tizio confeziona (e/o produce) per conto di caio: in questo caso sarà quest'ultimo ad avere la responsabilità delle dichiarazioni.
Nell' ipotesi "prodotto da...per...", a tutela di rivalsa civilistica, suggerisco un contratto che definisca la "paternità" dell'etichettatura.
etichetta, prodotto, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, operatore settore alimentare, alimenti, legislativo, produzione, regolamento ue n 1169 2011
Decreto Legislativo 193 del 2007
Lievito in Pane Senza Glutine: Etichette a confronto
Allegato II del Reg. CE 1333/2008: i carry-over
Ricotta fresca: TMC o data di scadenza?
Stoccaggio: come identificare la merce priva di etichetta
Decreto Legislativo 155 del 1997