Commercializzazione Prodotto Sfuso

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Oggetto: Commercializzazione Prodotto Sfuso

Buogiorno,

Decreto Legislativo 109 del 1992 articolo 17:

art. 17. Prodotti non destinati al consumatore.

1. I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli

artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i 

semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all’art. 3, comma 1,

lettere a), c), e) ed h):

a) la denominazione di vendita;

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la

quantità nominale;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del

confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o

sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2 (Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie)

Spero di essere stato utile

saluti

Alfredo



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Parole chiave (versione beta)

quantita, quantita netta, confezione, semilavorato, prodotto, prodotto alimentare, preconfezionato, etichetta, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, consumatore, imballaggi, professionale, prodotto non destinato consumatore

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