Allegato II 853/04

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Oggetto:
Vorrei stimolare una riflessione su questo articolo:

ALLEGATO II - REQUISITI CONCERNENTI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
SEZIONE I: MARCHIATURA D’IDENTIFICAZIONE
[...]
A. APPLICAZIONE DELLA MARCHIATURA D’IDENTIFICAZIONE
[...]
2. Tuttavia, non è necessario applicare un nuovo marchio a un prodotto a meno che ne venga rimosso l’imballaggio e/o il confezionamento oppure esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento, nel qual caso il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni.


Ora mettiamoci nell'ipotesi di un Intermediario che acquisti più confezioni all'interno di un imballaggio da un Fornitore per poi rivendere le singole confezioni.

Queste singole confezioni dovranno avere il bollo del Fornitore o dell'Intermediario?

La norma sembra chiara dicendo che l'Intermediario, rimuovendo l'imballo, è tenuto ad apporre il proprio bollo anche se questo non tocca il prodotto finito nè modifica il suo confezionamento.
E se la norma pare abbia un senso, evitando che venga bypassato il manipolatore Intermediario e la relativa responsabilità, assume connotati contraddittori se pensiamo che l'operazione di disimballaggio e vendita può essere effettuata anche da un grossista sprovvisto di "bollo".

Secondo voi la 853 è scritta correttamente o si presta ad interpretazioni diverse ossia, semplificando, che il bollo deve essere dell'operatore che per ultimo tocca il prodotto?

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Oggetto: Allegato II 853/04
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Parole chiave (versione beta)

confezione, prodotto, confezionamento, imballaggi, fornitore, requisiti, numero riconoscimento, grossista, origine

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