Esame di Stato per Tecnologo Alimentare

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Oggetto: Esame di Stato per Tecnologo Alimentare
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 novembre 1997. n. 470

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare, e in particolare l’articolo 1, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari al fine di disciplinare l’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della medesima professione;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 5 ottobre 1995;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,n.400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

E M A N A


il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'esame di Stato per l'abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi i laureati in scienze e tecnologie alimentari, nonché quelli in scienze delle preparazioni alimentari.

Art. 2.
1. Le commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare sono nominate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte dal presidente e da quattro membri.
2. Il presidente viene scelto tra i professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare.
3. I membri vengono prescelti tra quattro teme designate dal competente Consiglio dell’ordine professionale, composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare;
b) funzionari, con almeno dieci anni di anzianità di servizio, con mansioni direttive in enti ed amministrazioni pubbliche con competenza nei settori di controllo e ispezione, ricerca, assistenza e formazione in campo alimentare;
c) liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale e che non abbiano subito sanzioni disciplinari;
d) dirigenti di industrie alimentari, industrie produttrici di macchine o prodotti per le industrie alimentari, servizi di ristorazione collettiva, organizzazioni commerciali per la distribuzione e la vendita di prodotti alimentari.
4. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione all’albo, i Consigli degli ordini possono designare quali membri delle terne di cui alla lettera c) del comma 2, tecnologi alimentari iscritti all'albo da meno di dieci anni, ai quali non sia mai stata comminata alcuna sanzione disciplinare.
5. Fino alla costituzione dei Consigli degli ordini le terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 3.
1. Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. La prima prova scritta sarà svolta dal candidato scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti l'analisi dei prodotti alimentari, la valutazione della loro sicurezza, dell’igiene, della conformità alle norme, della qualità nutrizionale e sensoriale.
3. La seconda prova scritta sarà svolta dai candidati scegliendo uno tra i tre temi proposti dalla commissione riguardanti gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative ai processi tecnologici e biotecnologici per la conservazione e la trasformazione degli alimenti.
4. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà concesso ai candidati un tempo di sette ore.
5. La prova orale consiste in un colloquio relativo alle stesse materie oggetto degli esami scritti nonché nella discussione degli elaborati redatti dal candidato. Essa avrà una durata non inferiore a 30 minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche di conoscere la disciplina di cui alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, relativa all’ordinamento della professione di tecnologo alimentare e particolarmente l'articolo 2 concernente l’attività professionale.

Art. 4.
1. Gli esami di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare hanno luogo ogni anno in due sessioni indetto con ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il quale, con l’ordinanza medesima, indica le sedi, città sedi di università o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in scienze e tecnologie alimentari, dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.
2. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di stato in una qualsiasi delle sedi indicate nell’ordinanza.
3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami è stabilito per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.
4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e dei contributi versati.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle prove scritte.
6. Al termine della prova orale la commissione assegna il voto di merito. La prova si considera superata quando la sua valutazione è non inferiore a sei decimi.
7. A conclusione dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo.

Art. 5.
1. La tassa di ammissione agli esami è stabilita nella misura determinata dalla normativa vigente in materia di tassa di ammissione agli esami di Stato.
2. Il contributo da versare all'economato dell'università presso cui il candidato intende sostenere gli esami viene stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 6.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni. Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1997

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei ministri

BERLINGUER, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 23


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