Se ho capito bene, secondo la tua seconda interpretazione quindi nessun produttore che vende ad aziende sarebbe tenuto a procedure di richiamo.
Tuttavia non è così, la procedura di richiamo del prodotto da parte del produttore prevede ad esempio di informare il cliente (ad es. il grossista o GDO). Sarà poi il secondo soggetto che provvederà al richiamo effettivo dal mercato informando i suoi clienti (se ad es. una GDO metterà i cartelli nei negozi). Il cerchio comunque si chiuderà quando il prodotto tornerà al produttore e non al secondo soggetto, completando la procedura di richiamo.
I controllori in questo caso andranno dal produttore anche se il prodotto è stato immesso sul mercato da altri (che, come dici tu, hanno solo fatto da tramite vendendo al consumatore finale).
Saluti.
MG