Etichettatura cartone: Art.8 - Reg.UE 1169/2011 (in deroga)

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Oggetto:

Salve a tutti!

Vorrei condividere con voi un dubbio in merito al Reg. (UE) n°1169/2011 e più specificatamente relativamente a quanto riportato nell'Art.8.

Vediamo due casi in pratica:

  1. Confezioni di prodotto a peso costante riportanti singolarmente tutte le indicazioni di cui all'Art.10 di detto Regolamento e riposte in un cartone. Ritenete su quest'ultimo vada applicata un'etichetta? In caso affermativo, quali indicazioni deve riportare?
  2. Nell'ipotesi si verifichino le condizioni previste dal Paragrafo 7 dell'Art.8 del summenzionato Regolamento, la lettera a) permette di riportare quanto richiesto dagli Artt.9 e 10 anche (ed esclusivamente) sui documenti commerciali. Tuttavia, poco più avanti nello stesso paragrafo si specifica che: "In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9 ...omissis... figurino anche sull'imballaggio esterno ...omissis...".

Alla luce di ciò, vi chiedo:

Cosa significa, in questo contesto, "in deroga"? Significa forse che vi è l'obbligo di apporre un'etichetta sul cartone? Se così fosse, sarebbe questa l'intepretazione da applicare anche nel caso 1) da me riportato?

In definitiva: sia che si tratti di prodotti confezionati riportanti tutte le le indicazioni di Legge, sia che si tratti di prodotti destinati alla collettività, etc. , sui cartoni dovrebbe essere posta l'etichetta. E' corretto?

Grazie per l'attenzione!

Longobardo


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Oggetto: Etichettatura cartone: Art.8 - Reg.UE 1169/2011 (in deroga)
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Oggetto:

La dicitura "in deroga" a cui ti riferisci, riportata nella Versione Italiana dell'Art.8 del Reg. (UE) n°1169/2011, è un errore di traduzione.

All'uopo ti segnalo il testo in inglese:

Notwithstanding the first subparagraph, food business operators shall ensure that the particulars referred to in points (a), (f), (g) and (h) of Article 9(1) also appear on the external packaging in which the prepacked foods are presented for marketing.

[Notwithstanding: nonostante, a dispetto dimalgrado, tuttavia, sebbene, etc.]


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Oggetto:

Grazie per la precisazione che chiarisce quello che mi sembrava una contraddizione.

Cordialmente,

Longobardo


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Oggetto:

Scusate, io continuo a non capire, nonostante la versione in inglese. Riporto il punto in toto:

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione

Le mie domande:

1) Questo "primo comma" citato quale è? la lettera "a" del punto 7? Il primo comma dell'articolo 8? Il primo comma dell'articolo 9?

2) anche sostituendo "in deroga" con "nonostante" non mi torna il discorso, sembra contraddire quanto prima affermato

Caso pratico: confezioni con etichetta completa messe in cartoncino aperto (collo, più per fini logistici che altro) e destinate dall'industria al venditore (supermercato).

In questo caso rientriamo nel caso della lettera "a" (ovvero nessun obbligo sul cartone), o in questo caso "in deroga" (e quindi con le 4 indicazioni obbligatorie)?


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Oggetto:

Tento la mia interpretazione.

Il punto 7 offre tre possibilità, in alternativa l'una all'altra:

a) sul preimballaggio

b) su un etichetta appostavi

c) sui documenti commerciali

La deroga ( o quel che è, ma il succo non cambia) si riferisce, a mio avviso, al citato punto 7 ed è da intendersi così: “Se,al momento della commercializzazione, i preimballaggi sono presentati nell'imballaggio esterno, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) devono essere apposte anche su detto imballaggio (in aggiunta ad una delle opzioni indicate.)”

La ratio mi pare questa: il consumatore che si avvicina all'imballaggio esterno deve avere comunque un'idea del contenuto (cosa che non potrebbe essere se, ad esempio, fosse stata scelta l'opzione c).


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Parole chiave (versione beta)

etichetta, imballaggi, alimenti, cartone, consumatore, operatore settore alimentare, preimballaggio, prodotto, regolamento ue n 1169 2011, confezione, peso, confezionamento, interpretazione, packaging, legge

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