Etichetta: Esenzione Indicazione Quid per Liquori di Frutta

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Oggetto:

Buongiorno a tutti,

desidererei sapere se - a vostro avviso - nell'Etichetta del LimoncelloLiquore di Limone in cui non è posto in evidenza il frutto (se non nel Marchio dell'Azienda, presente anche come sfondo dell'Etichetta, ma pur sempre come Marchio Aziendale), posso evitare di riportare nell'Elenco degli Ingredienti il Quid relativo ai Limoni utilizzati, rientrando il prodotto - se ho ben interpretato la normativa - tra i Liquori di Frutta, per i quali è valida l'esenzione dall'indicazione del Quid.

Grazie!


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Oggetto: Etichetta: Esenzione Indicazione Quid per Liquori di Frutta
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Premesso che:

  • Limoncello non può essere considerata una denominazione di vendita; mentre lo è Liquore di limone.
  • considero anche l'età della Circolare Ministeriale n°166, che esentava dall' obbligo del Quid i Liquori di Frutta, rispetto al Reg. (UE) n°1169/2011.

Ritengo che:

  • la specificazione "...di limone" induca nell'acquirente l'attesa della presenza di derivato del frutto di limone (succo / estratto / aroma naturale) con attribuzione di valore proporzionato alla quantità di frutto impiegata.

Quindi, sono dell'idea di riportare il Quid.

Diversa sarebbe, a mio avviso, l'attesa dell'acquirente se la specificazione fosse "...gusto limone", riferibile anche ad impiego di aroma d'imitazione.


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Oggetto:

Concordo con Antonio.


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Oggetto:

Se mi metto dalla parte del Consumatore, certamente .

Provando ad effettuare una breve disamina normativa e premettendo che è indispensabile osservare il prodotto nel suo complesso, direi che:

  • limoncello / lemoncello non sono denominazioni dell'alimento;
  • il marchio, anche se registrato, se contiene l'immagine del limone ben visibile, ben riconoscibile, induce il consumatore ad interpretarlo come limone;
  • non ho sotto mano la Circolare Ministeriale n°166, ma se non ricordo male esentava dall'indicazione del QUID le denominazioni di vendita "generiche", tipo: tortelli ripieni, liquore di frutta, ossia quando non venivano evidenziati gli ingredienti (ad esempio: ricotta e spinaci).Nel tuo caso immagino che riporterai la dicitura Liquore di Limoni.

Di solito, poi, si valorizza il prodotto con una descrizione finalizzata a contraddistinguerlo per caratteristiche, tradizionalità, ecc.

Si tende inoltre, nella maggior parte dei casi, a riportare solo la percentuale (%) dell'alimento caratterizzante (infuso di limoni) senza indicare, come nel caso degli infusi, un valore "in peso" della soluzione.


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Oggetto:

In attesa che la UE pubblichi le Linee Guida sul QUID - sugli infusi in particolare - sono dell'opinione che indicare la sola percentuale (%) dell'alimento caratterizzante l'infuso non sia sufficiente ad adempiere a quanto richiesto dall'Art.22 del Reg. (UE) n°1169/2011; in quanto si tratta di un'informazione parziale.

In definitiva: in questo modo direi al Consumatore la % di volume di infuso aggiunto, ma nulla sull'alimento caratterizzante: i limoni.


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Oggetto:

Concordo con apacchini:

la dicitura dovrebbe essere: infuso di limoni x % (ottenuto da / pari a y g di limoni), o similare.


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Oggetto:

Buongiorno,

Vi ringrazio per le risposte.


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Oggetto:

Presumo che la Circolare di cui si parla sia quella del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato pubblicata sulla GU Serie Generale n°92 del 19/04/2000, ovverosia la Circolare Ministeriale n°165 del 31 marzo 2000.

Cito:

« [l'esenzione dell'obbligo di indicare il QUID ] Non si applica invece se il nome dell'ingrediente e' messo in rilievo e in particolare quando figura in un punto diverso dalla denominazione di vendita, fra le indicazioni che attirano l'attenzione dell'acquirente sulla presenza di tale ingrediente. Ne sono esempi: Liquori di frutta; … »

Come si vede, per i "liquori di frutta" del tipo di quello in oggetto non esiste alcuna esenzione.


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Oggetto:

Ciao Alfredo,

il riferimento era alla lettera E) Precisazioni della Circolare Ministeriale n°166 del 12 marzo 2001, emessa dal Ministero dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato. In particolare al punto b) laddove viene specificato che:

nella circolare n. 165 del 31 marzo 2000 gli esempi riportati al punto 5 preceduti dalle parole «ne sono esempi» sono casi di esenzione del QUID.


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Oggetto:

Caro Alessio, hai ragione: sto proprio diventando vecchio...

D'altra parte avrei dovuto accorgermene, dato che gli esempi citati sono tutti prodotti fabbricati “essenzialmente a partire dall'ingrediente o dalla categoria di ingredienti citati in denominazione”, categoria nella quale non può certo rientrare il nostro limoncello.


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