Commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici

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Oggetto: Commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici

In aggiunta:

0018354-27/11/2009 DM MIPAAF

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e

successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti

biologici

 

Articolo 9

Sistema di controllo

1) Tracciabilità - art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007

In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27

paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodòtti in tutte le fasi della produzione,

preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli

operatori controllati.

2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007

2.1) L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la "notifica di

inizio attività", provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma

competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.

L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia autonoma,

presenta "notifica di variazione" alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la

notifica ed invia la "notifica di inizio attività" alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio

ha esteso la propria attività.

2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di

prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i

requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007.

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Parole chiave (versione beta)

controllo, prodotto alimentare biologico, produzione, tracciabilita, prodotto, requisiti

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