Responsabilitą richiesta schede tecniche aggiornate

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Oggetto: Responsabilitą richiesta schede tecniche aggiornate

Buon pomeriggio,

ringrazio come sempre tutti per gli spunti interessanti che emergono quando ci si confronta.

Io credo che l'argomento si presti a molte interpretazioni che rischiano di rendere la cosa fumosa.

In base alle mie conoscenze non mi risulta che le schede tecniche rappresentino una documentazione obbligatoria, in termini di legge, da fornire ai clienti qualora il prodotto fornito sia correttamente etichettato come previsto dalla normativa.

La scheda tecnica o la documentazione accompagnatoria costituirà invece un documento necessario qualora il prodotto non munito di una etichetta, come spesso accade ai prodotti commercializzati in una fase antecedente alla vendita al consumatore finale.

Dal mio punto di vista, che può anche essere errato beninteso, ciò che la legge richiede obbligatoriamente dovrebbe avere una rilevanza maggiore rispetto a quanto è facoltativo. Mi spiego: se il mio prodotto è etichettato correttamente e se, vuoi per serietà professionale o perchè il cliente me lo ha esplicitamente richiesto, magari in fase di omologazione, allego anche delle schede tecniche del prodotto, non vedo come queste ultime possano ritenersi più "importanti" dell'etichetta che è regolarmente presente sul prodotto.

Intendo dire che: io fornitore potrei aver consegnato una scheda tecnica al cliente in fase di definizione del rapporto di fornitura e successivamente, a fronte di un prodotto sempre correttamente etichettato, potrei averla variata rispetto a quella originariamente cosegnata. Non vedo coma possa essermi imputata la colpa di non aver spontaneamente mandato una scheda tecnica aggiornata quando ho consegnato un prodotto regolarmente e correttamente etichettato. In fin dei conti il cliente ha a disposizione le informazioni di cui necessità per redigere la sua ingredientistica nell'etichetta che è sempre presente ed apposta su ogni singola confezione di prodotto consegnato (e quindi presumibilmente sempre aggiornata) rispetto a una scheda tecnica di cui non si può avere certezza di aggiornamento in quanto magari richiesta tempo prima e non allegata ad ogni singola fornitura in quanto non richiesto dalla normativa.

Dal mio punto di vista, quindi, nel caso in cui il prodotto sia regolarmente etichettato, la scheda tecnica assume il carattere di informazione supplementare, essendo gli obblighi di legge già assolti dall'etichetta.

Nel caso, invece, di rapporti di fornitura con prodotti sfusi sprovvisti di etichettatura è evidente che la scheda tecnica aggiornata, che in soldoni rappresente l'unica fonte di informazioni per il mio cliente, debbe essere costantemente aggiornata e consegnata da me fornitore.

Io credo che quando uno si deve difendere si deve basare su cosa dice la legge e non su usanze o pratiche commerciali più o meno consolidate. Quindi, ti ho consegnato un prodotto munito di una etichetta aggiornata? Bene, le informazioni di cui hai bisogno sono lì, se hai usato una scheda tecnica vecchia che tra l'altro non sono tenuto a consegnarti, l'errore l'hai fatto te.

Anche perchè nulla vieta al cliente di staccare l'etichetta dalla confezione originale e riattaccarla pari pari sul contenitore del prodotto che viene sporzionato. Ogni errata informazione in quel caso è direttamente da ascriversi a chi l'etichetta l'ha realizzata.

ciao

marco



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Parole chiave (versione beta)

prodotto, scheda tecnica, etichetta, legge, fornitore, confezione, documentazione obbligatoria, professionale, base, consumatore

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