Possibile claim nutrizionale: caffè arricchito

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Oggetto:

Ciao a tutti,

vi scrivo per avere un consiglio per quanto riguarda la denominazione di vendita del caffè; essa è vincolata alla composizione dello stesso o se viene addizionato con una sostanza nutritiva o di altro tipo, la dicitura deve cambiare, e quindi il prodotto non può più essere definito caffè? Ha una sorta di disciplinare di produzione? Nel caso fosse arricchito dovrebbe assumere un nome di fantasia tipo "caffè arricchito"?

Grazie in anticipo!


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Oggetto: Possibile claim nutrizionale: caffè arricchito
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Ciao st.louis,

per la normativa di riferimento consulta:

Cordiali saluti,
trentino


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Oggetto:

Fatta salva l'indicazione di Antonio (che riguarda, però, unicamente il caso in cui le sostanze aggiunte sono quelle di cui all'allegato I del 1925/06), esiste anche la possibilità che al caffè vengano aggiunti altri prodotti.

Prendiamo ad esempio un prodotto costituito da una miscela di caffè, cacao (entrambi solubili), più, eventualmente latte in polvere, zucchero, aromi, ecc.

In questo caso non sarebbe corretto parlare di “prodotto arricchito” (termine tipicamente riservato ai prodotti di cui al citato regolamento). Il prodotto, a parte l'eventuale denominazione commerciale di fantasia, richiederebbe una denominazione di vendita rispondente all'art. 4, comma 1-bis del 109: 1-bis. … la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

Tornando al “claim nutrizionale” di cui parla il titolo di questa discussione, ricordo che le indicazioni nutrizionali (“claim”), sono quelle previste dal reg. 1924/06.

L'uso del termine “arricchito”, in questo contesto, è descritto nel considerando 21: Per esempio, le indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali quali "con …", "reintegrato …", "aggiunto …" o "arricchito …" dovrebbero essere soggette alle condizioni fissate per l'indicazione "fonte di …".


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Oggetto:

Vi ringrazio moltissimo per l'aiuto.

La mia domanda, comunque, è più orientata verso "claim nutrizionali" e quindi in riferimento al Reg. 1924/06, in quanto il mio progetto prevederebbe l'aggiunta al caffè di sostanze diverse dalle vitamine ed i minarali elencati nel Reg. 1925/06, bensì di antiossidanti, o di fibre, etc.

Perciò, per porre sulla confezione l'informazione nutrizionale "fonte di...." devo lo stesso far riferimento al link del ministero della salute che mi hai dato tu, trentino?

L'autorizzazione al Ministero della Salute deve essere sempre fatta per qualsiasi tipo di claim nutrizionale?


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Oggetto:

Ciao st.louis,

sostanze diverse da vitamine e minerali ammesse con obbligo di notifica: Nuova notifica di prodotto alimentare contenente alcune sostanze funzionali ai fini del monitoraggio.

Per quanto riguarda gli antiossidanti, l’eventuale aggiunta deve rappresentare sostanze chimicamente definite e quantificate (non la semplice generica categoria “antiossidanti”).

Pertanto ritengo che non hai altra scelta che vitamine, minerali e sostanze funzionali con proprietà antiossidanti riconosciute tali dal RegUE 432/2012,
aggiunte almeno nelle quantità che permettano l’utilizzo dei claims dello stesso RegUE 432/2012.

Stesso discorso per le fibre.

Attendi tuttavia altre opinioni ed anche consulta direttamente MinSalute.

Cordialmente,

trentino
 


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Oggetto:

Penso possa essere utile (soprattutto a me stesso) un riepilogo dei campi d'applicazione dei differenti regolamenti chiamati in causa, per quanto attiene l'argomento di questa discussione:

  • Regolamento CE 1924/06: stabilisce le condizioni di applicazione delle indicazioni nutrizionali elencate nell'allegato. Non mi risulta sia necessaria nessuna notifica ministeriale, salvo il caso in cui il prodotto venga “arricchito” con vitamine e/o minerali (vedi reg. 1925/06).

  • Regolamento CE 1925/06: si occupa dei cosiddetti “alimenti arricchiti” (o, almeno, così li si definiva ai miei tempi). L'arricchimento può essere effettuato mediante l'aggiunta delle sostanze elencate negli allegati I e II (vitamine e minerali; formule vitaminiche e sostanze minerali). L'etichettatura dei prodotti ai quali sono stati aggiunti vitamine e minerali può contenere una dicitura che indichi tale aggiunta alle condizioni di cui al Reg. CE n. 1924/2006. Per questi prodotti è prevista la notifica ministeriale, sia nel caso di alimento arricchito “per la prima volta”, sia nel caso di sue variazioni.

    Il regolamento si occupa anche della possibile aggiunta di “sostanze di altro tipo”: anche in questo caso è prevista la notifica ministeriale.

  • Regolamento (UE) 432/12: contiene l'elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, stabilendone le relative condizioni d'uso (le quali, come è facilmente verificabile, fanno pressoché tutte riferimento al citato allegato del 1924/06).

    Sperando di non avere scritto sciocchezze.

alf


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Oggetto:

Ciao Alfredo,

ero proprio in attesa del tuo intervento.

Ero certo che al tuo esame sarei apparso eccessivamente rigoroso.

Il nostro pacifico, sono convinto costruttivo, contendere mi sembra puntato su talune sostanze di altro tipo.

Delle quali non v’è ancora traccia nell’Allegato III del RegCE 1925/2006, almeno fino allo stato di aggiornamento da RegUE 1161/2011.

Tuttavia alcune, con obbligo di notifica, sono contemplata nel sito di MinSalute (vedasi precedente mia dichiarazione). Per queste non sono contemplati i quantitativi e nemmeno sono descritti gli effetti da poter indicare per consentire al consumatore scelte consapevoli. Non capisco la ragione.

Passando ora alle sostanze interessate dai claims del RegUE 432/2012, essendo le sole con effetti ufficialmente riconosciuti e definite quantitativamente sono personalmente convinto:

  • che solo queste sono da ritenere ammessa per essere addizionate, vitamine e minerali compresi (nelle forme di cui al RegCE 1925/2006)
  • che la loro aggiunta trova giustificazione solo se l’alimento viene portato almeno alle condizioni richieste per i rispettivi claims
  • che, alla pari delle vitamine e minerali, anche per le altre sostanze deve valere la regola della notifica.

Opinione personale, ribadisco.

Probabilmente prevale il consumatore…

Cordiali saluti,

Antonio


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Oggetto:

Vi ringrazio moltissimo entrambi per il dialogo che si sta creando, soprattutto per le risposte dettagliate che riuscite a fornire.

Ci tengo ad approfondire l'argomento per riuscire almeno a trarre una conclusione più possibile compatibile al mio progetto: caffe con due possibili claim:

  • fibra alimentare (inulina, perciò un oligofruttosaccaride)
  • antiossidanti (polifenoli, estratti da semi d'uva)

Per definire il claim nutrizionale, per entrambi i tipi di sostanze, secondo l'allegato 1 del Regolamento 1924/06  dovrei far riferimento alla dicitura "contiene (nome della sostanza)"; perciò "contiene inulina" oppure "contiene polifenoli".

Detto ciò mi chiedevo se il caffè possa ancora avvelersi del suo nome o se, in presenza di una modifica nella composizione in tal senso, non possa più essere definito caffè e se sia sufficiente quindi una denominazione come "caffè arricchito". 

Il secondo passo sarebbe quello di capire se esiste un quantitativo minimo di polifenoli nel  prodotto finito, come esiste per l'aggiunta di fibre (ovverosia 3 g su 100 g di prodotto), per poterlo dichiarare come claim.

Il Reg. UE 432/12 stabilisce come definire e il tipo di claim sulla salute, health claim, ma non un semplice claim nutrizionale...

Mi sembra strano come dici tu, trentino, che quindi possano essere addizionate solo vitamine e minerali elencati nel Reg CE 1925/2006 escludendo polifenoli e fibre, in quanto esistono già in commercio prodotti contenenti tali sostanze. Cosa ne pensi?

Per la notifica ministeriale, sembra quindi, come consigli tu alf, per sostanze di altro tipo, sia necessaria visto le sostanze in oggetto?

Vi ringrazio ancora per il confronto che mi state offrendo!


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Oggetto:

Ciao st.louis,

dopo tanta dissertazione mi è venuto in mente che vale anche la pena ricordare un aspetto importante attinente al caso caffè come a casi analoghi, quando il prodotto venduto al consumatore non corrisponde a ciò che in effetti consumerà: nel presente caso, la bevanda caffè.

RegCE 1924/2006

Art.5

1. L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;

b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione:

i)è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate,…

3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante.

Va cioè tenuto conto che le quantità e l’efficacia previste e richieste devono essere possedute dalla bevanda caffè.

Non so se ciò sarà fattibile o facile per l’ inulina o fibre in generale e per i polifenoli.

Cordiali saluti,

trentino


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Oggetto:

Premetto che, ormai da molti anni, non mi occupo più direttamente di notifiche ministeriali. Dovrò quindi, oltre ad andare a ruota libera, basarmi essenzialmente sul buon senso (cosa sempre pericolosa quando si tratta di faccende ministeriali, ma tant'è), unitamente a quanto contenuto in questa circolare

Cominciamo con l'accantonare i prodotti a), b) e d) dato che, mi pare, non è di questi che stiamo parlando.

Veniamo, poi, agli alimenti “di uso corrente” ai quali si voglia associare uno dei claim definiti dal 1924/06.
Come ho già detto, per questi prodotti non è richiesta la notifica ministeriale, con la sola eccezione degli “arricchiti” in vitamine e minerali.
Sono quindi esclusi dalla notifica:
- i prodotti che “naturalmente” rispondono ai requisiti dell'allegato (compresi quelli che “naturalmente” contengono la necessaria quantità di vitamine e minerali)
- i prodotti che, per rispondere a tali requisiti, vengono “arricchiti” con determinati ingredienti (es. per poter vantare che un prodotto è “fonte di fibre”, lo si può “arricchire” in fibre, senza che ciò faccia scattare l'obbligo di notifica): naturalmente, ripeto, tra questi “arricchimenti” sono esclusi quelli che coinvolgono vitamine e minerali: qui la notifica è prevista, ma questo lo abbiamo già assodato.

Un punto interessante sollevato da Antonio è il seguente: per quanto riguarda il regolamento 432/12, alla pari delle vitamine e minerali, anche per le altre sostanze deve valere la regola della notifica.
Prendiamo questo esempio:
a)La fibra di segale contribuisce alla normale funzione intestinale
b)Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nell’indicazione «AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Dunque: stiamo parlando di un claim che è già stato verificato ed approvato; così pure le sue condizioni d'uso.
Ciò detto, la notifica avrebbe il solo scopo di controllare che il produttore non abbia apportato qualche variazione al claim e/o non stia rispettando le quantità di fibra previste.
Questo giustificherebbe il controllo?
A mio avviso no, anche perché il prodotto non rientrerebbe in nessuna delle categorie elencate dalla circolare che ho richiamato in apertura (è pur vero che la circolare è del 2009 e il regolamento è del 2012): lascio, quindi, la parola a chi abbia già avuto modo di sperimentare praticamente questo aspetto.

Venendo alle due opzioni proposte da st. louis:
- fibra alimentare: il 1924/06 offre due possibilità (fonte di …; ad alto contenuto di …; lascerei perdere “arricchito”), lecitamente utilizzabili, a condizione che le quantità impiegate lo consentano. In caso contrario rimarrebbe “contiene”, fatta salva l'osservazione di Antonio legata all'art. 5.

- polifenoli: il 432/12 ammette un solo claim relativo ai polifenoli (riservato all'olio di oliva), mentre non vi è nulla circa altri eventuali “antiossidanti”. Resterebbe, quindi, la sola opzione “contiene”, anche se, in questo caso, i vincoli dell'art. 5 sarebbero ancora più stringenti.

Quanto al fatto che “esistono già in commercio prodotti contenenti tali sostanze”: caro st. louis, in commercio esiste di tutto, ma ciò non significa che tutto sia lecito, anzi!

Infine, Antonio manifesta perplessità circa l'assenza di indicazioni quantitative relativamente all'impiego delle “sostanze funzionali oggetto di monitoraggio” (caffeina, taurina, ecc.).
Dopo un'estenuante ricerca (sono ormai completamente cotto!) ho trovato: Altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico

Per ora, passo e chiudo.


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