Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Applicazione artt. 28-29 del DPR 327/80. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.
Oggetto: Applicazione artt. 28-29 del DPR 327/80
Confermo, la normativa europea prevale su quella nazionale, cmq vedere anche Reg. 853/2004 che prevede limiti di temperature per alcuni prodotti di origine animale.
Ciao
Alfredo
Giusto Alfredo . Anche se il regolamento 853/04 esula dal suo campo di applicazione gli esercizi (Con o senza annesso laboratorio) che vendono prevalentemente ai consumatori finali . (A parte l'eccezione di piccoli quantitativi destinati ad altri venditori al dettaglio purchè ' sia attività marginale e localizzata e non principale)) I Valori termici espressi nell'allegato per varie matrici alimentari di origine animale , possono ben costituire punto di riferimento a livello sia tecnico che giuridico .
Robert
Parole chiave (versione beta)
valori, laboratorio, animale, alimentare, consumatore, livello, regolamento ce n 853 2004, origine
IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.