Reg. UE 931/2011: Rintracciabilità anche al ristorante?

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Oggetto: Reg. UE 931/2011: Rintracciabilità anche al ristorante?

Riassumo alcuni punti per tentare di arrivare ad una risposta.

Regolamento 931/11:

Per ottenere la rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, sono necessari i nomi e gli indirizzi sia degli operatori del settore alimentare che forniscono gli alimenti sia di quelli a cui gli alimenti sono stati forniti. Il requisito si basa sull'approccio denominato «una fase prima — una fase dopo», secondo il quale gli operatori del settore alimentare devono disporre di un sistema che consenta loro di individuare i loro fornitori e clienti diretti, fuorché nel caso dei consumatori finali [nel nostro caso, i clienti del ristorante].

1. Il presente regolamento si applica agli alimenti definiti prodotti trasformati e non trasformati nell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004: [n) «prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati; o) «prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.]

Le suddette definizioni vanno però lette tenendo conto che:

2. Il presente regolamento non si applica agli alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

Quindi, potrei riassumere così:

  • Il ristoratore è un OSA? Se sì, come ritengo, il regolamento riguarda anche lui.

  • Di quali prodotti deve grantire la rintracciabilità? Prodotti non trasformati di origine animale.

  • Quali informazioni deve raccogliere? Direi:

a) una descrizione dettagliata degli alimenti;

b) il volume o la quantità degli alimenti;

c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;

d) il nome e l'indirizzo dello speditore (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;

...

g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;

Un articolo sull'argomento.



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Parole chiave (versione beta)

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